Nota a Cass. pen., Sez. IV, 16 luglio 2026, n. 26679

In breve. In presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza adottata dai lavoratori, la colpa del datore di lavoro è ravvisabile solo se vi è prova della sua conoscenza o della sua colpevole ignoranza. Quest’ultima non è responsabilità di posizione: presuppone la mancata percezione di un assetto lavorativo effettivamente instauratosi e conoscibile con l’ordinaria diligenza. Il documento di valutazione dei rischi non deve inseguire ogni possibile devianza operativa, ma i rischi delle lavorazioni effettivamente demandate.

 

Premessa

Sebbene resa in un procedimento per il reato di lesioni colpose ascritto al datore di lavoro ex art. 590 cod. pen., la sentenza n. 26679 del 16 luglio 2026 della Quarta Sezione penale offre un contributo di interesse in tema di responsabilità penale nella sicurezza sul lavoro, con riferimento alla «colpevole ignoranza» di una prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza. Il tema è rilevante anche nella prospettiva del sistema 231 (art. 25-septies), poiché le medesime coordinate sull’esigibilità dei controlli orientano la costruzione dei presidi organizzativi dell’ente.

 

La vicenda in esame

Un lavoratore, con mansioni di manutentore e tecnico robot, nel completare un intervento di saldatura di boccole si avvedeva che un perno non consentiva più il corretto inserimento delle boccole. Decideva quindi, di propria iniziativa, di lucidarne la superficie utilizzando un tornio, tenendo carta abrasiva con entrambe le mani mentre il pezzo ruotava; la mano rimaneva agganciata al macchinario, con conseguente subamputazione di più dita.

Il Tribunale di Torino assolveva il datore di lavoro dal reato ex art. 590 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, avendo accertato che il tornio era munito di marcatura CE, di protezioni funzionanti e di istruzioni, e che, sebbene l’attività di lucidatura fosse stata praticata anche da altri lavoratori, non risultava provato che tale prassi fosse conosciuta dal datore di lavoro o dai soggetti sovraordinati al responsabile della manutenzione. Avverso l’assoluzione ha proposto ricorso il Pubblico ministero, con due motivi: la genericità del documento di valutazione dei rischi quanto ai pericoli del tornio, e la ritenuta esclusione della colpevole ignoranza della prassi elusiva.

 

Il percorso argomentativo della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato su entrambi i motivi. Quanto alla prassi elusiva, ribadisce il principio — già affermato in plurime pronunce della medesima Sezione — secondo cui la colpa del datore di lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza, è ravvisabile soltanto quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. Quest’ultima non integra una responsabilità di posizione svincolata dal fatto concreto, ma presuppone la mancata percezione di un assetto lavorativo effettivamente instauratosi e conoscibile con l’ordinaria diligenza esigibile dal garante; a tal fine assumono rilievo indici quali le dimensioni dell’impresa e dei locali, il numero dei lavoratori coinvolti, la diffusione della prassi e l’accertata presenza del datore sui luoghi di lavoro.

Nel caso di specie il Tribunale aveva escluso, con motivazione immune da vizi logici, la sussistenza di elementi sintomatici di un’organizzazione del lavoro inadeguata: la prassi non era mai stata discussa nelle riunioni periodiche in materia di sicurezza, non era mai stata segnalata dai preposti, e la regolarità delle forniture dei pezzi di ricambio — che avrebbero dovuto essere sostituiti anziché lucidati — escludeva un indice idoneo ad allertare il datore circa l’esistenza di una prassi contra legem.

Quanto al documento di valutazione dei rischi, la Corte precisa che gli obblighi non delegabili di cui agli artt. 17 e 28 D.Lgs. n. 81/2008 impongono al datore di analizzare, con il massimo grado di specificità, i fattori di pericolo concretamente presenti in azienda in relazione alla casistica effettivamente verificabile nella singola lavorazione o nell’ambiente di lavoro. Ne discende che i fattori di pericolo da valutare sono quelli propri del processo produttivo e delle mansioni effettivamente demandate ai lavoratori, non quelli derivanti dall’instaurarsi di una prassi contra legem non conosciuta né conoscibile.

 

Osservazioni conclusive

La sentenza delimita con chiarezza il perimetro della responsabilità datoriale quando il lavoratore assuma un’iniziativa autonoma, estranea alle mansioni assegnate, confermando che il documento di valutazione dei rischi non deve inseguire ogni possibile devianza operativa, bensì i rischi riconducibili alle lavorazioni effettivamente demandate. Sul piano operativo, la distinzione tra responsabilità di posizione (esclusa) e colpa per colpevole ignoranza (richiesta) orienta anche la progettazione dei presidi 231: flussi di segnalazione dai preposti, verbalizzazione delle riunioni di sicurezza e monitoraggio delle prassi operative sono gli strumenti che rendono «conoscibile» ciò che altrimenti resterebbe sommerso.

 

In sintesi

Riassumendo brevemente, l’articolo in oggetto si è focalizzato su: 1 – la nozione di prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza; 2 – la distinzione tra responsabilità di posizione, esclusa, e colpa per colpevole ignoranza, richiesta; 3 – gli indici di conoscibilità della prassi (dimensioni, numero di lavoratori, diffusione, presenza del datore); 4 – il perimetro del documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 D.Lgs. n. 81/2008; 5 – le ricadute sui presidi organizzativi, anche in chiave 231.

 

Domande frequenti

Il datore di lavoro risponde sempre di una prassi elusiva adottata dai dipendenti?

No. Risponde solo se conosceva la prassi o se versava in colpevole ignoranza, cioè se avrebbe potuto e dovuto percepirla con l’ordinaria diligenza. Una prassi sporadica e mai segnalata non fonda automaticamente la responsabilità.

Che cos’è la «colpevole ignoranza»?

È la mancata percezione di un assetto lavorativo effettivamente instauratosi e conoscibile. Si valuta con indici concreti: dimensioni dell’impresa, numero di lavoratori coinvolti, diffusione della prassi e presenza del datore sui luoghi.

Il DVR deve prevedere ogni possibile uso improprio delle attrezzature?

No. Deve coprire i rischi propri delle lavorazioni effettivamente demandate, non le devianze contra legem non conosciute né conoscibili. Gli obblighi restano non delegabili (artt. 17 e 28 D.Lgs. n. 81/2008).

 

Avv. Adamo Brunetti