
Nota a TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 e 19 maggio 2026, nn. 9256 e 9287
Abstract
Tutto nasce da una segnalazione anonima trasmessa nel marzo 2023 alla piattaforma di whistleblowing dell’AGCM: due anni dopo, quella comunicazione si traduce in sanzioni per circa 936 milioni di euro a sei compagnie petrolifere per un’intesa sulla «componente bio» del prezzo dei carburanti. Con le sentenze nn. 9256 e 9287 del maggio 2026 il TAR Lazio conferma in larga parte l’impianto del provvedimento. La nota affronta due questioni di rilievo per la governance d’impresa. La prima riguarda la natura dello strumento: la piattaforma antitrust, costruita interamente sull’anonimato, si distingue dal modello del D.lgs. 24/2023 e svolge una funzione di mero impulso, poiché l’accertamento viene costruito dall’Autorità con i propri poteri istruttori. La seconda attiene alla prova della pratica concordata ai sensi dell’art. 101 TFUE, dove il parallelismo dei comportamenti e il signalling sulla stampa assumono valore indiziario. Ne discendono indicazioni operative concrete sulla gestione del rischio antitrust e sul valore probatorio delle comunicazioni pubbliche tra concorrenti.
Adamo Brunetti
1. Premessa
Tutto è cominciato con una segnalazione anonima. Il 27 marzo 2023, attraverso la piattaforma di whistleblowing dell’AGCM, è arrivata all’Autorità una segnalazione anonima su una presunta intesa tra le principali compagnie petrolifere attive in Italia. Poco più di due anni dopo, quella comunicazione si è tradotta in una delle decisioni antitrust più pesanti degli ultimi anni: sanzioni per circa 936 milioni di euro a sei compagnie (Eni, Esso, IP, Q8, Saras e Tamoil) per un’intesa restrittiva della concorrenza sulla cosiddetta “componente bio” del prezzo dei carburanti. Con una serie di sentenze depositate a maggio 2026 – tra cui le due qui in commento – il TAR Lazio ha confermato in larga parte l’impianto del provvedimento.
In un precedente contributo ci eravamo chiesti se una comunicazione anonima indirizzata all’AGCM sia davvero una “segnalazione whistleblowing” ai sensi del D.lgs. 24/2023 o piuttosto uno strumento di antitrust intelligence (sia consentito il rinvio alla nostra Nota al provvedimento AGCM 15 aprile 2026, n. I871). Qui la prospettiva si sposta: non più che cosa sia la segnalazione, ma che cosa accade quando un procedimento nato da una segnalazione anonima arriva davanti al giudice amministrativo. La risposta del TAR è chiara e offre molte indicazioni operative.
2. La piattaforma whistleblowing dell’AGCM e la nascita del caso
Introdotta il 27 febbraio 2023, la piattaforma dell’Autorità consente a chiunque lavori nelle imprese o abbia rapporti con esse di segnalare cartelli o abusi in forma anonima: il messaggio è cifrato e gestito da un intermediario tecnico, con possibilità di dialogo bidirezionale tramite un codice di accesso, senza trasmettere all’Autorità dati identificativi. Non a caso l’AGCM ha creato una direzione dedicata alla lotta ai cartelli, alla clemenza e alle segnalazioni (Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing). Lo strumento si colloca nel solco della Direttiva (UE) 2019/1937, ma è costruito interamente attorno all’anonimato: ed è proprio su questo che, come abbiamo osservato altrove, si gioca la distanza rispetto al modello del D.lgs. 24/2023, che l’anonimato lo ammette solo in via implicita, assicurando le tutele al segnalante anonimo successivamente identificato (art. 16, comma 4: per approfondimenti, si veda Nota a Trib. Milano, Sez. Lavoro, 27 marzo 2026, n. 701).
