Cassazione Penale, Sez. IV, 28 novembre 2025, n. 38672

 

1.    Premessa

Con la sentenza n. 38672/2025, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio mortale occorso durante lavori in quota, affrontando in modo puntuale i temi dell’obbligo di vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, della causalità della colpa e della nozione di comportamento abnorme del lavoratore.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma ne rafforza l’impostazione sostanziale, chiarendo che la mera disponibilità dei DPI non è sufficiente ad escludere la responsabilità datoriale e che il comportamento imprudente del lavoratore, quando si inserisce nell’area di rischio tipica della lavorazione, non assume efficacia interruttiva del nesso causale.

 

2.    Il fatto

Il procedimento trae origine da un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere edile nel quale un lavoratore, impegnato in attività di rimozione di materiale di risulta, precipitava nel vuoto dal secondo solaio mentre tentava di incastrare, con un movimento del piede, un elemento del canale di scarico collocato all’esterno del ponteggio metallico.

A seguito della caduta, il lavoratore riportava gravissime lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano il decesso pressoché immediato. Al datore di lavoro, nella qualità di socio accomandatario della società esecutrice dei lavori, veniva contestato il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, e in particolare dell’obbligo di far utilizzare idonei dispositivi anticaduta nei lavori che espongono al rischio di caduta dall’alto.

Il Tribunale di Lamezia Terme prima e la Corte d’appello di Catanzaro poi affermavano la responsabilità dell’imputato, ritenendo che il lavoratore non indossasse alcuna imbracatura al momento dell’infortunio e che il datore di lavoro non avesse vigilato sull’effettivo utilizzo dei presidi di sicurezza, pur essendo presente in cantiere nella fase iniziale della lavorazione.

Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la presenza in cantiere delle cinture di sicurezza, l’abnormità del comportamento del lavoratore e il difetto di causalità della colpa.

 

3.    Il ragionamento della Cassazione

3.1.  L’obbligo di vigilanza oltre la mera fornitura dei DPI

La Corte muove dalla ricostruzione del contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni. Richiamando il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti e oggi confluito nel D.Lgs. n. 81/2008, la Cassazione ribadisce che l’obbligo datoriale non si esaurisce nella messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, ma comprende il dovere di pretendere e vigilare sul loro effettivo utilizzo.

La presenza delle imbracature in un locale attiguo al luogo dell’incidente, ammessa anche dalla Corte di appello, non è ritenuta circostanza idonea a escludere la responsabilità. Ciò che rileva è che, al momento dell’infortunio, il lavoratore non indossava alcun presidio anticaduta e che il datore di lavoro non aveva predisposto né attuato un sistema di controllo effettivo idoneo a prevenire tale omissione.

Secondo la Corte, l’obbligo di vigilanza può dirsi adempiuto solo in presenza di un controllo concreto e adeguato al rischio specifico, tale da tenere conto anche delle prassi elusive o trascurate dei lavoratori.

 

3.2.  La causalità della colpa e il giudizio controfattuale

Un passaggio centrale della motivazione riguarda la causalità della colpa. La Cassazione osserva che l’evento verificatosi – la caduta dall’alto durante una lavorazione in quota – rappresenta esattamente la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire.

Il giudizio controfattuale viene risolto in senso affermativo: se il datore di lavoro avesse imposto e vigilato sull’uso delle imbracature, l’evento sarebbe stato evitato o, quanto meno, le sue conseguenze sarebbero state significativamente ridotte.

La Corte esclude pertanto che possa parlarsi di difetto di causalità della colpa, sottolineando come l’addebito mosso all’imputato consista non in una generica carenza organizzativa, ma nella concreta omissione di vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza da parte del lavoratore.

 

3.3.  Il comportamento del lavoratore e la nozione di “area di rischio”

La difesa aveva insistito sulla natura abnorme e imprevedibile del comportamento del lavoratore, sostenendo che questi, una volta completata la lavorazione, avrebbe dismesso i DPI e compiuto un gesto imprudente del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidategli.

La Corte respinge tale impostazione, richiamando il consolidato principio dell’“area di rischio” governata dal datore di lavoro. In tale prospettiva, il comportamento del lavoratore può assumere efficacia interruttiva del nesso causale solo quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto a quello che il garante è chiamato a governare.

Nel caso di specie, la caduta dall’alto durante una manovra funzionale alla lavorazione in corso rientra pienamente nell’area di rischio tipica dell’attività svolta. L’eventuale imprudenza del lavoratore non assume, pertanto, i caratteri dell’abnormità, ma si colloca all’interno di una dinamica che il sistema di prevenzione avrebbe dovuto neutralizzare.

La Corte ribadisce che, anche dopo l’evoluzione normativa culminata nel Testo Unico sulla sicurezza, il datore di lavoro resta tenuto a prevenire non solo i rischi derivanti dall’ordinario svolgimento delle mansioni, ma anche quelli connessi a possibili comportamenti negligenti dei lavoratori.

 

4.    Considerazioni conclusive

La sentenza in esame conferma con particolare nettezza l’impostazione sostanziale della giurisprudenza di legittimità in materia di infortuni sul lavoro. Il principio che emerge è che la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa sulla base di un approccio meramente formale alla sicurezza, fondato sulla sola fornitura dei DPI o sulla loro astratta disponibilità in cantiere.

Ciò che rileva è l’effettività del sistema di prevenzione e, in particolare, l’esistenza di una vigilanza concreta sull’uso dei presidi di sicurezza, soprattutto quando il rischio – come quello della caduta dall’alto – è tipico e intrinseco alla lavorazione.

Parimenti, la pronuncia conferma una lettura rigorosa della nozione di comportamento abnorme del lavoratore, limitandone l’operatività alle sole ipotesi di rischio radicalmente eccentrico rispetto alla sfera di controllo del garante. L’imprudenza del lavoratore, quando si inserisce nell’area di rischio governata dal datore di lavoro, non interrompe il nesso causale e non esonera quest’ultimo dalla responsabilità.

La decisione si pone dunque come ulteriore tassello di una giurisprudenza orientata a rafforzare la funzione preventiva del diritto penale del lavoro, valorizzando la centralità dell’obbligo di vigilanza quale presidio essenziale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Avv. Adamo Brunetti