
Nota a Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2025, n. 36683
1. Premessa
Con la sentenza n. 36683 del 14 ottobre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione III penale, interviene su un tema centrale del diritto penale tributario: la confiscabilità del profitto del reato nei confronti della società quando l’illecito sia stato commesso da amministratori di fatto, a fronte dell’assoluzione dell’amministratore di diritto.
La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce i confini della nozione di “terzo estraneo al reato” e ribadisce che la società che ha tratto un vantaggio economico dall’illecito non può essere considerata estranea ai fini dell’applicazione della confisca.
2. Inquadramento normativo: la confisca nel sistema dei reati tributari
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 74/2000, l’art. 12-bis prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato tributario, anche per equivalente, salvo che tali utilità appartengano a persona estranea al reato. La disposizione, di natura speciale, risponde all’esigenza di sottrarre all’autore dell’illecito – o a chi ne abbia beneficiato – il vantaggio economico derivante dalla violazione degli obblighi fiscali.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il profitto del reato tributario comprende anche il risparmio di spesa conseguente all’evasione d’imposta, configurandosi come utilità economicamente apprezzabile e immediatamente ricollegabile alla condotta illecita.
3. Il fatto: amministratori di fatto e restituzione delle somme sequestrate
La vicenda trae origine da un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, contestata ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. Il reato veniva attribuito a soggetti qualificati come amministratori di fatto della società, mentre l’amministratrice di diritto veniva assolta.
In sede di esecuzione, il giudice disponeva la restituzione alla società delle somme sequestrate sul conto corrente dell’ente, ritenendo che la società fosse estranea al reato. Tale conclusione si fondava sull’assenza di una formale immedesimazione organica tra gli amministratori di fatto e la società, nonché sull’assoluzione della legale rappresentante.
4. La decisione della Cassazione: il profitto resta confiscabile
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Pubblico ministero e censura l’impostazione del giudice dell’esecuzione. Secondo il Collegio, le somme sequestrate costituivano profitto diretto del reato, in quanto derivanti dal risparmio di imposta ottenuto mediante l’indicazione di costi fittizi in dichiarazione.
La Corte chiarisce che l’assoluzione dell’amministratore di diritto non incide sulla natura del profitto, né sulla sua confiscabilità. Ciò che rileva è il dato oggettivo: il vantaggio economico prodotto dal reato è confluito nel patrimonio della società, la quale ne è divenuta la destinataria finale.
5. Amministratori di fatto e rapporto con l’ente
Un passaggio centrale della motivazione riguarda il ruolo degli amministratori di fatto. La Cassazione evidenzia come tali soggetti esercitassero una gestione stabile e continuativa dell’impresa, tale da incidere in modo determinante sulle scelte operative e fiscali della società.
In questa prospettiva, l’assenza di una investitura formale non è idonea a interrompere il nesso tra la condotta illecita e l’ente beneficiario. Il reato, pur materialmente commesso da soggetti privi di carica ufficiale, è stato realizzato nell’interesse economico della società, che ne ha tratto un vantaggio patrimoniale diretto.
6. La nozione di “terzo estraneo” in chiave sostanziale
La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: la qualifica di terzo estraneo al reato non può essere riconosciuta a chi abbia conseguito un’utilità economica immediata dalla commissione dell’illecito. L’estraneità non si valuta in termini soggettivi o formali, ma alla luce della funzione sostanziale della confisca, volta a neutralizzare gli effetti economici del reato.
Ne discende che la società non può sottrarsi alla confisca invocando la propria distinta personalità giuridica o l’assenza di responsabilità penale dei suoi organi formali, quando il profitto del reato sia stabilmente entrato nella sua sfera patrimoniale.
7. Considerazioni conclusive
La sentenza in esame conferma un orientamento rigoroso della Cassazione in materia di confisca nei reati tributari, rafforzando una lettura sostanziale e non formalistica della nozione di profitto e di terzo estraneo.
La decisione ribadisce che la confisca non è condizionata dalla posizione processuale dei singoli soggetti, ma dalla destinazione economica del vantaggio illecito. In tal senso, la pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nel consolidamento di una giurisprudenza volta a garantire l’effettività delle misure ablative e a impedire che assetti formali o schermature soggettive possano vanificarne la funzioneetaria.
Avv. Adamo Brunetti
