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ANAC e divieto di pantouflage: gli ex funzionari di un ente pubblico non possono lavorare con le aziende dello stesso settore della P.A. di provenienza.

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ANAC e divieto di pantouflage: gli ex funzionari di un ente pubblico non possono lavorare con le aziende dello stesso settore della P.A. di provenienza.

L’ANAC, con atto del Presidente dell’1 febbraio 2023, ha stabilito che i funzionari di un’Autorità pubblica non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con le imprese che operano nello stesso settore di competenza dell’ufficio per due anni dalla cessazione dell’incarico.

1.    La disciplina del c.d. divieto di pantouflage.

L’intervento è stato emanato a seguito di una richiesta di parere in merito all’applicabilità dell’art. 2 co. 9 della L. n. 481/1995.

La disciplina del divieto del c.d. pantouflage, in realtà, è regolamentata dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Si prevede, inoltre, la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione della disciplina di cui sopra, nonché il divieto in capo ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Tale norma deve essere letta anche in combinato disposto con l’art. 21 del d.lgs. 39/2013, il quale prescrive che, ai fini della disciplina sul pantouflage, “sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”.

2.    Peculiarità normative per le Autorità Amministrative Indipendenti.

ANAC, però, precisa che vi sono casi in cui le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, le Autorità indipendenti, sono beneficiari di discipline speciali sul pantouflage. 

Infatti, nel caso prospettato viene direttamente in rilievo l’art. 2, comma 9, della L. n. 481/1995 rubricata “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, secondo cui «Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere,  direttamente o indirettamente, rapporti di  collaborazione,  di  consulenza  o  di impiego con  le  imprese  operanti  nel  settore  di  competenza;  la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto  costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel  minimo,  alla  maggiore somma tra 50 milioni di lire e l’importo del corrispettivo  percepito e, nel massimo, alla  maggiore  somma  tra  500  milioni  di  lire  e l’importo del corrispettivo  percepito”

La legge 14 novembre 1995, n. 481 in combinato disposto con l’art. 37, co. 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla L. n. 214 del 2011 ha esteso tale divieto ai componenti ed ai funzionari dell’ART.

3.    Considerazioni dell’ANAC in merito alla richiesta di parere.

L’Autorità Anticorruzione rammenta quanto previsto dal nuovo PNA 2022-2024, che, nella sezione relativa al c.d. divieto di pantouflage, precisa che «Per quanto concerne le Autorità amministrative indipendenti (AAI), ferme restando le rispettive discipline speciali in materia di pantouflage, l’Autorità, nell’esercizio dei poteri di vigilanza sui Piani, può verificare che tra le misure di prevenzione della corruzione siano previste anche quelle relative al rispetto del divieto derivante dalle predette norme speciali. Si raccomanda, quindi, alle AAI di valutare quali strumenti, presidi e modalità da adottare per prevenire la violazione del divieto e di integrare i propri Codici di comportamento, anche tenendo presenti le indicazioni fornite da ANAC sul pantouflage». 

In merito, l’Autorità oggetto del provvedimento ha previsto, nel proprio PTPCT 2022, alla sezione della misura della “incompatibilità successiva”, che, pur non essendo direttamente applicabile la disposizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, trova comunque applicazione l’art. 2, comma 9, della l. n. 481/1995, che testualmente prevede il divieto per la durata di due anni.

Avv. Adamo Brunetti

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