
Nota a Cass. pen., Sez. II, 18 marzo 2026, n. 13414
Premessa
La sentenza in commento, pronunciata dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione il 18 marzo 2026, offre un contributo di significativo rilievo sul tema della motivazione del sequestro preventivo applicato agli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
La vicenda concerne una società operante nel settore orafo, destinataria di un sequestro preventivo per l’illecito ex art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, connesso a ipotesi di riciclaggio contestate ai dipendenti della stessa, alcuni dei quali in posizione di fatto gestoria. Il Tribunale del riesame di Milano aveva parzialmente riformato il provvedimento del GIP, riducendo a euro 4.478.275,00 l’importo del profitto sequestrabile, ma confermandolo nel resto. La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, annulla senza rinvio sia l’ordinanza del riesame sia il decreto genetico del GIP, ordinando la restituzione di quanto in sequestro.
Il fatto oggetto di giudizio
Il GIP del Tribunale di Milano aveva emesso, il 26 settembre 2025, un decreto di sequestro preventivo nei confronti della società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, in connessione con le fattispecie di riciclaggio contestate a più dipendenti — taluno rivestente posizione di fatto gestoria — ai capi 2, 3, 4 e 5 della rubrica provvisoria.
Avverso tale provvedimento la società proponeva richiesta di riesame. Il Tribunale di Milano, in sede cautelare reale, riformava parzialmente il decreto originario riducendo l’entità del profitto sequestrato, senza tuttavia annullare il provvedimento. La difesa impugnava quindi l’ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando due motivi principali:
- violazione dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001 per mancata individuazione del presupposto dell’interesse o vantaggio dell’ente, nonché violazione del divieto per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione mancante del provvedimento genetico (art. 324, co. 7, in relazione all’art. 309, co. 9, c.p.p.);
- erronea applicazione dell’art. 53 D.Lgs. 231/2001 in relazione all’art. 321 c.p.p., per motivazione apparente o del tutto assente in relazione al periculum in mora.
Il percorso argomentativo della Cassazione
L’autonomia dell’illecito amministrativo e il fumus nel procedimento ex D.Lgs. 231/2001
Secondo la S.C., la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola dimostrazione del reato presupposto ascritto alle persone fisiche. Sul piano oggettivo, essa postula la realizzazione di un reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di un soggetto che abbia con quest’ultimo un rapporto qualificato; sul piano soggettivo, la sussistenza della colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione (Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, dep. 09/05/2025, Rv. 288143-01).
Da tale premessa la Corte trae una conseguenza di immediata applicazione pratica in materia cautelare: il sequestro del profitto del reato, fonte di responsabilità amministrativa dell’ente, deve essere motivato avendo specifico riguardo alla fattispecie complessa che integra il fumus dell’illecito. Tale fattispecie complessa comprende, oltre al reato presupposto, l’interesse o il vantaggio dell’ente e il ruolo dell’agente secondo i modelli di imputazione previsti dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 (Sez. 6, n. 23344 del 12/03/2025, Rv. 288294-01).
Il vizio del provvedimento genetico
Applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione rileva che il decreto genetico del GIP, dopo un’ampia ricognizione delle emergenze investigative concernenti le ipotizzate fattispecie di riciclaggio, si è limitato ad affermare — con riguardo alla posizione della società — che questa era stata “coinvolta in operazioni di sostituzione del contante” con l’oro e che, “almeno in questa fase cautelare”, non risultava in possesso di modelli di organizzazione e gestione del rischio-reato idonei a prevenire il reato in addebito.
La Corte stigmatizza con nettezza l’insufficienza di tale passaggio argomentativo. La mera indicazione del coinvolgimento nei fatti di riciclaggio oggetto di incolpazione provvisoria da parte di dipendenti della società — anche di taluno in posizione di fatto gestoria — non soddisfa l’onere motivazionale imposto dallo standard del fumus commissi delicti nell’illecito ex D.Lgs. 231/2001. Il provvedimento genetico ha omesso qualsiasi valutazione in ordine:
- all’interesse o al vantaggio della società derivante dai reati ascritti alle persone fisiche;
- al ruolo rivestito dagli agenti (apicali o sottoposti) e alle ricadute sui diversi modelli di imputazione soggettiva previsti dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001;
- agli elementi concreti idonei a integrare l’illecito amministrativo come autonoma fattispecie, distinta e non sovrapponibile al reato presupposto.
Né tale lacuna poteva essere colmata dal Tribunale del riesame in sede di controllo, atteso il divieto di integrazione motivazionale sopra richiamato. La rilevata assenza di motivazione sul fumus rende pertanto impossibile qualsiasi sindacato: da ciò consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto genetico del GIP, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Osservazioni conclusive
La sentenza in commento si inserisce nel consolidamento di una linea giurisprudenziale — già avviata da Sez. 6, n. 23344 del 12/03/2025 — volta a sancire definitivamente l’autonomia strutturale dell’illecito amministrativo dell’ente rispetto al reato presupposto.
Va poi considerato che la pronuncia riafferma il principio per cui la valutazione del fumus commissi delicti non è operazione meramente astratta di qualificazione giuridica dei fatti: il giudice deve confrontarsi, in modo puntuale e coerente, con le concrete risultanze investigative e con le contestazioni difensive, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria. Tale onere vale a fortiori quando l’imputazione concerne un soggetto collettivo, attesa la complessità strutturale della fattispecie ex D.Lgs. 231/2001.
In sintesi
Riepilogando, nel presente articolo si sono affrontati i seguenti aspetti:
- l’autonomia strutturale dell’illecito amministrativo dell’ente rispetto al reato presupposto e la nozione di fumus come fattispecie complessa (reato presupposto, interesse o vantaggio, ruolo dell’agente ex artt. 6 e 7);
- l’onere di motivazione del sequestro preventivo ex D.Lgs. 231/2001 e il divieto, per il Tribunale del riesame, di integrare la motivazione mancante del provvedimento genetico;
- le conseguenze del difetto di motivazione sul fumus, con l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto e la restituzione dei beni sequestrati.
Domande frequenti
Basta il reato del dipendente per sequestrare i beni dell’ente?
No. Occorre motivare l’interesse o vantaggio dell’ente e la colpa di organizzazione: la responsabilità dell’ente non si inferisce dalla sola dimostrazione del reato presupposto.
Il Tribunale del riesame può colmare una motivazione mancante?
No. Vige il divieto di integrazione della motivazione del provvedimento genetico (art. 324, co. 7, in relazione all’art. 309, co. 9, c.p.p.).
Cos’è il fumus commissi delicti per l’ente?
È la fattispecie complessa che comprende, oltre al reato presupposto, l’interesse o il vantaggio dell’ente e il ruolo dell’agente secondo i modelli di imputazione ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001.
Qual è la conseguenza del difetto di motivazione sul fumus?
L’impossibilità di qualsiasi sindacato e, nel caso, l’annullamento senza rinvio con restituzione dei beni in sequestro.
Avv. Adamo Brunetti
