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La Commissione Europea approva la proposta di una nuova Direttiva per il contrasto alla corruzione pubblica e privata. Si apre una nuova stagione di misure contro il fenomeno corruttivo?

La Commissione Europea approva la proposta di una nuova Direttiva per il contrasto alla corruzione pubblica e privata. Si apre una nuova stagione di misure contro il fenomeno corruttivo?
anticorruzione

La Commissione Europea approva la proposta di una nuova Direttiva per il contrasto alla corruzione pubblica e privata. Si apre una nuova stagione di misure contro il fenomeno corruttivo?

Il 3 maggio scorso la Commissione Europea ha presentato una “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale”, in base agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, e 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, anche a seguito degli scandali giudiziari del caso “Qatargate”.

L’adozione di tale atto normativo, secondo la Commissione, si rende necessaria per l’insufficienza degli strumenti normativi sinora esistenti a livello europeo in tema di contrasto alla corruzione tra i quali, in particolare,la decisione quadro 2003/568/GAI sulla corruzione nel settore privato, la Convenzione del 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell’UE o degli Stati membri dell’UE, la Direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell’UE).

La Commissione, in proposito ha evidenziato:

  • La necessità di ulteriore sviluppo e rafforzamento delle norme esistenti negli Stati membri per garantire una risposta più coerente ed efficace a livello di Unione alla corruzione;
  • Lacune nell’applicazione a livello nazionale e ostacoli nella cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
  • Problematiche connesse all’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, alla brevità dei termini di prescrizione, alle norme sull’immunità e sui privilegi, alla limitata disponibilità di risorse, alla formazione ed ai poteri investigativi.

Rispetto alla decisione in commento è subito intervenuto Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, Giuseppe Busia, il quale ha espresso un plauso al pacchetto di norme anticorruzione dell’UE affermando come: “La proposta di direttiva europea anticorruzione presentata oggi dalla Commissione Ue rappresenta un passo avanti molto significativo nella lotta alla corruzione e una risposta efficace agli episodi di corruzione che hanno recentemente interessato le istituzioni europee”.

Inoltre, sottolinea Busia, “La direttiva dà uno spazio molto importante alla prevenzione della corruzione e alle autorità indipendenti dal governo incaricate di presidiare tale ambito. In particolare, gli articoli 3 e 4 della proposta stabiliscono che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie per avere un organismo specializzato in prevenzione della corruzione il cui profilo ricalca quello dell’Autorità nazionale anticorruzione italiana che ho l’onore di presiedere. Gli stessi articoli accolgono la richiesta, formulata di recente dalla Rete europea per l’etica pubblica (Enpe, European Network for Public Ethics) di cui Anac fa parte, di dare ampio risalto all’aspetto preventivo e non solo di repressione della corruzione”. 

La proposta normativa di stampo europeo, aggiornando il quadro legislativo dell’UE, si pone l’obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali proponendo, in sintesi, le seguenti novità:

  • La previsione obbligatoria, all’interno della nozione corruttiva, delle fattispecie di appropriazione indebita, traffico d’influenze, abuso di funzione, ostruzione alla giustizia, arricchimento illecito e tentativo di corruzione;
  • L’ innalzamento delle pene minime;
  • L’innalzamento dei termini di prescrizione.

Intanto, viene ampliato il concetto di corruzione e ne viene esteso l’ambito di applicazione anche al settore privato.

Inoltre, viene prevista la necessità, introdotta all’art. 16, per gli Stati membri di adottare misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 7 a 13 commessi a proprio beneficio da qualsiasi persona fisica che agisca a titolo individuale o in quanto titolare di una posizione di rilievo in seno alla persona giuridica stessa.

Sempre all’art. 16 viene prevista una figura di livello “dirigenziale” che dovrà essere istituita all’interno della persona giuridica a cui dovranno essere affidati compiti molto penetranti, vale a dire quelli di:

  1. Rappresentanza dell’ente;
  2. Assumere decisioni anche per conto dell’ente stesso (dunque del suo legale rappresentante);
  3. Esercitare un controllo all’interno dell’ente.

Alla previsione di tale figura è poi associata la possibilità di ritenere responsabile la persona giuridica – tra gli altri – anche nel caso in cui l’illecito corruttivo che le viene ascritto sia dipeso dalla mancata supervisione o dal mancato controllo da parte di tale ufficio o organo.

Si tratta di una figura molto particolare che – con riferimento ai poteri di controllo – può essere senz’altro associata ad organismi già esistenti nel nostro ordinamento (si pensi all’OdV o al Responsabile anticorruzioneRPCT nelle P.A.) ma che, con riferimento ai poteri di rappresentanza e decisionali potrebbe rappresentare una novità assoluta, almeno nel nostro ordinamento.

Sarà interessante, nello specifico, comprendere come verrà recepita la proposta a livello di Parlamento Europeo e, successivamente, in sede di recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri.

Ciò, tenuto conto del fatto che che – almeno secondo il nostro sistema penalistico – se ad un determinato soggetto, oltre al potere/dovere di controllo vengono attribuiti anche poteri di intervento e/o impeditivi di un reato, inevitabilmente – secondo il paradigma dell’art. 40, co. 2 c.p. – tale soggetto sarà esposto ad una responsabilità penale in caso di omesso controllo da cui sia derivato l’illecito.

Si aprirebbe, insomma, la strada della responsabilità penale anche nei riguardi degli organi di controllo nel contesto delle strategie di prevenzione dei reati corruttivi (ciò che finora si è sempre evitato), con l’affacciarsi di scenari molto pericolosi, posto che è non è affatto semplice riuscire a stabilire quando un deficit di controllo possa dirsi causalmente determinante rispetto ad una condotta umana, qual è quella corruttiva.

L’art. 17 della proposta di Direttiva, poi, stabilisce che le sanzioni alle persone giuridiche in caso di eventi corruttivi dovranno includere:

  • Sanzioni pecuniarie;
  • Esclusione della persona giuridica dall’ottenimento di benefici o aiuti pubblici;
  • Esclusione temporanea o permanente dalle procedure di appalto pubblico;
  • Interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di attività commerciali;
  • Revoca dei permessi o delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività nell’ambito delle quali è stato commesso il reato;
  • Possibilità per le autorità pubbliche di annullare o risolvere un contratto stipulato con la persona giuridica nell’ambito del quale è stato commesso il reato;
  • Assoggettamento della persona giuridica ad amministrazione giudiziaria;
  • Liquidazione giudiziaria della persona giuridica;
  • Chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati utilizzati per commettere il reato.

Trattasi di sanzioni che ricalcano, per la loro natura pecuniaria ed interdittiva, quelle già oggi previste nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001.

Dette misure, peraltro, potranno essere mitigate nel caso in cui la persona giuridica:

  • Collabori con le Autorità fornendo informazioni che determinino l’identificazione di altri autori del reato o l’acquisizione di prove;
  • Abbia implementato, prima o dopo i fatti, effettivi controlli interni, policy etiche o compliance programs finalizzati alla prevenzione della corruzione;
  • Abbia denunciato immediatamente i fatti subito dopo la loro commissione ed abbia adottato misure riparative delle relative conseguenze

Sono, altresì, previsti anche principi relativi alla protezione dei whistleblower e provvedimenti di armonizzazione con la Direttiva 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF).

La proposta di direttiva è consultabile, in inglese, qui

Adamo Brunetti

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