Nota a Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2026, n. 12685

 

1.    Premessa

La sentenza in commento, pronunciata dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione il 24 marzo 2026, offre un contributo di notevole rilievo sistematico su due distinti profili del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.: l’ambito soggettivo di applicazione della norma incriminatrice con riguardo alla categoria dei lavoratori tutelati, e la delimitazione del concetto di stato di bisogno quale presupposto oggettivo del reato.

La vicenda riguarda due titolari (formali e di fatto) di una stazione di rifornimento carburanti operante nella provincia di Messina, sottoposti a misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto accusati di aver sistematicamente sfruttato nove dipendenti addetti all’erogazione del carburante — i c.d. pompisti — attraverso un articolato sistema di retribuzioni difformi dal contratto collettivo, di restituzione forzata delle mensilità aggiuntive e di ore di lavoro non retribuite.

 

2.    Il fatto oggetto di giudizio

All’esito di un’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina e avviata a seguito di una denuncia-querela sporta nell’aprile 2023 da un ex dipendente, emergevano a carico dei soci e amministratori (formali e di fatto in alternanza) della società — plurimi profili di sistematico inadempimento degli obblighi retributivi nei confronti di nove lavoratori, individuati come persone offese dal pubblico ministero procedente.

Le condotte contestate, documentate mediante attività di videoripresa (tre telecamere installate presso la stazione) e di intercettazione telefonica, potevano essere così articolate:

  1. retribuzioni stabilmente erogate per 6 ore e 40 minuti al giorno a fronte di un orario effettivo di 8 ore giornaliere, documentato dalle riprese video;
  2. lavoro notturno, festivo e domenicale non riconosciuto né in busta paga né sotto forma di maggiorazione retributiva;
  3. annotazione in busta paga di giornate di assenza e ore di permesso mai fruiti, con conseguente riduzione fittizia dell’orario retribuito;
  4. il c.d. “patto d’onore” (o “patto di sangue”, secondo la terminologia usata dagli stessi indagati nelle intercettazioni): i lavoratori ricevevano formalmente la tredicesima e quattordicesima mensilità, ma erano tenuti a restituirla pressoché integralmente in contanti, con la promessa di vedersela corrisposta soltanto al raggiungimento di prefissati obiettivi di produttività (erogazione di un quantitativo di carburante superiore all’annualità precedente);
  5. minaccia di licenziamento — anche prospettando l’incremento del self-service — quale strumento di coercizione all’accettazione delle condizioni descritte.

Il GIP applicava, nell’ottobre 2025, la misura degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione. Il Tribunale del Riesame di Messina rigettava il successivo gravame cautelare, confermando sia la gravità indiziaria sia la sussistenza delle esigenze cautelari. I due indagati proponevano quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi

 

3.    Il ragionamento della Cassazione

3.1.  La questione preliminare relativa al perimetro dell’art. 603-bis c.p.

La Corte affronta in via pregiudiziale un interrogativo di ordine sistematico: se i lavoratori addetti all’erogazione di carburante presso un distributore — figure definite nell’uso comune “pompisti” o “benzinai” — possano essere ricondotti alla nozione di “manodopera” impiegata dalla norma incriminatrice, o se, al contrario, le loro mansioni presentino un carattere prevalentemente intellettuale tale da escluderli dall’ambito di tutela.

Il riferimento obbligato è Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024, che aveva affermato l’inapplicabilità dell’art. 603-bis c.p. alle prestazioni di natura intellettuale, con specifico riferimento ai docenti di una cooperativa di istruzione secondaria. In quel contesto la Corte aveva ricostruito la genesi storica della norma — introdotta nel 2011 in risposta al fenomeno del caporalato agricolo nel mezzogiorno, poi ampliata con la l. 199/2016 — e aveva valorizzato il dato semantico del termine “manodopera”, ricondotto alla manualità e alla prestazione di lavoro non qualificato.

La Quarta Sezione, pur condividendo il principio espresso nel 2024, ne precisa e amplia la portata applicativa. La norma, infatti, non delimita il proprio ambito di operatività ai settori agricolo, artigianale e industriale — i soli espressamente menzionati nella sentenza Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024 — ma utilizza un concetto, quello di “manodopera“, che nell’accezione comune identifica l’insieme di persone che svolgono lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali, a prescindere dal comparto economico di appartenenza.

La Corte afferma quindi il seguente principio di diritto: In tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale.

Gli addetti all’erogazione del carburante, quindi, soddisfano pienamente tale requisito: le loro mansioni — erogazione di carburante, cambio olio e filtri, gonfiaggio pneumatici, lavaggio auto, piccole riparazioni meccaniche, gestione della cassa — hanno carattere prevalentemente manuale e si inscrivono in un rapporto di lavoro subordinato. Nulla osta, pertanto, alla configurabilità in astratto del delitto di cui all’art. 603-bis c.p.

3.2.  Il primo motivo: la condotta di sfruttamento

Sul piano della gravità indiziaria in punto di sfruttamento, la Corte dichiara infondato il primo motivo di ricorso, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (n. 11/2000, Audino) e la successiva giurisprudenza, la pronuncia ricorda che il controllo di legittimità sul provvedimento cautelare è circoscritto alla verifica: (i) che il testo dell’atto impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; (ii) che le argomentazioni non siano affette da illogicità evidenti.

