
Nota a Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2026, n. 26378
Premessa
La disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, dettata dall’art. 22 D.Lgs. n. 231/2001, continua a porre questioni interpretative in ragione della sua marcata autonomia rispetto al regime penalistico della prescrizione del reato. La sentenza in commento si concentra sui principi che governano il dies a quo, le cause di interruzione e il rapporto tra prescrizione dell’illecito dell’ente e prescrizione del reato presupposto.
La vicenda in esame
Una società era stata dichiarata responsabile dell’illecito di cui all’art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, in relazione all’indebita percezione di contributi comunitari nel settore della produzione tabacchicola per le campagne agricole dal 2007 al 2012, ottenuti mediante la falsa rappresentazione della disponibilità di superfici agricole in realtà riferibili a terzi e l’indicazione di conferimenti di tabacco non provenienti da coltivazioni effettivamente riconducibili alla società. Tribunale di Avellino e Corte di appello di Napoli confermavano la responsabilità dell’ente.
Il ricorso per cassazione si articolava su due motivi: il primo lamentava l’omesso esame dei rilievi difensivi fondati sulla prova dibattimentale; il secondo denunciava la violazione dell’art. 22 per la mancata declaratoria di prescrizione dell’illecito con riferimento alle annualità 2007 e 2008, sostenendo che il termine quinquennale, decorrente dalla data di erogazione dei singoli contributi, fosse già maturato prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Il percorso argomentativo della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato e privo di specificità: il ricorso, lungi dall’individuare specifiche lacune motivazionali, si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, con un richiamo cumulativo e non autosufficiente a testimonianze e documenti.
Il secondo motivo è parimenti disatteso. La Corte ripercorre la struttura dell’art. 22, evidenziandone l’autonomia rispetto al modello penalistico: il termine quinquennale decorre non dalla commissione dell’illecito dell’ente, bensì dalla consumazione del reato presupposto; il sistema non contempla cause di sospensione, ma soltanto due cause di interruzione — la richiesta di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito ex art. 59 — a seguito delle quali il termine ricomincia integralmente a decorrere, senza alcun limite massimo all’effetto di interruzioni reiterate, diversamente da quanto avviene in ambito penale. Rileva altresì il disposto dell’art. 22, comma 4, secondo cui, una volta contestato l’illecito, il corso della prescrizione resta interrotto sino al passaggio in giudicato della sentenza, con stabilizzazione dell’effetto interruttivo per l’intera durata del processo.
Su un piano distinto, la Corte richiama il coordinamento tra l’art. 22 e l’art. 60, il quale preclude la contestazione dell’illecito all’ente soltanto quando il reato presupposto risulti già estinto per prescrizione al momento della contestazione, restando invece irrilevante l’estinzione maturata successivamente. Ne discende, in applicazione del principio di autonomia sancito dall’art. 8, comma 1, lett. b), che la responsabilità dell’ente permane anche quando il reato presupposto si estingua per prescrizione nel corso del procedimento, restando il giudice tenuto ad accertare autonomamente, oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen., la sussistenza dei presupposti dell’illecito.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che la contestazione dell’illecito, intervenuta con la richiesta di rinvio a giudizio del 17 luglio 2014, è stata formulata quando i reati presupposto non erano ancora prescritti, con conseguente interruzione della prescrizione e stabilizzazione del relativo decorso sino al giudicato: l’illecito contestato alla società non risultava dunque prescritto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Osservazioni conclusive
La pronuncia ribadisce il carattere marcatamente autonomo del regime prescrizionale dell’illecito amministrativo dipendente da reato: l’assenza di un tetto massimo alle interruzioni reiterate lo rende, nella sostanza, meno favorevole all’ente rispetto al corrispondente regime penalistico applicabile alla persona fisica. La contestazione tempestiva dell’illecito, mediante richiesta di rinvio a giudizio o atto equipollente, «cristallizza» il decorso della prescrizione fino al giudicato, indipendentemente dalle vicende estintive che possano interessare, nelle more, il procedimento a carico della persona fisica.
In sintesi
Riassumendo brevemente, l’articolo in oggetto si è focalizzato su: 1 – l’autonomia dell’art. 22 D.Lgs. n. 231/2001 rispetto al regime penalistico della prescrizione; 2 – il dies a quo dalla consumazione del reato presupposto; 3 – le due sole cause di interruzione e l’assenza di sospensione; 4 – la mancanza di un tetto massimo alle interruzioni reiterate e l’effetto interruttivo fino al giudicato (comma 4); 5 – il coordinamento con gli artt. 60 e 8 e la permanenza della responsabilità dell’ente pur in caso di estinzione successiva del reato.
Domande frequenti
Da quando decorre la prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente?
Dalla consumazione del reato presupposto, non dalla commissione dell’illecito dell’ente. È una delle principali differenze rispetto al regime penalistico.
Se il reato presupposto si prescrive durante il processo, l’ente è comunque responsabile?
Sì, se la contestazione dell’illecito è intervenuta prima dell’estinzione del reato. In forza del principio di autonomia (art. 8, co. 1, lett. b), la responsabilità dell’ente permane e il giudice deve accertarne i presupposti oltre ogni ragionevole dubbio.
Esiste un termine massimo di prescrizione come nel processo penale?
No. Il sistema 231 non prevede un tetto massimo alle interruzioni reiterate: contestato l’illecito, il decorso resta interrotto fino al passaggio in giudicato (art. 22, comma 4).
Avv. Adamo Brunetti