Il caso “componente bio” è tra i primi frutti dello strumento, insieme – ad esempio – all’istruttoria avviata sulle fonderie. La cronologia è istruttiva: alla segnalazione del 27 marzo 2023 sono seguite alcune interlocuzioni con il whistleblower, quindi la chiusura dell’indagine conoscitiva «IC54» sui prezzi dei carburanti, l’avvio del procedimento istruttorio (11 luglio 2023), le ispezioni pochi giorni dopo e, infine, la delibera sanzionatoria del 23 settembre 2025. Un dato va sottolineato fin d’ora: la segnalazione ha svolto una mera funzione di impulso; l’accertamento è stato costruito dall’Autorità con i propri strumenti istruttori.
3. Le due sentenze e l’esito complessivo
Le due pronunce in commento decidono i ricorsi paralleli di due delle società sanzionate. Con la sentenza n. 9256 il TAR ha accolto il ricorso di Esso Italiana (sanzionata per circa 129,4 milioni di euro) nei soli limiti della censura sulla quantificazione della sanzione, rimettendone la rideterminazione all’AGCM ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a. e respingendo tutti gli altri motivi. Con la sentenza n. 9287, invece, il ricorso di Kuwait Petroleum Italia (Q8), sanzionata per circa 172,6 milioni, è stato respinto integralmente: la sanzione, pari all’1,13% del fatturato mondiale, è stata ritenuta proporzionata e comunque entro il tetto del 10% previsto dall’art. 15, comma 1-bis, della L. n. 287/1990.
Le due decisioni si inseriscono in un quadro coerente: il TAR ha respinto anche il ricorso di Eni (a cui era stata inflitta la sanzione più elevata, oltre 336 milioni), mentre per Tamoil ha disposto una riduzione – avendo la società interrotto prima la partecipazione all’intesa – e per le altre ha confermato l’impianto. Complessivamente, dunque, la struttura portante della decisione antitrust ha retto al vaglio di primo grado, ferma restando la possibilità di appello al Consiglio di Stato.
4. Parallelismo, “signalling” sulla stampa e pratica concordata
Il nodo giuridico centrale è la qualificazione della condotta come pratica concordata ai sensi dell’art. 101 TFUE. Gli indizi valorizzati dall’Autorità e confermati dal TAR sono essenzialmente tre: il parallelismo anomalo nell’applicazione dei valori della componente bio; la pubblicazione degli aumenti sulla stampa specializzata di settore (la “Staffetta Quotidiana”); e alcuni contatti e monitoraggi reciproci. Il passaggio più significativo – e più rilevante per la compliance – riguarda proprio gli annunci pubblici: secondo il TAR, la pubblicazione dei prezzi e degli aumenti ha rappresentato un “mezzo di scambio di informazioni pienamente idoneo”, poiché comunicare pubblicamente le proprie future politiche di prezzo equivale a lanciare un segnale ai concorrenti.
Il TAR respinge, di conseguenza, la “spiegazione alternativa” proposta dalle ricorrenti, secondo cui il parallelismo sarebbe il frutto del fisiologico allineamento dei follower al prezzo del price leader in un mercato trasparente. È bene ricordare che, secondo il consolidato orientamento eurounitario, il parallelismo di comportamenti non costituisce di per sé prova di un’intesa quando sia spiegabile con la struttura del mercato (è la lezione del caso Woodpulp), ma anche che persino un solo contatto tra concorrenti può bastare a integrare una pratica concordata (caso T-Mobile). Su questo crinale si colloca la parte più discussa della vicenda.
Va infatti dato conto del fatto che la decisione dell’AGCM è stata oggetto di critiche in dottrina, che ne hanno segnalato la fragilità sotto il profilo dell’onere probatorio e dell’effettivo impatto concorrenziale, osservando come la componente bio incida per pochi centesimi al litro e sia sostanzialmente ignota ai consumatori. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto integrato lo standard probatorio richiesto, ricordando peraltro che il tema delle possibili intese sui prezzi dei carburanti “si agita da circa un ventennio”, dai casi degli “accordi di colore” del 2000 e dei “listini consigliati” del 2007.
