Nota a Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2026, n. 5357

 

1.    Premessa

Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione si pronuncia in materia di responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 per un infortunio sul lavoro aggravato ai sensi dell’art. 590, comma 3, c.p.

La decisione assume particolare rilievo sotto il profilo dell’elemento oggettivo della responsabilità dell’ente, chiarendo i criteri di imputazione fondati sull’“interesse” o sul “vantaggio” di cui all’art. 5 del decreto e ribadendo l’alternatività dei due presupposti. La Corte conferma inoltre che, ai fini della responsabilità dell’ente, è sufficiente che il collegamento con l’interesse o il vantaggio sussista anche con riguardo a uno solo degli autori del reato presupposto.

Inoltre, la pronuncia interviene valorizzando la necessità di definire apposite regole e procedure organizzative antinfortunistiche.

 

2.    Il fatto e la contestazione all’ente

La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso il 5 settembre 2017 presso lo stabilimento di una società per azioni, nel corso di lavorazioni effettuate su un impianto di filtrazione automatica (AP).

Un operaio rettificatore riportava lesioni gravissime (malattia superiore a 230 giorni) allorché il suo braccio veniva trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro. L’impianto presentava da tempo problemi di disallineamento; per ovviare con maggiore rapidità agli interventi di riallineamento, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche .

All’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Cremona dichiarava la responsabilità dell’ente ai sensi degli artt. 5, comma 1, lett. a), e 6 del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 590, comma 3, c.p.). La Corte d’appello di Brescia riduceva la sanzione pecuniaria ma confermava l’affermazione di responsabilità.

L’ente proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, contestando in particolare la sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente.

 

3.    Il quadro normativo: struttura dell’illecito 231 e criteri di imputazione

La Corte, prima di esaminare le censure, richiama la struttura dell’illecito dell’ente delineata dal D.Lgs. 231/2001.

L’art. 5 individua il criterio di imputazione oggettiva: l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

A tale elemento oggettivo si aggiunge l’elemento soggettivo della cosiddetta “colpa di organizzazione”, disciplinata dagli artt. 6 e 7 del decreto, che varia a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti apicali o subordinati .

Nel caso di specie, il reato presupposto rientra tra quelli contemplati dall’art. 25-septies del decreto, che estende la responsabilità dell’ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 

4.    Interesse e vantaggio: alternatività dei criteri e sufficienza del collegamento con uno degli autori

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

La Corte ribadisce che interesse e vantaggio costituiscono criteri alternativi e non cumulativi: non è necessario che entrambi concorrano ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’ente . È sufficiente che il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente o che abbia procurato a quest’ultimo un vantaggio, anche solo potenziale.

Viene inoltre precisato che, in caso di pluralità di imputati per il medesimo fatto, non occorre accertare per ciascuno di essi la connessione con l’interesse o vantaggio dell’ente: è sufficiente che tale relazione sussista con riguardo ad almeno uno degli autori del reato .

La difesa aveva sostenuto che l’eliminazione delle protezioni fosse stata dettata da mere esigenze di comodità dei preposti e non da finalità aziendali, richiamando, tra l’altro, una nota del 26 marzo 2018 che avrebbe dimostrato l’assenza di impatto produttivo in caso di fermo macchina.

La Corte, tuttavia, rileva come il giudice di merito abbia accertato che il malfunzionamento dell’impianto era noto ai responsabili e che la rimozione stabile delle protezioni fosse stata disposta proprio per consentire interventi più rapidi e prevenire blocchi dell’intero reparto, con possibili inefficienze e costi aggiuntivi .

Ne deriva un giudizio di fatto – insindacabile in sede di legittimità – secondo cui i preposti avevano agito nell’ottica di evitare interruzioni della produzione, tempi morti e costi di intervento notturno dei manutentori, integrando così il requisito dell’interesse o, quantomeno, del vantaggio per l’ente.

 

5.    Colpa di organizzazione e carenze procedurali

Un ulteriore profilo valorizzato nella motivazione concerne l’assetto organizzativo aziendale.

La sentenza evidenzia che l’amministratore delegato era stato chiamato a rispondere della mancata elaborazione di specifiche procedure operative per la gestione dell’impianto in caso di malfunzionamento, soprattutto in orario notturno e in assenza dei manutentori .

Il fatto che solo dopo l’infortunio fosse stato predisposto un documento volto a disciplinare l’eventuale interruzione dell’attività in attesa dei manutentori costituisce indice della pregressa carenza organizzativa.

In tale prospettiva, la decisione conferma che nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro l’interesse dell’ente può essere individuato nella scelta organizzativa – esplicita o tacita – di privilegiare esigenze produttive rispetto alla rigorosa osservanza delle misure antinfortunistiche.

 

6.    Considerazioni conclusive

La sentenza n. 5357/2026 si inserisce in un orientamento ormai consolidato in tema di responsabilità degli enti per reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro.

La pronuncia conferma che, nei contesti produttivi, la rimozione o l’elusione di presidi antinfortunistici per garantire continuità operativa integra un indice significativo di interesse dell’ente, anche in assenza di un vantaggio economico immediatamente quantificabile.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e la mancanza di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata .

Viene ribadito che non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, né attribuire diversa valenza a documenti già esaminati dal giudice di merito, quali la nota del 26 marzo 2018 o l’istruzione operativa interna.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

 

Avv. Adamo Brunetti