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Esclusa la responsabilità 231 della società unipersonale priva di un autonomo centro di interesse

Esclusa la responsabilità 231 della società unipersonale priva di un autonomo centro di interesse
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Esclusa la responsabilità 231 della società unipersonale priva di un autonomo centro di interesse

In una recente sentenza (n. 971/2020, sez. GIP), Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, in accoglimento della tesi avanzata dalla difesa e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di una Società Unipersonale imputata a titolo di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, in quanto non costituente di per sé un autonomo centro di interessi rispetto alla proprietà.

Nell’ambito del procedimento da cui è generato il provvedimento in commento alle persone fisiche, imputate quali amministratori dell’Ente, viene addebitato il delitto di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma 2 c.p., per avere gli stessi falsificato delle ricevute postali così da indurre in errore l’amministrazione comunale in relazione agli oneri connessi all’occupazione di suolo pubblico.

Dal canto suo, alla Società è stato contestato, in via autonoma,l’illecito amministrativo ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 non avendo questa adottato ed attuato un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo al fine di prevenire reati della specie di quello nel concreto verificatosi. 

Sul piano processuale il procedimento a carico dell’Ente,ha seguito un iter differente rispetto a quello pendente a carico degli imputati giungendo nella fase dell’udienza preliminare ove, tanto la difesa quanto l’accusa, hanno richiesto al Giudice pronuncia di proscioglimento nei confronti della Società.

Come visto il GIP, in accoglimento dell’istanza delle parti, ha dichiarato il non luogo a procedere dell’Ente attesa l’assenza di qualsiasi autonomia tra quest’ultimo e la persona fisica che detiene la totalità del relativo capitale sociale.

In merito alle società a carattere unipersonale si rileva come negli anni si sia registrato un susseguirsi di orientamenti, spesso contrastanti, in merito all’applicabilità nei loro confronti della disciplina ex D.Lgs. 231.

La Suprema Corte, infatti, talvolta ha privilegiato la tesi dell’autonomia dell’ente rispetto al soggetto fisico, con applicazione dunque della normativa 231 (Cass. pen., sez. VI, n. 49056/2017);altre volte, invece,ha ritenuto non configurabile la responsabilità amministrativa in quanto la struttura della persona giuridica è stata considerata indistinguibile da quella della persona fisica (Cass. pen., sez. VI, n. 30085/2012).

Nel caso in esame, la Società non era dotata di una reale struttura tale da rendere agevole la distinzione tra persona giuridica e soggetti fisici, tenuto conto tra l’altro del fatto che il C.d.A. era composto da un socio unico e Presidente con pieni poteri, e da altro familiare in qualità di consigliere esecutivo. 

Sulla scorta di tali valutazioni, pertanto, il GIP milanese ha valutato di escludere la responsabilità amministrativa della società in quanto “l’ente giuridico […] non era davvero necessario e infungibile trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche che lo avrebbero potuto realizzare senza alcuno schermo societario. Viene a mancare, pertanto la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”.

Avv. Adamo BrunettiCEO & Co-Founder of CO.DE S.r.l.

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