1. Premessa

Dal 4 novembre 2016 l’art. 603-bis c.p. punisce anche il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno (comma 1, n. 2, introdotto dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199). Il delitto rientra fra i reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-quinquies, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001, che prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote) e riguarda il lavoro prevalentemente manuale in qualunque settore, terziario compreso (sia consentito il rinvio a A. Brunetti, Sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. e settore terziario: la Cassazione estende il perimetro applicativo della norma, in code4com.it). Per chi costruisce il Modello 231 e i controlli interni, la domanda utile non riguarda i casi estremi – più facili da intercettare – ma i presupposti minimi per l’integrazione del reato: quali condizioni, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono sufficienti perché l’impiego di manodopera diventi reato? Le pronunce consentono di isolarne almeno sette. 

 

2. Le sette condizioni minime

Un datore di lavoro, anche di fatto e anche senza intermediario. Il datore di lavoro risponde «a prescindere da un pregresso intervento di intermediazione» del reclutatore (Cass. 21021/2024); risponde anche chi gestisce di fatto l’azienda che impiega i lavoratori, quando la sua condotta è distinta da quella di chi li ha reclutati (Cass. 13052/2023). 

Nessuna violenza né minaccia. Dal 2016 violenza e minaccia sono circostanze aggravanti, previste dal comma 2 dell’art. 603-bis c.p., e non elementi del fatto base: il reato si consuma anche in assenza di qualsiasi coazione (Cass. 6339/2023). 

Un solo lavoratore. La condotta è punibile «ancorché riguardi un solo lavoratore» (Cass. 7857/2022), ma gli indici di sfruttamento si accertano in relazione al singolo lavoratore: la somma di episodi isolati ai danni di lavoratori diversi non integra lo sfruttamento (Cass. 45615/2021; Cass. 7861/2022). 

Un solo indice, purché significativo. Il comma 3 dell’art. 603-bis c.p. elenca quattro indici di sfruttamento, relativi a retribuzione, orario, sicurezza e igiene, condizioni di lavoro e alloggio, ma non ne richiede la compresenza (Cass. 5081/2019; Cass. 35183/2026). L’elenco, inoltre, non è tassativo: il giudice può valorizzare condizioni diverse, purché esprimano lo stesso abuso del lavoratore (Cass. 32633/2026). 

Una seconda retribuzione inferiore al dovuto. Per la retribuzione e l’orario la legge richiede che la violazione sia reiterata, e già la seconda retribuzione inferiore al dovuto consente di superare «la soglia della punibilità» (Cass. 2573/2024). Il parametro è il lavoro effettivamente prestato, misurato sul contratto collettivo, non la documentazione: bonifici mensili fra 1.100 e 1.500 euro non hanno escluso la sproporzione a fronte di 12 ore di lavoro al giorno, per 6 o 7 giorni alla settimana, pari a poco più di 3 euro l’ora (Cass. 32633/2026); un orario di 48 ore settimanali, entro il limite di legge ma oltre le 39 del contratto collettivo e senza pagamento degli straordinari, è stato ritenuto indice di sfruttamento (Cass. 24298/2025). 

Un pregiudizio eclatante. La soglia vera e propria è qualitativa: gli indici devono rivelare «una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore» (Cass. 49781/2019). Restano sotto soglia gli scarti modesti, come una paga giornaliera di 30 euro a fronte di 37,514 (Cass. 46842/2021, che parla di «scarto minimo») o di 28 euro a fronte di 31 (Cass. 7861/2022); la Corte d’appello di Palermo ha assolto per una retribuzione di 750 euro mensili con vitto e alloggio, valorizzando il permesso di soggiorno ottenuto dal lavoratore e la sua scelta di migliorare la propria condizione (App. Palermo 408/2021). 

Uno stato di bisogno accertato per il singolo lavoratore e consapevolmente sfruttato. Lo sfruttamento non prova da solo lo stato di bisogno, che consiste in una «situazione di grave difficoltà, anche temporanea», tale da limitare la libertà di scelta del lavoratore (Cass. 35183/2026). Non sono sufficienti la sola irregolarità del soggiorno, accompagnata dal bisogno di lavorare, né un generico contesto di crisi occupazionale (Cass. 35183/2026; Cass. 43662/2024); il bisogno, d’altra parte, non è escluso dal possesso di «autovetture invero vetuste» e di un alloggio (Cass. 31546/2026). L’accertamento riguarda il singolo lavoratore, con una valutazione «non frazionata ma coordinata» degli elementi comuni al gruppo (Cass. 11546/2020), e il consenso del lavoratore alle condizioni imposte non esclude il reato (Cass. 13586/2025). Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro bisogno (Cass. 16142/2026). 

 

3. Che cosa cambia per l’impresa

Le sette condizioni descrivono una soglia bassa nei numeri e rigorosa nella prova. Per l’ente ne discende che i presidi del Modello 231 devono operare sulla stessa scala dell’accertamento penale, secondo due direttrici. 

Mappatura del rischio: il reato non è confinato all’agricoltura o alla logistica; ogni processo che impiega lavoro prevalentemente manuale, anche attraverso appalti e cooperative, rientra nel perimetro dell’art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 (Cass. 12685/2026). 

Riconciliazioni: i controlli effettuati ex post dagli inquirenti confrontano, per singolo lavoratore, le ore effettive (accessi, turni, consumi) con quelle retribuite, il contratto collettivo applicato con le mansioni svolte, i pagamenti con le buste paga. Le medie aziendali e la regolarità formale dei documenti non intercettano la seconda retribuzione inferiore al dovuto. I presidi interni del Modello 231 sono efficaci se anticipano, ex ante e con la stessa granularità, le verifiche che gli inquirenti eseguono ex post. 

 

4. Considerazioni conclusive

In 10 anni la Corte di cassazione ha reso il delitto agevole da integrare e ne ha fissato i limiti nella soglia dell’eclatante pregiudizio e nell’accertamento individuale dello stato di bisogno. Ne risulta un minimum requirement penale modesto nei numeri – un solo lavoratore, un solo indice, una seconda retribuzione inferiore al dovuto – ma esigente nella prova. Le organizzazioni non possono ignorare che i controlli raggiungono il loro scopo soltanto se riescono a essere penetranti, per porsi sullo stesso livello di dettaglio del giudice. 

 

 

Avv. Adamo Brunetti
Dott. Giuseppe Monteleone