Nota a Cass., Sez. VI pen., 2026, n. 5923

1.    Premessa

Con la sentenza n. 5923 del 20 gennaio 2026, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su uno dei nodi più delicati del sistema di responsabilità amministrativa degli enti: la corretta individuazione del criterio di imputazione oggettiva dell’illecito, rappresentato dall'”interesse o vantaggio” che l’ente deve aver tratto dalla commissione del reato presupposto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il ricorso trae origine da una vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un ente ecclesiastico ospedaliero, condannato in appello — sia pure in riforma parziale della sentenza di primo grado — per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), nell’ambito della gestione di una colonia per pazienti affetti da malattia di Hansen (lebbra). La Cassazione, accogliendo il quarto motivo di ricorso, annulla la sentenza impugnata con rinvio, censurando la motivazione della Corte d’Appello di Bari come carente e non coerente con i principi consolidati in materia.

La pronuncia offre lo spunto per alcune riflessioni sui presupposti applicativi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, sul rapporto tra la condotta del soggetto apicale, il profitto confiscabile e l’interesse o vantaggio dell’ente, criteri che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente qualificato come alternativi ma distinti sul piano logico-giuridico.

 

2.    Il fatto e l’oggetto del ricorso

La vicenda processuale riguarda le modalità di gestione di una colonia hanseniana affidata all’ente ecclesiastico, nell’ambito della quale, per il quadriennio 2007-2010, la pubblica accusa aveva contestato un sistematico acquisto di derrate alimentari in misura eccedente rispetto al fabbisogno effettivo degli ospiti della struttura. I costi relativi a tali acquisti venivano inseriti nei bilanci trasmessi alla Regione tramite ASL e rimborsati dalla stessa, determinando — secondo la prospettazione accusatoria — un indebito conseguimento di erogazioni pubbliche per un importo complessivo di circa 244.857 euro.

Il Tribunale di Bari, in primo grado, aveva condannato l’ente per gli illeciti di cui ai capi A) e D) dell’imputazione. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva assolto l’ente dal capo B) — illecito dipendente da truffa per il quale era stata accertata l’interruzione volontaria dell’evento — e aveva rideterminato la sanzione pecuniaria per il capo D), fissando l’importo a 30.000 euro e riducendo la confisca a 122.428,64 euro.

Avverso tale sentenza i difensori dell’ente hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui, per quanto qui rileva: (i) il difetto dell’elemento soggettivo in capo al soggetto apicale delegato dal Governatore; (ii) l’assenza degli artifizi e raggiri richiesti dal reato presupposto; (iii) l’illogicità della metodologia di calcolo dell’eccedenza delle derrate; (iv) la violazione dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001 per insussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente; (v) la violazione dell’art. 19 D.Lgs. 231/2001 per assenza del profitto confiscabile.

 

3.    Il ragionamento della Cassazione

3.1.  Il primo motivo: la soggettività apicale e la gestione di fatto

La Corte rigetta come manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata imputabilità soggettiva del reato all’apicale. I difensori sostenevano che questi non avesse la rappresentanza legale dell’ente e che non avesse mai firmato i bilanci, avendo solo sottoscritto lettere di trasmissione contenenti dati riassuntivi.

La Cassazione risponde richiamando il tenore letterale dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità dell’ente ai reati commessi anche da chi “esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell’ente stesso, a prescindere dal formale titolo di rappresentanza. Il principio della gestione di fatto, già consolidato nel sistema della responsabilità delle persone giuridiche, preclude al soggetto apicale di invocare la propria distanza formale dalle scelte operative per escludere la propria rilevanza penale.

3.2.  Il secondo motivo: la preclusione da novum in cassazione

Il motivo relativo all’assenza degli artifizi e raggiri — elemento strutturale del reato di truffa ex art. 640-bis c.p. — viene dichiarato inammissibile per non essere stato devoluto in appello. La Corte rileva che l’atto di gravame si era concentrato, con riguardo al capo D), su profili distinti: la critica alla metodologia dell’ausiliario di P.g., l’assenza di profitto e l’erronea quantificazione del confiscabile. Il vizio della condotta strumentale non era stato posto come questione autonoma nel giudizio di secondo grado, con conseguente preclusione del sindacato di legittimità.

