
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 10 agosto, segna un intervento di rilievo nel diritto penale ambientale e, di riflesso, nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001. L’intervento si caratterizza per un’ampia revisione del Titolo VI-bis della Parte IV del d.lgs. 152/2006 (TUA), con significative conseguenze sia in ambito penale che amministrativo.
L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di rafforzare il contrasto alle condotte illecite in materia di rifiuti, soprattutto in aree ad alta criticità ambientale come la cosiddetta “Terra dei fuochi”.
1. Dal Testo Unico Ambientale al catalogo 231: le nuove fattispecie
Il D.L. 116/2025 ha inciso in modo significativo sul Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), trasformando alcune contravvenzioni in delitti e introducendo nuove ipotesi di reato. Queste fattispecie sono ora ricondotte all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto.
Tra i nuovi reati ambientali ora rilevanti ai fini 231 si segnalano:
- art. 255-bis TUA – abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari: Eleva a delitto condotte prima di scarsa rilevanza (contravvenzioni), con conseguente responsabilità anche per errori organizzativi minimi nella gestione dei rifiuti.
- art. 255-ter TUA – abbandono di rifiuti pericolosi con rischio per vita/incolumità o su siti contaminati. La fattispecie ora prevede un aggravamento sanzionatorio per condotte ad alta pericolosità, con obbligo per le imprese di presidiare in modo specifico la gestione dei rifiuti pericolosi.
- art. 256 TUA – gestione non autorizzata di rifiuti (con aggravanti di pericolo ambientale). Il reato rafforza il nesso tra autorizzazioni ambientali (AUA, AIA, Albo Gestori) e responsabilità 231, tipico reato “di organizzazione” che colpisce lacune gestionali e di vigilanza.
- art. 256-bis TUA – combustione illecita di rifiuti. Si tratta di ipotesi di reato già nota per la “Terra dei fuochi”, viene aggravata e coinvolge la responsabilità dell’ente anche per condotte di terzi appaltatori se non adeguatamente controllati.
- art. 259 TUA – spedizione illegale di rifiuti. Si tratta di un reato che è stato inasprito, con forte rilievo per imprese che operano a livello internazionale; richiede controlli stringenti sulle spedizioni transfrontaliere e conformità al Reg. (CE) 1013/2006.
- art. 259-ter TUA – delitti colposi in materia di rifiuti. Tale fattispecie rappresenta una novità assoluta, estende la responsabilità anche a condotte colpose; le imprese devono dimostrare di avere sistemi di prevenzione capaci di ridurre il rischio di errori gestionali.
2. Sanzioni e misure interdittive
Il D.L. 116/2025 non solo ha ampliato il catalogo dei reati ambientali, ma ha anche inasprito le sanzioni. Oltre all’aumento delle quote pecuniarie, diventa più probabile l’applicazione di misure cautelari e interdittive quali la sospensione dell’attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o l’interdizione dall’Albo dei Gestori Ambientali.
Tali conseguenze rafforzano la necessità per gli enti di dotarsi di un Modello 231 realmente operativo ed efficace, capace di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio di responsabilità.
3. Estensione delle misure investigative e cautelari e altre misure
Il decreto, inoltre, ha introdotto:
- possibilità di arresto in flagranza differita per alcuni delitti ambientali;
- maggiore utilizzo di videosorveglianza e strumenti di monitoraggio tecnologico;
- rafforzamento delle competenze delle ARPA e del coordinamento con le forze dell’ordine.
Inoltre, sono state implementate le seguenti ulteriori misure di carattere amministrativo e finanziario:
- Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive: stanziamento di 15 milioni di euro per il 2025 finalizzati a interventi urgenti di rimozione dei rifiuti abbandonati.
- Ampliamento dei poteri degli enti locali in tema di ordinanze di rimozione e ripristino ambientale.
- Procedure accelerate di bonifica per le aree a elevata criticità ambientale, con poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni territoriali.
4. Conclusioni
Il D.L. 116/2025 rappresenta un punto di svolta nella disciplina dei reati ambientali. La progressiva trasformazione di contravvenzioni in delitti e l’introduzione di reati colposi ampliano sensibilmente il perimetro di rischio per le imprese, imponendo un aggiornamento immediato dei Modelli Organizzativi 231 e un rafforzamento della cultura della compliance ambientale.
Avv. Adamo Brunetti
