
Cassazione penale, Sez. VI, n. 23329/2025
1. Premessa sul caso e il quesito alla Corte
La sentenza trae origine dalla condanna di Mamir s.r.l. per l’illecito di cui all’art. 24 d.lgs. 231/2001, collegato al reato presupposto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), commesso attraverso false attestazioni sull’ultimazione di un impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010.
Il nodo centrale della vicenda risiede nell’aver ottenuto, grazie a tali dichiarazioni, l’accesso ai più vantaggiosi incentivi del Secondo Conto Energia, con un indebito profitto di oltre 2,6 milioni di euro. La Cassazione è stata chiamata a valutare la tenuta dell’imputazione all’ente e la sussistenza dei presupposti della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.
2. Il reato presupposto e il quadro normativo sugli incentivi
Un punto di rilievo della motivazione è la ricostruzione del contesto legislativo sul quale si innestava la condotta illecita.
In tale cornice, la falsa comunicazione di fine lavori ha consentito all’ente di rientrare artificiosamente nella disciplina più favorevole del Secondo Conto Energia, integrando il reato di cui all’art. 316-ter c.p.
La Cassazione sottolinea che «il falso non era affatto innocuo ed inoffensivo, perché senza quella attestazione l’impresa non avrebbe avuto diritto ad accedere ai benefici previsti con il Secondo Conto Energia, prorogati con la legge n. 129 del 2010».
3. Il criterio soggettivo di imputazione all’ente
Ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001, la responsabilità della Mamir s.r.l. è stata fondata sulla condotta posta in essere da un soggetto apicale: la legale rappresentante Dal Maso, che aveva sottoscritto la comunicazione di fine lavori, gestiva il conto corrente sociale e rappresentava la società nei rapporti con il GSE e con la Guardia di Finanza.
La difesa aveva sostenuto la tesi della “testa di legno”, attribuendo la gestione effettiva all’ex coniuge della rappresentante. La Corte ha però ritenuto tale argomento infondato, evidenziando come gli elementi raccolti dimostrassero l’effettività dei poteri gestori esercitati dall’imputata.
Questa parte della decisione conferma l’indirizzo consolidato secondo cui la responsabilità dell’ente può radicarsi anche solo sulla base della condotta di un apicale, senza che sia necessario provare la partecipazione consapevole della compagine sociale o di altri organi.
4. Il reato di indebita percezione e il profitto
Il reato contestato è quello di cui all’art. 316-ter c.p., che punisce chiunque «mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi […] consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche».
La Cassazione conferma che tale fattispecie si perfeziona non al momento della dichiarazione mendace, ma in quello della concreta percezione delle somme. Nel caso in esame, i ratei erogati dal GSE si sono protratti fino al 2017.
Da qui l’affermazione della Corte, sulla scorta delle Sezioni Unite, n. 11969/2024, Tomaificio Zodiaco s.r.l., secondo cui «il reato è unitario a consumazione prolungata, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo».
Uno dei motivi difensivi consisteva nel sostenere l’“innocuità” della falsa attestazione, poiché l’impianto era stato comunque completato entro il giugno 2011, rientrando così nel Terzo Conto Energia.
La Corte respinge l’argomento, chiarendo che la falsità non può essere ritenuta priva di offensività: «senza quella attestazione l’impresa non avrebbe avuto diritto ad accedere ai benefici previsti con il Secondo Conto Energia, estesi con la legge n. 129 del 2010».
Ne deriva che l’illecito non consiste in un mero vizio formale della dichiarazione, ma in una alterazione sostanziale delle condizioni di accesso al beneficio, che ha permesso all’ente di godere di vantaggi economici più favorevoli e ingenti.
Altro profilo difensivo riguardava la richiesta di compensare il vantaggio ottenuto con il Secondo Conto Energia con quello che sarebbe comunque derivato dal Terzo Conto Energia. La Cassazione ritiene la prospettazione «mera e astratta», poiché «non consente di affermare che vi fossero le condizioni per beneficiare del Terzo Conto Energia». La Corte esclude quindi qualsiasi compensazione: il profitto illecito va quantificato sull’intero ammontare delle somme effettivamente percepite in virtù della falsa attestazione.
5. La responsabilità 231 e il profitto di rilevante entità
Un profilo di rilievo riguarda la valutazione del profitto di rilevante entità, presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 13 d.lgs. 231/2001. La Corte sottolinea che il legislatore non ha fornito una definizione univoca di “profitto”, affidando all’interprete il compito di delinearne i contorni.
La motivazione richiama l’orientamento giurisprudenziale che interpreta il profitto «in senso dinamico», così da includervi non solo il vantaggio economico immediatamente derivante dall’illecito, ma anche le utilità indirette o mediate, quali il rafforzamento della posizione di mercato, l’acquisizione di ulteriori commesse o l’incremento della reputazione presso istituti di credito e controparti commerciali. La Corte osserva, citando Sez. II, n. 11209/2006, Rv. 266427 e le Sezioni Unite, n. 26654/2008, Risia Italimpianti s.p.a., che rientrano nella nozione di profitto anche «i vantaggi economici relativi alla posizione di privilegio che l’ente può acquisire sul mercato».
La sentenza evidenzia tuttavia come, nel caso Mamir, la Corte d’appello si fosse limitata a un generico riferimento al profitto “rilevantissimo”, senza approfondire se esso fosse tale in termini quantitativi e qualitativi, rapportati alla struttura e al volume d’affari della società. Da ciò l’annullamento, limitatamente alla sanzione interdittiva, per difetto di motivazione.
In tal modo la Cassazione ribadisce un principio importante: la responsabilità dell’ente non si fonda solo sull’esistenza di un vantaggio economico, ma richiede un’analisi circostanziata della sua entità e incidenza concreta sull’attività dell’impresa.
6. Conclusioni
La sentenza n. 23329/2025 rappresenta un passaggio significativo nell’applicazione del d.lgs. 231/2001 al settore degli incentivi pubblici in materia energetica.
Tre i punti centrali:
- la falsa attestazione di fine lavori ha un rilievo determinante, poiché consente l’accesso a regimi di favore non spettanti, con immediato danno alla P.A.;
- la responsabilità dell’ente è radicata nel ruolo apicale del rappresentante legale e nella mancanza di modelli organizzativi adeguati a prevenire simili condotte;
- il reato di indebita percezione ha natura di reato a consumazione prolungata, quando i contributi sono erogati in ratei periodici (Sez. U, n. 11969/2024, Tomaificio Zodiaco s.r.l.);
- la natura a consumazione prolungata del reato consente di applicare la confisca anche alle somme percepite dopo le modifiche legislative del 2012.
La pronuncia rafforza così il quadro di tutela degli interessi pubblici contro gli abusi nei sistemi di incentivazione, rimarcando l’importanza della compliance 231 come strumento di prevenzione e di garanzia nei rapporti tra impresa e pubblica amministrazione.
Avv. Adamo Brunetti
