Nota a Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2026, n. 2941

 

1.    Premessa

Con la sentenza n. 2941 dell’8 gennaio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione affronta un tema di particolare rilievo sistematico nella disciplina della responsabilità da reato degli enti: il regime della prescrizione dell’illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, l’effetto sospensivo previsto dall’art. 22, comma 4.

La pronuncia interviene a seguito del ricorso del Procuratore generale avverso una sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione anche l’illecito dell’ente, chiarendo in modo netto che la tempestiva contestazione interrompe il termine quinquennale e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

 

2.    Il fatto e l’oggetto del ricorso

Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 17 gennaio 2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati – persone fisiche – per intervenuta prescrizione in relazione ai reati contestati ai sensi degli artt. 110 c.p. e 256, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).

Parallelamente, il giudice dichiarava estinto per prescrizione anche l’illecito amministrativo contestato all’ente ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 .

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari), deducendo la violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2001.
Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente dichiarato prescritta anche la responsabilità dell’ente, nonostante fosse intervenuta la contestazione dell’illecito prima del decorso del termine quinquennale, con conseguente applicazione dell’effetto sospensivo previsto dal comma 4 della norma citata.

 

3.    Il quadro normativo: l’art. 22 del D.Lgs. 231/2001

La questione sottoposta alla Corte impone un richiamo sistematico alla disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato.

L’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che:

Il comma 4 introduce dunque un meccanismo peculiare, che distingue nettamente la disciplina 231 da quella ordinaria prevista dal codice penale per le persone fisiche.

La contestazione dell’illecito non produce soltanto un effetto interruttivo, ma determina una vera e propria sospensione del decorso della prescrizione fino alla definitività della decisione.

 

4.    Il ragionamento della Corte di Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato.

Dalla ricostruzione operata nella motivazione emerge che l’illecito amministrativo a carico dell’ente era contestato con riferimento a fatti collocati “in epoca anteriore e prossima al 2 luglio 2019, fino al 30 dicembre 2019”, mentre il decreto di citazione a giudizio – contenente la contestazione ex art. 59 del D.Lgs. 231/2001 – reca la data del 9 agosto 2021 .

La Corte osserva che tale contestazione è intervenuta prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, la prescrizione è stata interrotta e, in applicazione del comma 4, il suo decorso è rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Alla data della pronuncia del Tribunale, pertanto, l’illecito amministrativo non poteva ritenersi prescritto.
La sentenza impugnata viene quindi annullata limitatamente alla posizione dell’ente, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio.

 

5.    Profili sistematici: autonomia della prescrizione 231 rispetto a quella penale

La decisione assume rilievo non solo per la correttezza del calcolo prescrizionale, ma per la riaffermazione di un principio strutturale del sistema 231: l’autonomia della disciplina della responsabilità dell’ente rispetto a quella delle persone fisiche.

Nel caso di specie, i reati contestati alle persone fisiche risultavano estinti per prescrizione. Tuttavia, ciò non determina automaticamente l’estinzione dell’illecito dell’ente, la cui prescrizione segue una disciplina propria, distinta e regolata dall’art. 22 del decreto.

La struttura normativa del D.Lgs. 231/2001 conferma che l’illecito dell’ente è autonomo sotto il profilo processuale e sostanziale, pur restando dipendente dall’accertamento del reato presupposto.
La sospensione prevista dal comma 4 risponde all’esigenza di evitare che la durata del processo possa svuotare di effettività la risposta sanzionatoria nei confronti dell’ente.

 

6.    Conclusioni

La sentenza n. 2941/2026 si inserisce in un filone interpretativo volto a garantire piena effettività alla disciplina della responsabilità degli enti.

La Corte chiarisce che la contestazione tempestiva dell’illecito ex art. 59 del D.Lgs. 231/2001 determina, ai sensi dell’art. 22, comma 4, la sospensione del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza, impedendo che l’ente possa beneficiare di un’estinzione anticipata.

La pronuncia ribadisce così la centralità della struttura autonoma del sistema 231 e la necessità di una rigorosa applicazione delle sue regole speciali, in particolare in materia di prescrizione.

 

Avv. Adamo Brunetti