5. Signalling e onere di “prendere le distanze”
Due indicazioni operative emergono con forza. La prima: la comunicazione unilaterale e pubblica delle proprie intenzioni di prezzo – anche a mezzo stampa – può essere letta come strumento di coordinamento, non come innocua trasparenza di mercato; le funzioni commerciali e di comunicazione devono trattare gli annunci di prezzo, e i rapporti con la stampa di settore, come un’area di rischio antitrust. La seconda: per sottrarsi alla responsabilità non basta il dissenso interno rispetto a un’iniziativa collusiva. Secondo il TAR, ciò che conta è come gli altri partecipanti percepiscono la presa di distanza: l’impresa che voglia dissociarsi deve farlo in modo esterno e verificabile – ad esempio diffidando la testata o i clienti dal diffondere i propri dati di prezzo – e non limitarsi a una contrarietà rimasta interna.
6. La vera lezione di compliance: canali interni, leniency e la “corsa a confessare”
Qui si torna al tema che dà il titolo alla vicenda: il whistleblowing. La segnalazione anonima, si è detto, è solo l’impulso; ma una volta che l’impulso arriva, la macchina dell’enforcement si mette in moto e la sanzione può raggiungere il 10% del fatturato mondiale. Per l’impresa, la difesa migliore non è sperare che nessuno segnali, ma dotarsi di due presidi.
Il primo è un canale interno di segnalazione credibile. La piattaforma anonima dell’AGCM raccoglie informazioni da chi è “vicino” alle imprese: dipendenti, ex dipendenti, clienti, fornitori. Sono gli stessi soggetti che, se l’organizzazione disponesse di un canale interno efficace e affidabile ai sensi del D.lgs. 24/2023, potrebbero far emergere la condotta dentro l’azienda, prima che il caso sia reso noto all’Autorità. Il canale interno non serve solo a intercettare gli illeciti “classici”: può portare alla luce anche coordinamenti anticoncorrenziali, consentendo all’impresa di reagire per tempo.
Il secondo presidio è il programma di clemenza (leniency). Dal 2006 l’AGCM premia con l’immunità dalla sanzione l’impresa che, per prima, denuncia spontaneamente il cartello fornendo informazioni decisive. La coesistenza tra una piattaforma whistleblowing anonima – che rende sempre più probabile la segnalazione da parte di un insider – e il programma di clemenza innesca una vera e propria “corsa a confessare”: più è facile che qualcuno segnali, dall’interno o dall’esterno, più diventa conveniente autodenunciarsi per primi. Restare fermi, confidando nella segretezza del cartello, è oggi la scelta più rischiosa.
C’è, infine, un profilo di sistema. L’illecito antitrust non rientra tra i reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, ma il rischio concorrenziale è parte integrante dei moderni sistemi di compliance integrata e della valutazione dei rischi d’impresa; e i canali di segnalazione interna, se ben progettati, ne sono uno strumento di presidio. Nondimeno, l’illecito antitrust rientra a pieno titolo tra gli illeciti segnalabili tramite il canale interno di whistleblowing ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937.
7. Considerazioni conclusive
Le sentenze del TAR Lazio confermano una lezione tanto semplice quanto scomoda: un procedimento che nasce da una segnalazione anonima non è per ciò solo fragile. La segnalazione apre la porta; a reggere l’accertamento sono le prove che l’Autorità raccoglie con i propri poteri – documenti, ispezioni, analisi economiche.
Per le imprese, la doppia indicazione è chiara. Sul piano della prevenzione, occorre presidiare l’area da cui nasce gran parte del rischio: le comunicazioni esterne e il “signalling” dei prezzi, spesso sottovalutati perché percepiti come semplice trasparenza. Sul piano della gestione, servono canali interni credibili e una valutazione tempestiva delle opzioni di clemenza, perché, nell’epoca della segnalazione anonima diffusa, il fattore tempo gioca contro chi resta immobile. In definitiva, la vicenda dei biocarburanti conferma che, in materia di concorrenza come in materia di whistleblowing, la vera variabile non è se un’informazione emergerà, ma chi la porterà alla luce – e quando.
Avv. Adamo Brunetti
Dott. Giuseppe Monteleone
