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Contrasto alle frodi in materia di erogazione pubbliche: le recenti modifiche ai reati

Reati sul contrasto alle frodi in materia di erogazione pubbliche: le recenti modifiche
anticorruzione

Contrasto alle frodi in materia di erogazione pubbliche: le recenti modifiche ai reati

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come “superbonus”.

Di particolare rilievo è l’art. 2 del decreto, recante “Misure  sanzionatorie  contro  le  frodi  in  materia  di  erogazioni pubbliche”, il quale ha modificato in senso ampliativo gli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale. In particolare:

  • Viene esteso il numero dei reati per i quali può essere disposta la c.d. confisca in casi particolari di cui all’articolo 240-bis oggi applicabile anche alla truffa ai danni di una pubblica amministrazione (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
  • È modificata la rubrica dell’articolo 316-bis c.p. mediante la sostituzione di «Malversazione a danno dello Stato» con «Malversazione di erogazioni pubbliche»; inoltre, viene esteso il campo di applicazione della fattispecie ai «finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità»;
  • Viene modificato l’articolo 316-ter c.p. oggi relativo all’indebita percezione di erogazioni provenienti non soltanto dallo Stato, ma da qualunque pubblica amministrazione e comprendente non solo «contributi», ma anche «sovvenzioni»;
  • Viene, infine, estesa la portata della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di all’articolo 640-bis c.p. oltre che ai «contributi» anche alle  «sovvenzioni».

È evidente che tale riforma impatta inevitabilmente anche sul tema della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, in quanto i reati oggetto di modifica riguardano anche gli illeciti-presupposto contemplati all’art. 24 del citato Decreto 231.

Di seguito, per maggiore chiarezza, si riportano le fattispecie emendate, con evidenza delle modifiche legislative di cui sopra:

Art. 240-bis. (Confisca in casi particolari). 

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché’ dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e

648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, e’ sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. 

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Art. 316-bis. (Malversazione di erogazioni pubbliche). 

 Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

 La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti,  mutui  agevolati  ovvero  altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

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