Nota a Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2026, n. 16218

 

Premessa

La questione degli effetti della cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese sul procedimento penale a suo carico ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è rimasta a lungo priva di una risposta univoca: la giurisprudenza ha oscillato tra posizioni nettamente contrarie e soluzioni che equiparavano tale evento alla morte del reo ai fini dell’estinzione dell’illecito.

Con la sentenza n. 16218 del 17 aprile 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento di più recente formulazione, già espresso dalla Sesta Sezione con la pronuncia n. 25648 del 13 febbraio 2024 nel caso Acerbo, annullando senza rinvio la sentenza di condanna impugnata in ragione dell’intervenuta cancellazione della società ricorrente.

La decisione offre spunto per alcune riflessioni sul piano dogmatico e applicativo, anche in considerazione della persistente tensione tra le due linee interpretative che la stessa Corte riconosce espressamente.

 

La vicenda in esame

La pronuncia trae origine da una vicenda processuale di una certa complessità. Una società a responsabilità limitata era stata ritenuta responsabile, in primo grado dal Tribunale di Pescara e poi in sede di appello dalla Corte di appello dell’Aquila, dell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2001, in relazione ai reati presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.). La sanzione pecuniaria irrogata ammontava a 105 quote, per un valore complessivo di euro 27.090.

La società aveva proposto ricorso per cassazione articolando tre distinti motivi: l’improcedibilità per intervenuta prescrizione dei reati presupposto al momento della nuova contestazione; l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara in favore del Tribunale di Lanciano; il difetto del requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente, sul presupposto che il finanziamento illecito fosse andato a beneficio esclusivo delle persone fisiche agenti.

Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore ha prodotto documentazione attestante la definitiva cancellazione della società dal registro delle imprese, a seguito della conclusione della fase di liquidazione. La circostanza sopravvenuta ha assorbito l’esame di tutti i motivi di ricorso e ha condotto la Corte ad affrontare in via preliminare la questione degli effetti processuali e sostanziali di tale evento.

 

Il percorso argomentativo della Corte

La Corte muove dalla ricognizione del contrasto giurisprudenziale esistente. L’orientamento più risalente, fatto proprio in particolare da Sez. 4, n. 9006 del 22 febbraio 2022 (caso Cenci) e da Sez. 2, n. 37655 dell’8 giugno 2023 (caso Barnaba), escludeva che la cancellazione producesse l’estinzione dell’illecito 231. Quattro gli argomenti principali: il carattere tassativo delle cause estintive dei reati e la conseguente impossibilità di interpretazione estensiva; la previsione esplicita, nel d.lgs. 231/2001, delle sole cause estintive dell’amnistia e della prescrizione; il precedente delle Sezioni Unite sul fallimento (Sez. U, n. 11170 del 25 settembre 2014, Uniland), che aveva escluso l’estinzione dell’illecito a fronte della procedura concorsuale; il carattere non indiscriminato del rinvio alle norme processuali sull’imputato operato dall’art. 35 d.lgs. 231/2001, operante solo «in quanto compatibili». A questi argomenti si aggiungeva la preoccupazione pratica di evitare che la cancellazione potesse trasformarsi in uno strumento di comodo per sfuggire alle conseguenze di un accertamento giudiziale già in corso.

La Corte, tuttavia, ritiene preferibile l’opposto orientamento, inaugurato da Sez. 6, n. 25648/2024, che fa leva su una lettura evolutiva dell’istituto della cancellazione alla luce del diritto civile. Il passaggio argomentativo centrale è quello relativo alla riforma del 2003: prima del d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione aveva effetti meramente dichiarativi e lasciava sopravvivere una «soggettività attenuata» della società; dopo quella riforma, per effetto dell’art. 2495, secondo comma, c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite civili (Cass. civ., Sez. U, nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010; nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013), la cancellazione produce effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile dell’ente, anche in presenza di rapporti non definiti e debiti insoddisfatti.

Da questa premessa discende, secondo la Corte, che al venir meno della persona giuridica deve riconoscersi, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 231/2001, la stessa valenza estintiva che l’art. 150 c.p. ricollega alla morte del reo. L’argomento è rafforzato da considerazioni di carattere teleologico: le sanzioni — tanto pecuniarie quanto interdittive — perdono qualsiasi funzione in assenza del soggetto destinatario. Le sanzioni interdittive presuppongono logicamente la continuità dell’attività da inibire; quelle pecuniarie mirano a incidere sulla disponibilità economica dell’ente per la sua operatività, disponibilità che viene meno con l’estinzione. Né, aggiunge la Corte, residuano margini per traslare l’obbligazione su soci o liquidatori: l’art. 27, comma 1, d.lgs. 231/2001 dispone che dell’obbligazione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio, norma di stretta interpretazione che non consente analogia in malam partem.