L’ordinanza del Riesame aveva dato conto, in modo logico e non contraddittorio, della ricorrenza degli indici di sfruttamento sub nn. 1) e 2) dell’art. 603-bis, co. 3, c.p.: retribuzioni sistematicamente difformi dal CCNL (6 ore e 40 pagate a fronte di 8 ore lavorate), mancato riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, e il meccanismo del “patto d’onore” sulle mensilità aggiuntive. La circostanza che i lavoratori fossero regolarmente assunti, con contributi versati e in un ambiente di lavoro sicuro, non vale — nel quadro motivazionale dell’ordinanza — a escludere la riconducibilità delle condotte alla fattispecie, atteso che gli indici di sfruttamento hanno natura non tassativa e la prova dello sfruttamento può derivare aliunde (Sez. 4, n. 7857/2021; Sez. 4, n. 9473/2023).

3.3.  Il secondo motivo: lo stato di bisogno

È su questo profilo che la pronuncia assume il suo rilievo più significativo, sia in punto di diritto sostanziale sia sul piano della tecnica motivazionale richiesta al giudice della cautela.

La Corte premette che dallo sfruttamento della manodopera deve tenersi nettamente distinto l’approfittamento dello stato di bisogno: la congiunzione “ed” nella norma (“sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”) esprime un requisito autonomo e concorrente, senza il quale la condotta di sfruttamento rimane penalmente irrilevante.

Il punto di riferimento dogmatico è Sez. 4, n. 24441/2021, secondo cui lo stato di bisogno non deve intendersi come condizione di necessità assoluta tale da annientare qualsiasi libertà di scelta, ma come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, idonea a limitare la volontà della vittima e a indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

Il Tribunale del Riesame di Messina aveva identificato lo stato di bisogno nella “posizione di particolare vulnerabilità nella quale versavano i lavoratori, i quali traevano fonte di reddito proprio dal lavoro espletato”, evidenziando altresì la difficoltà di reperire una nuova occupazione. La Cassazione , tuttavia, ritiene che “opinando in tal senso chiunque si ritrovi senza lavoro verserebbe in stato di necessità. Ma non è questa la ratio che ha ispirato l’art. 603-bis cod. pen.”.

La dipendenza economica dal reddito da lavoro e la difficoltà di reperire una nuova occupazione sono condizioni strutturali del mercato del lavoro, non indicatori di una “grave difficoltà” individualmente apprezzabile. Accogliere la lettura del Riesame significherebbe — osserva la Corte — rendere sempre integrato lo stato di bisogno ogni volta che un lavoratore accetti condizioni peggiorative rispetto al contratto collettivo, dilatando indefinitamente l’area di rilevanza penale dell’art. 603-bis c.p.

A rendere ancor più evidente il deficit motivazionale, la Corte stigmatizza l’omesso confronto con la memoria difensiva del 7 novembre 2025, nella quale erano state analiticamente descritte le condizioni patrimoniali e familiari dei nove lavoratori individuati come persone offese: soggetti di nazionalità italiana, regolarmente presenti sul territorio, con rete di riferimento familiare e sociale, nella quasi totalità proprietari di immobili o locatari, titolari di autoveicoli anche di grossa cilindrata, tutti in giovane età o comunque in pieno vigore lavorativo, tre dei quali avevano autonomamente risolto il rapporto di lavoro (uno addirittura rivolgendosi al Tribunale del lavoro).

La fondatezza del secondo motivo assorbe il terzo (elemento soggettivo) e il quarto (esigenze cautelari), con conseguente annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Messina per nuovo esame, che dovrà colmare il deficit argomentativo sul presupposto dell’approfittamento dello stato di bisogno e, solo ove tale requisito sia ritenuto sussistente, vagliare il dolo del reato — configurato come dolo generico nell’ipotesi di cui al n. 2 dell’art. 603-bis, co. 1, c.p. (Sez. 4, n. 3554/2022).

 

4.    Osservazioni conclusive

La sentenza n. 12685/2026 si inserisce nel filone ermeneutico volto a definire con maggiore precisione i confini applicativi di una fattispecie penale che, per la sua struttura elastica fondata su indici non tassativi, presenta non trascurabili rischi di applicazione eccessivamente estesa.

Sotto il profilo dell’ambito soggettivo di tutela, il principio di diritto enunciato dalla Quarta Sezione chiarisce definitivamente che il settore terziario non è un’area franca: l’art. 603-bis c.p. opera ovunque vi siano lavoratori subordinati le cui mansioni siano prevalentemente manuali. Il confine non è settoriale (agricoltura/industria vs. servizi), ma funzionale (attività manuale vs. attività intellettuale). Ne consegue che il rischio ex art. 603-bis c.p. — e, per le persone giuridiche, il rischio-reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 — deve essere mappato e presidiato in tutti i comparti in cui l’impresa impieghi lavoratori con mansioni prevalentemente manuali: dalla logistica alla ristorazione, dalla distribuzione al commercio al dettaglio, dal turismo alla manutenzione.

Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, la pronuncia conferma che la valutazione dello sfruttamento deve essere “sostanziale”: non basta rilevare uno scostamento quantitativo tra retribuzione erogata e CCNL applicabile; occorre considerare le condizioni complessive di lavoro, l’orario effettivo, le mansioni concretamente svolte, la presenza o assenza di tutele previdenziali e di sicurezza. È questa la lettura, già affermata da Sez. 4, n. 2573/2024, che la sentenza in commento consolida.

Sotto il profilo dello stato di bisogno, la Cassazione impone al giudice del merito un’analisi individualizzata e concreta della posizione di ciascun lavoratore, da condursi sulla base di dati patrimoniali, familiari e sociali effettivi. La mera condizione di lavoratore dipendente bisognoso di reddito non integra — e non può integrare — lo stato di bisogno rilevante ex art. 603-bis c.p.

 

Avv. Adamo Brunetti