Un nuovo capitolo nella prevenzione patrimoniale d’impresa
Con l’ordinanza del 15 luglio 2025, la Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria di una nota casa di moda del gruppo Loro Piana, ritenuta responsabile di agevolazione colposa dello sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).
Si tratta di una decisione che amplia il perimetro della prevenzione patrimoniale alle condotte colpose nella filiera produttiva del settore moda, con un focus particolare sull’opacità dei subappalti e sulle dinamiche di caporalato.
I presupposti dell’amministrazione giudiziaria: la colpa organizzativa
L’indagine del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri (NIL) ha evidenziato una rete di subfornitura affidata a opifici gestiti da soggetti privi di regolarità in materia di lavoro, sicurezza e contribuzione.
Il Tribunale ha riconosciuto che, pur non essendo direttamente coinvolta in condotte penalmente rilevanti, la società committente non disponeva di un sistema di controllo efficace sulla propria filiera.
Tale negligenza integra, secondo i giudici, il requisito dell’agevolazione colposa abituale, fondato non sul dolo ma sulla mancata vigilanza organizzativa.
La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che riconosce la colpa di organizzazione come causa sufficiente per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria.
La “colpa di organizzazione” e il dovere di vigilanza nella filiera produttiva
Il Tribunale di Milano ha sottolineato come la responsabilità aziendale derivi non da un comportamento attivo, ma dall’omesso controllo su fornitori e subappaltatori.
L’imprenditore che non verifica la legalità sostanziale della filiera risponde di colpa se la propria inerzia consente la diffusione di pratiche di sfruttamento lavorativo.
Già in precedenti ordinanze del 2024, il Tribunale aveva chiarito che la compliance deve essere effettiva e non solo formale:
la mancanza di audit, la scarsa tracciabilità e l’assenza di procedure di controllo costituiscono elementi di colpa sistemica.
Il decoupling organizzativo: quando la forma non coincide con la sostanza
Un passaggio chiave del decreto è il riferimento al “decoupling organizzativo” — la separazione tra modelli e codici etici da un lato, e prassi aziendali reali dall’altro.
Secondo i giudici, la mera adozione di modelli di compliance privi di effettività non tutela l’impresa: quando la riduzione dei costi prevale sulla legalità, il rischio diventa criminogeno.
Finalità preventive e funzione riorganizzatrice della misura
Il Tribunale ha chiarito che l’amministrazione giudiziaria non ha natura punitiva, ma preventiva e risanatrice.
Essa mira a:
- interrompere la condotta agevolatrice;
- ripristinare la legalità nella gestione aziendale;
- introdurre sistemi di controllo e tracciabilità della produzione;
- sostituire i fornitori irregolari.
L’amministratore giudiziario agisce come coadiutore dell’organo amministrativo, predisponendo un piano di gestione e risanamento da approvare e monitorare dal Tribunale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. 159/2011.
Un ponte con la responsabilità 231 e la compliance aziendale
L’ordinanza richiama esplicitamente i principi del D.Lgs. 231/2001, in particolare l’art. 6, sottolineando la convergenza tra:
- la responsabilità da reato dell’ente;
- la responsabilità colposa di prevenzione ex art. 34 del Codice Antimafia.
In entrambi i casi, ciò che rileva è l’effettività del modello organizzativo e la sua capacità di prevenire comportamenti illeciti.
Il Protocollo per la legalità nella moda: una risposta di sistema
Il decreto trova un’importante cornice operativa nel Protocollo d’intesa per la legalità nelle filiere produttive della moda, siglato a Milano il 26 maggio 2025.
L’accordo prevede la creazione di una Piattaforma digitale di filiera, un sistema di bollino verde per le imprese trasparenti, e l’obbligo di audit periodici su almeno il 40% dei fornitori diretti.
Simile iniziativa, promossa da Regione Lombardia e Tribunale di Milano, rappresenta un modello di compliance proattiva e di responsabilità sociale d’impresa, coerente con la logica dell’amministrazione giudiziaria preventiva.
Conclusioni: verso un diritto della responsabilità organizzativa
Il caso Loro Piana segna un punto di svolta:
la prevenzione patrimoniale evolve in un diritto della responsabilità organizzativa, in cui il mancato controllo sulla filiera produttiva può comportare conseguenze gravi anche per imprese formalmente lecite.
La sentenza ribadisce che la vigilanza aziendale non è solo un adempimento tecnico, ma un dovere etico e giuridico.
In un’economia globalizzata, trasparenza e controllo diventano i pilastri di una gestione d’impresa conforme ai principi di legalità e sostenibilità.
Avv. Adamo Brunetti
