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Legge Europea 2019/2020: introdotte modifiche al D.lgs. 231/2001

Legge Europea 2019/2020: introdotte modifiche al D.lgs. 231/2001
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Legge Europea 2019/2020: introdotte modifiche al D.lgs. 231/2001

Il 1° febbraio u.s. è entrata in vigore la Legge n. 238/2021 con “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020.

Il testo si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. 

Con la pubblicazione della Legge europea 2019-2020, l’Italia provvede a formulare richiesta di archiviazione per 12 procedure di infrazione a carico dello Stato da parte dell’UE.

Fra i numerosi ambiti di intervento da parte del Legislatore, di particolare interesse sono: 

  • Le modifiche agli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, al fine di adeguamento alla Direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;
  • Le integrazioni agli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, nell’ottica di adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE riguardante la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
  • Le norme in materia di abusi di mercato, in virtù delle quali si apportano modifiche di rilievo alle fattispecie richiamate dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, adottate in risposta ad una procedura di infrazione avviata contro l’Italia.
  1. Delitti informatici

Rispetto ai delitti informatici, previsti anche quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, si sottolinea che ora risultano punite anche le condotte di detenzione, produzione importazione, installazione o di messa a disposizione di apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico (art. 615-quater c.p. modificato).

Inoltre, è adesso precisato all’art. 615-quinquies che il reato ricomprende le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.

  1. Delitti contro la personalità individuale

Quanto ai delitti contro la personalità individuale, previsti ai sensi dell’art. 24-quinquies del D.lgs. 231/2001 anche quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, si rileva che la c.d. Legge Europea ha introdotto la fattispecie di accesso intenzionale e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, introducendo un terzo comma all’art. 600-quater c.p.

  1. Delitti in materia di market abuse

Come anticipato, infine, la Legge Europea interviene sulle fattispecie di abusi di mercato, che assumono rilievo per le società quotate e che sono, a loro volta, contemplate anche nell’art. 25-sexies D.lgs. 231/2001.

La riforma ha riguardato più fronti.

In primo luogo, quello dell’apparato sanzionatorio penale, il cui ambito di applicazione è stato uniformato a quello del c.d. Regolamento MAR (Regolamento UE n. 596/2014 sugli abusi di mercato). 

A tale scopo, è stato modificato l’art. 182 del TUF, includendo tutte le tipologie di strumenti finanziari e altri strumenti previsti dal Regolamento europeo.

In secondo luogo, quello dell’estensione dell’area della punibilità anche della condotta del c.d. insider secondario, per il reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) di cui all’art. 184 TUF.

La figura dell’insider secondario, in particolare,è rappresentata da colui che utilizza una c.d. informazione privilegiata, al fine di compiere operazioni su strumenti finanziari di una società emittente verso la quale non nutre alcuna relazione professionale.

Pertanto, viene a conoscenza dell’informazione privilegiata non in forza di un rapporto professionale con la società emittente lo strumento finanziario oggetto dell’operazione, ma attraverso altri canali (da qui la denominazione di insider secondario).

In adesione agli orientamenti della Corte Costituzionale viene rivista anche la disciplina della confisca, limitata al solo profitto inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e non anche al prodotto del reato.

Avv. Adamo Brunetti

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