Cassazione penale, sez. IV, 1 ottobre 2025, n. 32520
1. Premessa
La pronuncia analizza in modo approfondito la responsabilità penale del preposto in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla posizione di garanzia attribuitagli dal d.lgs. 81/2008 e ai limiti dell’“abnormità della condotta del lavoratore”. Il tema è cruciale nell’ambito prevenzionistico, poiché definisce il confine entro cui si estende il dovere di vigilanza nelle attività ordinarie di cantiere.
2. I fatti e le decisioni di merito
L’infortunio trae origine da lavori edili svolti in un edificio comunale di Chivasso. Un operaio, incaricato di pulire le finestre ed eliminare ragnatele, utilizzava una scala a pioli doppia priva di trattenuta. Durante l’intervento perdeva l’equilibrio e precipitava al suolo, riportando gravi lesioni.
Il Tribunale di Ivrea (2023) condannava il capo cantiere, individuato come preposto ai sensi del d.lgs. 81/2008, per omessa vigilanza sulle modalità di utilizzo della scala e per non aver impedito una prassi lavorativa pericolosa. La Corte d’appello di Torino confermava integralmente la decisione, inclusa la condanna al risarcimento del danno con provvisionale immediatamente esecutiva.
3. I motivi del ricorso
La difesa lamentava principalmente due aspetti:
- l’operaio avrebbe agito autonomamente, in violazione degli obblighi previsti dall’art. 20 d.lgs. 81/2008, determinando una interruzione del nesso causale per abnormità del comportamento;
- la provvisionale sarebbe stata concessa senza adeguata motivazione.
Il ricorso si fondava dunque sull’idea che il lavoratore avesse posto in essere una condotta imprevedibile e completamente avulsa dalle mansioni affidate.
La Corte di cassazione coglie l’occasione per ribadire un principio già affermato nella propria giurisprudenza: il sistema di responsabilità dell’ente e delle figure apicali richiede modelli organizzativi effettivi e capaci di reagire anche alle situazioni di conflitto di interessi, come chiarito in Cass., sez. III, 13 maggio 2022, n. 35387 (“Capano”).
In assenza di un modello organizzativo che preveda soggetti delegati alla rappresentanza dell’ente nei casi di conflitto, l’autorità giudiziaria non dispone degli strumenti necessari per verificare l’effettività e la neutralità della rappresentanza processuale.
4. La posizione di garanzia del preposto
Il fulcro della decisione riguarda la definizione della posizione di garanzia del preposto, figura chiave nel sistema delineato dal d.lgs. 81/2008.
L’art. 2, co. 1, lett. e), lo identifica come il soggetto che, in base alle proprie competenze e ai poteri gerarchici, sovrintende l’attività lavorativa, assicura l’attuazione delle direttive e vigila sulla loro corretta esecuzione.
Il fondamento normativo della responsabilità si innesta sul principio dell’art. 40, comma 2, c.p.:
“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
La Cassazione ribadisce che il preposto non è un mero esecutore o controllore formale, ma un garante derivato, tenuto a un controllo diretto e continuo sulle modalità concrete di svolgimento del lavoro. Precedenti significativi (es. Cass., sez. IV, 19 giugno 2014, De Vecchi) confermano che il preposto risponde quando l’evento scaturisce dalla sua omissione di vigilanza, purché egli fosse in grado di intervenire per evitarlo.
Di particolare rilievo, nella sentenza, l’enfasi attribuita alla presenza fisica del preposto nel luogo di lavoro: nel caso concreto, egli operava nello stesso ambiente dell’infortunato e non poteva ignorare l’attività svolta con una scala non trattenuta.
5. La condotta “abnorme” del lavoratore: quando esclude la responsabilità?
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la condotta del lavoratore è “abnorme” solo quando:
- esula completamente dalle mansioni affidate,
- attiva un rischio eccentrico rispetto all’area governata dal garante,
- risulta assolutamente imprevedibile e non riconducibile allo svolgimento delle attività lavorative.
Non è sufficiente che il comportamento sia imprudente o negligente: deve essere radicalmente estraneo al ciclo lavorativo.
Nel caso esaminato l’operaio stava svolgendo attività coerenti con la lavorazione in corso e sotto il controllo diretto del preposto. Nessun profilo di abnormità, dunque, poteva essere ravvisato.
6. La provvisionale: motivo inammissibile
La censura sulla provvisionale viene dichiarata inammissibile. La Corte ribadisce che la statuizione resa in sede penale ha natura meramente delibativa, non passa in giudicato e non è sindacabile in cassazione, essendo destinata alla successiva definizione in sede civile.
7. Conclusioni
La sentenza del 2025 conferma l’importanza del ruolo del preposto quale garante di ultima linea nel sistema di prevenzione. La responsabilità prevenzionistica non richiede al preposto poteri organizzativi o di spesa, ma una vigilanza costante e attiva sulle modalità operative dei lavoratori.
L’abnormità della condotta del lavoratore resta un’eccezione, riconosciuta solo quando il comportamento sia totalmente fuori dalle mansioni assegnate e introduca un rischio nuovo, imprevedibile e non governabile tramite la normale vigilanza.
Il messaggio della Corte è chiaro: la sicurezza sul lavoro si costruisce attraverso una catena di responsabilità diffuse, nella quale il preposto svolge una funzione essenziale di controllo immediato e quotidiano, imprescindibile per la tutela effettiva dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Avv. Adamo Brunetti

