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Le nuove Linee Guida ANAC su Whistleblowing e gli orientamenti dell’Autorità sull’applicazione della disciplina delle segnalazioni appena introdotta in Italia. Parte 6 – Il canale esterno e il ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni.

Sesto appuntamento con gli approfondimenti della Delibera ANAC relativa alle Linee Guida sul whistleblowing, (Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 contenente le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)”. In questa sesta parte il focus riguarderà gli approfondimenti che ANAC propone con riferimento al canale esterno ed il ruolo dell’Autorità rispetto alla gestione delle segnalazioni.
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Le nuove Linee Guida ANAC su Whistleblowing e gli orientamenti dell’Autorità sull’applicazione della disciplina delle segnalazioni appena introdotta in Italia. Parte 6 – Il canale esterno e il ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni.

Sesto appuntamento con gli approfondimenti della Delibera ANAC relativa alle Linee Guida sul whistleblowing, (Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 contenente le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)”.

In questa sesta parte il focus riguarderà gli approfondimenti che ANAC propone con riferimento al canale esterno ed il ruolo dell’Autorità rispetto alla gestione delle segnalazioni.

1.    La presentazione e la gestione delle segnalazioni.

L’Autorità approfondisce, in particolare, il tema dell’istituzione del canale esterno per le segnalazioni il quale – al pari di quello interno – deve garantire, sempre tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. 

Secondo il decreto, le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie.

ANAC ha predisposto al riguardo un Ufficio apposito,quello per la Vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers (UWHIB), composto da personale specificamente formato.

Tale Ufficio si occupa di fornire informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023, rinviando ai contenuti delle presenti Linee Guida e a quelli di successivi eventuali atti di indirizzo. 

ANAC precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.

Infatti, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. g) per “persona segnalante” si intende “la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo”.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali.

In tale ultimo caso, precisa che le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa e, se relative a materie di competenza ANAC, sono trattate quali segnalazioni ordinarie. 

ANAC rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC, che ritiene di non essere competente, devono essere trasmesse a quest’ultima, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, entro sette giorni dalla data del ricevimento delle segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Questi soggetti dovranno trasferire tali segnalazioni ad ANAC tramite piattaforma informatica. 

Inoltre, ANAC chiarisce i seguenti punti:

  • È molto importante che i soggetti del settore pubblico e del settore privato forniscano, in conformità all’art. 5 del d.lgs. n. 24/2023, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
  • La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti.

Si tratta, nello specifico, di:

  1. Piattaforma informatica;
    1. Segnalazioni orali;
    1.  Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.
  2. La piattaforma informatica utilizza, sia per le segnalazioni che per le comunicazioni di ritorsioni, dei meccanismi di crittografia che meglio garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica, consentendo di mantenere riservati tutti i dati della segnalazione.

In aggiunta, i dati del segnalante vengono oscurati, segregandoli in apposita sezione della piattaforma, in modo da renderli inaccessibili anche all’ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB).

L’Autorità, poi, inoltre delinea i criteri secondo i quali la segnalazione andrebbe archiviata:

  1. Manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell’art. 2, co. 1, lett. a);
  2. Manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità, ivi inclusa l’assenza dei presupposti per l’effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato; 
  3. Manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
  4. Accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione; 
  5. Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
  6. Mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio; 
  7. Sussistenza di violazioni di lieve entità.

In ogni caso, l’UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. 

Si precisa che, in conformità all’art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per “riscontro” si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per “seguito” si intende l’azione intrapresa dall’ANAC per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate. 

2.    Le attività di ANAC per la gestione delle comunicazioni di ritorsioni.

Secondo quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all’art. 3, co. 5, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito.  

Compito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è quello di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore. 

Si sottolinea, in questa sede, che è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti giacche è in relazione a tale segnalazione che va valutato l’intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere

Come già precisato, una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l’onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione.

Detto in altri termini, spetta a chi ha adottato la misura l’onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo

Nel procedimento innanzi ad ANAC, quindi, l’intento ritorsivo si presume.

Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio con ANAC.

A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante. 

L’inversione dell’onere della prova opera anche nel caso in cui la ritorsione sia solo tentata o minacciata.

Tuttavia, al fine dell’avvio del procedimento, il segnalante che ritiene di aver subito una minaccia o un tentativo di ritorsione deve necessariamente fornire ad ANAC elementi da cui poter desumere quantomeno il fumus dell’avvenuto tentativo o dell’avvenuta minaccia. 

Avv. Adamo Brunetti

Scarica qui le Linee Guida ANAC

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