Il principio è di per sé non controverso ma ricorda agli operatori che la costruzione del gravame deve essere sistematica e comprensiva di tutte le doglianze, pena la cristallizzazione in giudicato di profili potenzialmente decisivi.

3.3.  Il terzo motivo: la metodologia contabile e il sindacato di merito

Il terzo motivo, incentrato sulla critica alla metodologia adottata dall’ausiliario di P.g. nel calcolo delle eccedenze alimentari, viene respinto. La difesa aveva segnalato l’impossibilità di equiparare la colonia hanseniana a una struttura ospedaliera standard, rilevando che il servizio mensa era fruito anche dal personale e che il costo medio per pasto risultava in linea con i valori dei buoni pasto pubblici.

La Corte ritiene che tali rilievi siano stati già valutati e disattesi dalla Corte d’Appello con motivazione priva di aporie logiche manifeste, e che le censure difensive si risolvano in una contrapposizione di merito non sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione, in coerenza con il proprio ruolo nomofilattico, si astiene dal riesaminare valutazioni probatorie coperte da motivazione sufficiente.

3.4.  Il quarto motivo: il cuore della pronuncia — interesse o vantaggio dell’ente

È su questo motivo che la sentenza si rivela maggiormente significativa per i professionisti della compliance. La Cassazione accoglie la doglianza relativa alla violazione dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001 e censura la motivazione della Corte d’Appello come inidonea a soddisfare i requisiti di specificità richiesti per l’imputazione oggettiva dell’illecito all’ente.

La Corte ribadisce la propria consolidata distinzione tra i due criteri alternativi e concorrenti previsti dall’art. 5: “Il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261114-01)”.

La Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente l’interesse dell’ente nell’aver voluto “far gravare sulla Regione, e dunque sulla collettività, le conseguenze economiche pregiudizievoli di una scelta gestionale palesemente fallimentare e antieconomica, motivata esclusivamente dalla volontà di evitare conflitti con gli ospiti della colonia hanseniana e con il comitato che li rappresentava“.

La Cassazione qualifica questa motivazione come non coerente con i principi richiamati, poiché si risolve nella valorizzazione di “dati metagiuridici di natura sociologica“, senza declinare in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o conseguito dall’ente in diretto rapporto con il reato presupposto. In altri termini: la Corte territoriale avrebbe descritto il contesto e la logica economico-aziendale sottostante alla condotta, ma non avrebbe individuato il concreto beneficio che il reato avrebbe recato all’ente, nel senso tecnico-giuridico imposto dall’art. 5.

La Corte rimarca inoltre che, in presenza di reato presupposto prescritto, l’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente deve avvenire al di là di ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533 c.p.p., applicabile in forza delle clausole estensive di cui agli artt. 34 e 35 D.Lgs. 231/2001 nonché dell’art. 66 stesso decreto, richiamando il precedente Sez. 6, n. 14343/2025 (Marconi).

3.5.  Il quinto motivo: la confisca e il nesso causale con il profitto

Strettamente connesso al motivo precedente, il profilo relativo all’art. 19 D.Lgs. 231/2001 viene assorbito nell’annullamento con rinvio. La Cassazione ribadisce, tuttavia, che il profitto confiscabile è identificabile con il solo vantaggio economico di “diretta e immediata derivazione causale” dal reato presupposto, con esclusione dei vantaggi meramente indiretti. Il nesso di derivazione causale deve quindi essere puntualmente verificato in sede di rinvio, alla luce della corretta individuazione dell’interesse o vantaggio dell’ente.

 

4.    Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento si inserisce in un filone ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che, lungi dall’assecondare letture espansive del D.Lgs. 231/2001, richiede che i criteri di imputazione oggettiva siano accertati con rigore e specificità. Il messaggio che la Cassazione invia ai giudici di merito è chiaro: non è sufficiente ricostruire il contesto gestionale disfunzionale e il danno erariale per affermare la responsabilità dell’ente; occorre individuare il concreto interesse perseguito o il vantaggio conseguito in rapporto diretto con il reato presupposto.

 

Avv. Adamo Brunetti