La Corte affronta anche la distinzione — su cui aveva insistito parte della giurisprudenza precedente — tra cancellazioni «fisiologiche» e cancellazioni «fraudolente» predisposte al fine di eludere le sanzioni. A tale distinzione la pronuncia nega rilievo differenziatore: l’art. 2495 c.c. prevede un meccanismo di portata generale che non ammette graduazioni a seconda delle cause della cancellazione. Si tratta di una scelta interpretativa coerente con il principio di legalità, benché non priva di implicazioni sistematiche.

Infine, la Corte distingue la cancellazione dal fallimento — oggi liquidazione giudiziale, ai sensi del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) —: quest’ultimo non determina l’estinzione della società, che rimane soggetto giuridico sino alla cancellazione, con gli organi sociali che continuano a operare (sia pure nell’ambito della procedura) e con la possibilità teorica di un ritorno in bonis. La sovrapposizione tra le due fattispecie è dunque esclusa, e il precedente delle Sezioni Unite Uniland risulta conseguentemente non pertinente.

 

Osservazioni conclusive

La sentenza in commento segna un ulteriore consolidamento dell’orientamento favorevole all’estinzione dell’illecito 231 per cancellazione della società, rafforzando l’autorevolezza dell’indirizzo inaugurato dalla Sesta Sezione l’anno precedente.

Sul piano del diritto sostanziale, la soluzione adottata si raccomanda per la sua coerenza con il sistema civilistico post-riforma del 2003 e con il principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 Cost., cui l’art. 27, comma 1, d.lgs. 231/2001 dà espressione nella disciplina della responsabilità patrimoniale dell’ente. Applicare sanzioni a un soggetto civilisticamente inesistente sarebbe operazione priva di senso pratico e dogmaticamente difficile da giustificare.

Resta, tuttavia, aperta la questione che la Corte stessa non ignora: quella del rischio di utilizzo strumentale della cancellazione come via di fuga dalla risposta punitiva dell’ordinamento. La pronuncia esclude che tale rischio possa essere governato mediante una distinzione tra cancellazioni fisiologiche e fraudolente, in ragione del carattere generale della norma civilistica. È però lecito chiedersi se questa soluzione, sul lungo periodo, non incentivi comportamenti elusivi in capo a compagini sociali consapevoli di un procedimento 231 in corso.

 

In sintesi

Riepilogando, nel presente articolo si sono affrontati i seguenti aspetti:

1 – dopo la riforma del d.lgs. n. 6/2003, la cancellazione della società dal registro delle imprese produce, ex art. 2495, secondo comma, c.c., effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile dell’ente;

2 – a tale estinzione la Seconda Sezione (sent. n. 16218/2026), in linea con Sez. 6, n. 25648/2024, ricollega — tramite l’art. 35 d.lgs. 231/2001 — la medesima valenza estintiva che l’art. 150 c.p. attribuisce alla morte del reo, con annullamento senza rinvio della condanna;

3 – non rileva la distinzione tra cancellazioni «fisiologiche» e «fraudolente», né l’obbligazione pecuniaria si trasferisce a soci o liquidatori, rispondendone soltanto l’ente con il suo patrimonio (art. 27, comma 1, d.lgs. 231/2001).

 

Domande frequenti

Cosa accade al procedimento 231 se la società viene cancellata dal registro delle imprese?
Secondo l’orientamento consolidato da Cass. pen., Sez. II, n. 16218/2026, l’illecito amministrativo si estingue: la cancellazione equivale, per l’ente, alla morte del reo, e il giudice annulla senza rinvio l’eventuale condanna.

I soci o i liquidatori rispondono delle sanzioni dopo l’estinzione dell’ente?
No. L’art. 27, comma 1, d.lgs. 231/2001 limita la responsabilità patrimoniale al solo ente: la norma è di stretta interpretazione e non consente estensioni analogiche in malam partem.

La regola vale anche se la cancellazione è strumentale a eludere il processo?
Per la pronuncia in commento sì: l’art. 2495 c.c. ha portata generale e non ammette distinzioni fondate sulle ragioni della cancellazione. Resta aperto, sul piano di politica del diritto, il tema del possibile uso elusivo dell’istituto.

Il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) produce lo stesso effetto estintivo?
No. La procedura concorsuale non estingue la società, che resta soggetto giuridico fino alla cancellazione: per questo il precedente delle Sezioni Unite Uniland (n. 11170/2014) non è pertinente rispetto alla cancellazione.

 

Avv. Adamo Brunetti