Cassazione penale, sez. III, 16 giugno 2025, n. 22584

1.    Premessa

La sentenza affronta il tema dell’individuazione del datore di lavoro in strutture societarie complesse, con riferimento agli obblighi di valutazione dei rischi e designazione del RSPP. È questione centrale per definire i confini della responsabilità penale prevenzionistica nelle imprese articolate su più unità organizzative.

 

2.    I fatti di causa

Il Tribunale di Savona aveva assolto il presidente del CdA della Coop X, imputato per violazioni degli artt. 29, 55, 16, 17 e 28 d.lgs. 81/2008, relative a DVR e nomina del RSPP per le divisioni “Ipermercati” e “Supermercati”. Il giudice di merito riteneva che tali incombenze spettassero ai dirigenti preposti a ciascuna divisione, qualificati come datori di lavoro ex lege per le rispettive unità produttive, dotate di autonomia gestionale e finanziaria.

Il PM ricorreva, contestando sia la possibilità di individuare tali dirigenti come datori di lavoro, sia la qualificazione delle divisioni come vere unità produttive.

 

3.    La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’assoluzione. La Corte sottolinea che il datore di lavoro prevenzionistico ex lege va individuato in chi esercita effettivi poteri decisionali e di spesa in relazione a una determinata unità organizzativa. La titolarità della posizione di garanzia non deriva da meri atti formali, ma dall’effettività dei poteri esercitati.

 

4.    Delega gestoria e delega di funzioni: due istituti diversi

Un punto di rilievo della sentenza è la distinzione tra delega gestoria ex art. 2381 c.c. e delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 81/2008.

La Cassazione chiarisce che nel caso in esame non si è in presenza né di una delega gestoria né di una delega di funzioni, ma di un’attribuzione ex lege della qualifica datoriale, conseguente all’effettiva autonomia delle unità produttive.

 

5.    Effettività e nozione di unità produttiva

La Corte richiama il principio di effettività: il datore di lavoro è chi concretamente dispone dei poteri necessari a prevenire i rischi.

In questa prospettiva, la nozione di “unità produttiva” ex art. 2, co. 1, lett. t), d.lgs. 81/2008 assume un ruolo centrale: essa richiede autonomia tecnico-funzionale e finanziaria, elementi che il giudice di merito aveva accertato per le divisioni Coop X.
Ne consegue che nelle organizzazioni complesse può configurarsi una pluralità di datori di lavoro: il datore apicale, garante dell’assetto generale, e i datori “decentrati”, titolari di responsabilità diretta sulle rispettive unità produttive.

 

6.    La responsabilità penale del datore di lavoro

La pronuncia si inserisce nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale sulla responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza. Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 81/2008, datore di lavoro è chi ha la responsabilità dell’organizzazione e dispone dei poteri decisionali e di spesa. Tale posizione di garanzia comporta un obbligo penale di impedire l’evento lesivo (art. 40, cpv., c.p.), la cui omissione integra responsabilità diretta.

Gli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina del RSPP (art. 17 d.lgs. 81/2008) sono qualificati come indelegabili: il datore di lavoro non può trasferirli con delega di funzioni ex art. 16. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che ciò non esclude la possibilità che, in presenza di unità produttive autonome, vi siano più datori di lavoro originari, ciascuno ex lege titolare degli obblighi prevenzionistici per la propria area di competenza.

Si tratta dunque di una responsabilità originaria e non derivata: i dirigenti preposti, dotati di reali poteri di gestione e spesa, assumono ex lege la qualifica di datori di lavoro e rispondono penalmente delle omissioni in materia di sicurezza. Il presidente del CdA conserva la posizione di garanzia generale, ma essa non assorbe quella specifica dei responsabili di unità produttive autonome, nei limiti delle rispettive sfere di potere.

 

7.    Considerazioni conclusive

La sentenza conferma l’approccio sostanzialistico della giurisprudenza: la responsabilità prevenzionistica non si determina per formalismi societari, ma per l’effettiva capacità di incidere sull’organizzazione della sicurezza.

Per le imprese, ciò implica la necessità di:

Il principio di effettività si conferma così il cardine del sistema prevenzionistico, consentendo di distribuire le posizioni di garanzia in modo coerente con la reale organizzazione aziendale.

 

Avv. Adamo Brunetti