A.C. 2721 (già A.S. 59) — «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» — approvata in via definitiva dalla Camera il 15 aprile 2026

 

Premessa 

Il sistema delle eccellenze agroalimentari italiane — primo in Europa per numero di prodotti a marchio registrato — è da anni bersaglio di fenomeni di contraffazione organizzata. La riforma, frutto di un processo decennale (la genesi risale alla Commissione Caselli istituita nel 2015), si configura come la revisione più ampia del diritto penale agroalimentare italiano nell’ultimo quindicennio. Tre i fronti di intervento: diritto penale sostanziale, processo penale e sanzioni amministrative. 

 

Le nuove fattispecie penali: il nuovo Capo II-bis del codice penale 

Il cuore della riforma è l’introduzione di un nuovo Capo II-bis nel Titolo VIII del Libro II del codice penale, specificamente dedicato ai «Delitti contro il patrimonio agroalimentare»: una categoria di bene giuridico autonoma, con proprio corpus di fattispecie, circostanze aggravanti, pene accessorie e confisca. Sono contestualmente abrogati gli artt. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine) e 517-bis c.p., le cui condotte vengono assorbite e ampliate nelle nuove figure. 

Art. 517-sexies — Frode in commercio di alimenti (nuovo). Sostituisce il vecchio art. 516 c.p., anticipando la tutela dall’atto di vendita a tutte le fasi prodromiche dell’immissione in commercio: trasporto, deposito doganale, distribuzione, e-commerce. Dolo specifico (fine di profitto). Pena: reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da € 4.000 a € 10.000 — sensibilmente superiore all’originario massimo di € 1.032 dell’art. 516 c.p. 

Art. 517-septies — Commercio con segni mendaci di alimenti (nuovo). Colma il vuoto normativo sul fenomeno dell’Italian sounding, punendo l’uso di segni, denominazioni o immagini evocativi del made in Italy su prodotti privi di ogni collegamento con le eccellenze nazionali. Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 5.000 a € 30.000. 

Art. 517-octies — Aggravante di agropirateria (nuovo). A differenza dell’originario progetto Caselli — che configurava l’agropirateria come fattispecie autonoma — il legislatore ha scelto di introdurla come circostanza aggravante a effetto speciale delle fattispecie del Capo II-bis: si applica quando le frodi alimentari siano commesse con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Aumento di pena da un terzo alla metà. Sono inoltre previste pene accessorie specifiche: interdizione dagli uffici delle persone giuridiche, divieto di attività promozionale, confisca per sproporzione per il recidivo specifico (modellata sull’art. 240-bis c.p.). 

Art. 517-quater c.p. — Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni protette (riformato). Pena inasprita (reclusione da 1 a 4 anni; multa da € 10.000 a € 50.000) e tutela estesa alle fasi prodromiche alla commercializzazione.

 

Pene accessorie e confisca 

Il nuovo apparato sanzionatorio accessorio, per le imprese, rischia di essere più gravoso della pena principale: chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti, interdizione dagli uffici delle persone giuridiche, divieto di accesso a contributi e finanziamenti pubblici, confisca obbligatoria e per equivalente su tutti i nuovi delitti. Le aggravanti specifiche operano con aumenti fino ai due terzi nel concorso di più circostanze.

 

Le modifiche processuali

La riforma estende le intercettazioni telefoniche e telematiche (art. 266 c.p.p.) ai procedimenti per frode alimentare e commercio con segni mendaci. Rafforza il contraddittorio nelle analisi di campioni non ripetibili per deperibilità o quantità (art. 223 norme att. c.p.p.). Introduce la possibilità di destinare a enti caritatevoli gli alimenti sequestrati non contraffatti e ancora idonei al consumo (nuovo art. 86-quater norme att. c.p.p.).

 

Impatto sul perimetro 231: estensione automatica dei reati presupposto 

Per i compliance officer e gli OdV, il profilo di più immediata operatività è l’impatto sull’art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001. Le nuove fattispecie (artt. 517-sexies, 517-septies c.p.), inserite nel Capo II-bis del Titolo VIII del Libro II c.p., entrano automaticamente nel catalogo dei reati presupposto senza necessità di modifica espressa del decreto 231, poiché l’art. 25-bis.1 fa riferimento alle fattispecie del Titolo VIII nel suo complesso. Il punto andrà verificato sul testo pubblicato in G.U., ma la logica sistematica del provvedimento è inequivoca. 

Attenzione particolare merita l’aggravante di agropirateria ex art. 517-octies c.p.: l’elemento strutturale della sistematicità organizzata — che ne fonda l’applicazione — è un connotato intrinseco dell’attività d’impresa strutturata. Per le società che operano in filiere alimentari complesse, pratiche fraudolente reiterate nel tempo potrebbero attrarre l’aggravante speciale, con i conseguenti aumenti di pena (un terzo / metà) e l’irrogazione delle pene accessorie più gravi (chiusura stabilimento, divieto di contribuzione pubblica, confisca per sproporzione). 

 

In sintesi 

Riepilogando, nel presente articolo si sono affrontati i seguenti aspetti: 

  1. le nuove fattispecie penali introdotte dalla riforma agroalimentare — frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies), commercio con segni mendaci contro l’Italian sounding (art. 517-septies) e aggravante di agropirateria (art. 517-octies) — raccolte nel nuovo Capo II-bis del codice penale; 
  2. l’inasprimento sanzionatorio della contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni protette (art. 517-quater) e le modifiche processuali in tema di intercettazioni;
  3. l’impatto sul perimetro 231, con l’estensione automatica dei reati presupposto ex art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 e la conseguente necessità di aggiornare i Modelli di organizzazione. 

 

Domande frequenti 

Cosa cambia con la riforma penale agroalimentare? 

Vengono introdotte nuove fattispecie di reato (artt. 517-sexies, 517-septies, 517-octies c.p.), inasprite le pene per la contraffazione di IG/DOP e creato un nuovo Capo II-bis dedicato nel codice penale. 

Che cos’è l’aggravante di agropirateria? 

È una circostanza aggravante a effetto speciale (art. 517-octies c.p.) per le condotte realizzate in modo sistematico e con organizzazione di mezzi; a differenza dell’originario progetto Caselli non è configurata come reato autonomo. 

La riforma incide sul Modello 231? 

Sì: tramite l’art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 le nuove fattispecie diventano reati presupposto della responsabilità dell’ente. Va aggiornata la mappatura dei rischi e i protocolli per le imprese del settore alimentare. 

Cos’è l’Italian sounding e come viene punito? 

È l’evocazione ingannevole dell’origine italiana di un prodotto. Il nuovo art. 517-epties c.p. colma il precedente vuoto normativo sanzionando il commercio con segni mendaci di alimenti.

 

Avv. Adamo Brunetti