Nota a Cass., Sez. IV pen., 2026, n. 7563

 

1.    Premessa

Con la sentenza n. 7563 del 25 febbraio 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi proposti dai tre soci di una società agricola semplice condannati per omicidio colposo ex art. 589, commi 1 e 2, c.p. e per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, in relazione a un investimento mortale avvenuto all’interno di un capannone aziendale. La pronuncia è di particolare rilievo per due profili autonomi ma connessi: la definizione di datore di lavoro nelle società semplici, con esclusione dell’efficacia liberatoria di presunte deleghe interne, e la corretta individuazione della colpa di organizzazione e del vantaggio dell’ente in presenza di omissioni prevenzionistiche di ridotto costo unitario ma strutturalmente rilevanti.

 

2.    Il fatto oggetto di giudizio

All’interno del capannone di una cascina adibita a stoccaggio di fieno, A.A. — socio e conducente del trattore — compiva una manovra di retromarcia con la pala caricatrice frontale per movimentare il mangime. Nel fare ciò, non si avvedeva della presenza di D.D., lavoratore dipendente che era entrato nel capannone da una porta secondaria solitamente chiusa, e lo investiva causandone la morte.

L’istruttoria accertava una pluralità di violazioni prevenzionistiche: omessa adozione di un piano di viabilità che separasse le zone di transito dei mezzi agricoli dalle zone pedonali; omessa segnaletica orizzontale e verticale adeguata; messa a disposizione di un trattore con il cicalino di retromarcia scollegato, il lunotto posteriore coperto da uno spesso strato di polvere e il girofaro non attivato. L’ente era privo di modello organizzativo idoneo e non aveva predisposto alcuna informazione ai lavoratori sui rischi di interferenza tra mezzi e pedoni.

Il Tribunale di Torino condannava i tre soci e la società agricola. La Corte d’Appello di Torino confermava la doppia sentenza di condanna. I quattro ricorsi per cassazione, proposti con atto unico, sollevavano questioni relative alla mancata assunzione di testimoni a difesa, all’efficacia liberatoria della delega in materia di sicurezza conferita ad A.A. rispetto agli altri soci, all’insussistenza della responsabilità dell’ente, al risarcimento del danno e alla riduzione della sanzione pecuniaria.

 

3.    Il ragionamento della Cassazione

3.1.  La qualità di datore di lavoro nella società semplice: nessuna esenzione per delega

Il motivo più rilevante sotto il profilo giuslavoristico e prevenzionistico riguarda la posizione di B.B. e C.C., i quali sostenevano di essere esonerati da responsabilità in materia di sicurezza in forza della previsione della visura camerale che conferiva ad A.A. la rappresentanza legale della società per gli adempimenti connessi alla disciplina del lavoro.

La Cassazione respinge con nettezza questa impostazione, richiamando la disciplina civilistica delle società semplici: ai sensi degli artt. 2257 e 2266 c.c., salvo diversa pattuizione, l’amministrazione e la rappresentanza della società spettano disgiuntamente a ciascun socio. Ne consegue che, in assenza di una formale e valida delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, tutti i soci amministratori con poteri di firma disgiunta rivestono la qualità di datori di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa sull’organizzazione.

La Corte precisa ulteriormente che l’istituto della delega gestoria ex art. 2381 c.c. invocato dalla difesa è previsto esclusivamente per le società per azioni, soggette a una struttura organizzativa complessa e a una disciplina del tutto peculiare: non è trasferibile per analogia alle società semplici. La previsione della visura camerale, qualunque ne fosse l’esatto significato, non poteva quindi valere a trasferire esclusivamente ad A.A. la posizione di garanzia in materia di sicurezza, né a liberare gli altri soci da quella posizione.

3.2.  La responsabilità dell’ente: colpa di organizzazione e vantaggio anche da risparmio indiretto

Il terzo motivo contestava la responsabilità dell’ente, sostenendo che le violazioni — cicalino scollegato, lunotto sporco, girofaro non attivato — fossero riconducibili a scelte individuali del conducente, non a un deficit organizzativo dell’azienda, e che il risparmio derivante dall’omessa predisposizione di segnaletica fosse di entità trascurabile.

La Cassazione respinge entrambi gli argomenti. Quanto alla colpa di organizzazione, la Corte evidenzia che l’obbligo di adottare un piano di viabilità — con valutazione del rischio di interferenza, segnaletica dedicata e informazione ai lavoratori — era un obbligo dell’ente come tale, non una scelta del singolo conducente. L’assenza di tale piano costituisce un deficit strutturale della politica prevenzionale aziendale, direttamente ricollegabile all’organizzazione dell’ente.

Quanto al vantaggio, la Corte adotta una nozione ampia di risparmio di spesa, comprensiva non solo del costo diretto della segnaletica (pur esso apprezzabile), ma anche del costo per lo studio e la realizzazione del piano di viabilità, del costo per la conseguente attività di informazione ai lavoratori e del costo per la predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure di prevenzione. Il vantaggio dell’ente, ribadisce la Corte richiamando il precedente Sez. 4, n. 22586/2024, può essere ricondotto anche all’omessa formazione e informazione, che si traduce in risparmio sia per i mancati costi diretti sia per il mancato distacco dei lavoratori dall’attività produttiva durante la frequenza dei corsi.

 

4.    Considerazioni conclusive

La sentenza ha un duplice valore pratico per i professionisti della compliance e della sicurezza che operano nel settore agricolo. Anzitutto, chiarisce definitivamente che nelle società semplici la responsabilità prevenzionale non è concentrabile in un solo socio mediante clausole statutarie generiche o visure camerali: tutti i soci amministratori con poteri decisionali e di spesa sono datori di lavoro ex lege, con conseguente obbligo di garantire congiuntamente gli adempimenti in materia di sicurezza. Solo una delega di funzioni formalmente valida ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 — specifica, scritta, dotata di poteri autonomi di spesa — può modificare questa ripartizione.

In secondo luogo, la pronuncia estende la nozione di vantaggio dell’ente ai risparmi indiretti derivanti dall’omessa organizzazione prevenzionale: non solo i costi non sostenuti per segnaletica e dispositivi, ma anche i costi di studio, pianificazione, formazione e disciplina. Il messaggio della Cassazione è chiaro: la prevenzione ha un costo, e risparmiarlo integra il vantaggio rilevante ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001.

 

Avv. Adamo Brunetti