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Estinzione della società condannata e sorte delle sanzioni 231

Estinzione della società condannata e sorte delle sanzioni 231
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Estinzione della società condannata e sorte delle sanzioni 231

Commento a Cassazione, Sez. IV, n. 9006 del 17 marzo 2022

La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti delle persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica) la violazione dell’illecito ex art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione al reato di lesioni personali colpose che si assume commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato.

1. LA VICENDA

Quello appena riportato è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. IV, nella sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022 che ha sostenuto come le sanzioni pecuniarie sopravvivano all’estinzione dell’ente imputato di un illecito-presupposto della responsabilità amministrativa derivante da reato.

La decisione ribalta un precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale alla cessazione (fisiologica e non fraudolenta) dell’ente segue l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato così come, per la persona fisica, alla morte del reo segue l’estinzione del reato (Cass. Pen., Sez. II, 10.09.2019, n. 41082).

In punto di fatto la vicenda oggetto della richiamata pronuncia può essere così riassunta:

  1. Una società imputata dell’illecito di cui all’art. 25-septies D.lgs. 231/2001 si estingueva in data 3 ottobre 2018 tramite la relativa cancellazione dal registro delle imprese;
  2. I ricorrenti, fra i vari motivi, chiedevano che venisse dichiarata l’estinzione dell’illecito 231 contestato alla persona giuridica;
  3. Il ricorso si fondava sul presupposto – confermato da dottrina e giurisprudenza – per il quale, come anticipato, la cancellazione dell’ente è assimilabile sul piano degli effetti alla morte della persona fisica;
  4. Le doglianze, invero, riguardavano il fatto che la sentenza di merito aveva trasposto sui soci una responsabilità debitoria facente capo all’estinta società come se si trattasse di una qualsiasi esposizione debitoria.

La questione sottoposta al vaglio di legittimità riguarda, evidentemente, la sola ipotesi in cui l’estinzione della persona giuridica intervenga in un momento successivo all’accertamento dell’illecito, ossia dopo la sentenza di condanna di primo grado, ed è limitata alla sanzione pecuniaria, posto che è pacifico che le sanzioni interdittive sarebbero inapplicabili nei confronti di una società non più esistente

3. I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

Nel respingere la posizione dei ricorrenti la Suprema Corte dissente dall’idea per cui la cessazione, seppur fisiologica dell’ente imputato a seguito di procedura fallimentare, determinerebbe l’estinzione dell’illecito ex D.lgs. 231/2001.

Così discostandosi, come detto, dal precedente innanzi richiamato ed espresso dalla sentenza della Cass., Sez. II n. 41082/2019.

È vero, sostiene il Collegio che, se da un lato il D.Lgs. 231/01 agli artt. 28 e ss. disciplina in modo minuzioso le vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione e scissione), d’altro canto è silente quanto alle ipotesi estintive della persona giuridica.

Ciò, tuttavia, non può giustificare una soluzione interpretativa che accosti la cessazione dell’ente imputato per un illecito-presupposto alla morte della persona fisica.

Tanto per più motivi:

  • In generale, le cause estintive dei reati rappresentano un numerus clausus;
  • Il legislatore, ove ha inteso riferirsi alle cause estintive degli illeciti 231 lo ha fatto in maniera espressa, come è accaduto ad esempio per l’art. 8, co. 2 del Decreto 231/01, lì dove è stata disciplinata l’amnistia, ovvero per il successivo art. 67 che regolamenta la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’ente per il caso di prescrizione del reato-presupposto o di estinzione della sanzione per prescrizione;
  • È pacifico in giurisprudenza che il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D.lgs. 231/01 (Cass. Pen. Sez. Un. N. 11170 del 25/09/2014);
  • Il rinvio di cui al D.lgs. 231/2001, art. 35, alle disposizioni del codice di procedura penale, è operato sotto la condizione in quanto compatibili.

Al termine della propria ricostruzione, dunque, la Corte conclude nel senso anticipato in apertura e cioè che la cessazione della persona giuridica non può implicare anche l’estinzione delle sanzioni pecuniarie applicate ex D.Lgs. 231/01 che, invece, ricadranno sui soci.

Ciò sostanzialmente per due motivi:

  1. Intanto, nelle società di capitali, l’evento estinzione implica che la titolarità dell’impresa passi direttamente ai singoli soci come peraltro confermano gli artt. 2493 e 2495, comma 3, cod. civ., disciplinanti, rispettivamente, la distribuzione ai soci dell’attivo e l’azione esperibile da parte dei creditori direttamente nei confronti dei soci;
  2. In secondo luogo, lo scioglimento della società, se fa venir meno in capo ai soci l’obbligo di esercitare in comune l’impresa, nondimeno, non cancella i rapporti sorti nell’esercizio dell’impresa in epoca antecedente allo scioglimento, tant’è che la liquidazione della società avviene mediante conversione in denaro del patrimonio sociale.

Leggi qui la sentenza

Avv. Adamo Brunetti

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