
1. La relazione conclusiva del Tavolo tecnico
La relazione conclusiva del Tavolo tecnico istituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia con decreto del 7 febbraio 2024, nel riassumere la proposta di articolato, intende anche ricostruire criticamente l’intero impianto della responsabilità da reato degli enti, alla luce dell’esperienza applicativa maturata in oltre vent’anni di vigenza del d.lgs. 231/2001.
Il Tavolo dichiara esplicitamente di aver inteso individuare una “concreta prospettiva” di riforma, evitando sia un approccio conservativo di mera manutenzione normativa, sia una riscrittura radicale del sistema. Nela relazione, pertanto, le proposte di modifica sono costantemente accompagnate da una riflessione dogmatica e politico-criminale sulle categorie portanti della responsabilità dell’ente.
2. Continuità dell’impianto “231” e rifiuto di modelli alternativi
Uno dei primi snodi affrontati dalla relazione riguarda la conferma delle scelte fondamentali operate dal legislatore del 2001. Il Tavolo riconosce apertamente la modernità del d.lgs. 231/2001, sottolineando come esso abbia introdotto nel nostro ordinamento un modello avanzato di responsabilità dell’ente, capace di coniugare esigenze di prevenzione, effettività sanzionatoria e tutela delle garanzie.
In questa prospettiva, la relazione respinge le ipotesi, talvolta emerse nel dibattito dottrinale, di superamento del modello penale a favore di sistemi puramente amministrativi o regolatori. Tali modelli vengono ritenuti inadeguati soprattutto sul piano delle garanzie, in quanto incapaci di offrire all’ente un livello di tutela equivalente a quello assicurato dal processo penale.
La proposta di modifica, su questo versante, consiste consapevolmente in una scelta di continuità: nessuna revisione della qualificazione della responsabilità dell’ente, nessun trasferimento della competenza a sedi diverse dal giudice penale, nessuna attenuazione delle garanzie difensive.
3. La vocazione preventiva del decreto 231 e la sua rifunzionalizzazione
La relazione individua nella vocazione preventiva il tratto identitario del d.lgs. 231/2001. Il decreto, pur prevedendo sanzioni di particolare severità, non è costruito come uno strumento di punizione dell’ente in quanto tale, ma come un meccanismo di incentivazione di comportamenti organizzativi conformi alla legalità.
Tuttavia, il Tavolo prende atto di una distorsione emersa nella prassi: il modello di organizzazione è spesso percepito come strumento difensivo ex post, finalizzato a costruire una linea di difesa processuale, piuttosto che come strumento di governo del rischio penale.
La proposta di modifica incide indirettamente su questo profilo attraverso la riformulazione dell’art. 6 del decreto, trasformando il modello di organizzazione da mero strumento esimente a criterio centrale di imputazione della responsabilità dell’ente. In tal modo, la prevenzione non resta confinata a una dimensione programmatica, ma diviene parametro operativo per l’affermazione o l’esclusione della responsabilità.
4. Processo penale e posizione dell’ente: una parificazione incompiuta
Il Tavolo ribadisce che il processo penale resta la sede naturale dell’accertamento della responsabilità dell’ente, in quanto unico contesto in grado di assicurare un adeguato bilanciamento tra esigenze punitive e garanzie difensive. Al contempo, la relazione riconosce come, nella prassi, l’ente non sia sempre trattato come un vero e proprio imputato, ma talvolta come una sorta di “appendice” della persona fisica.
La proposta di modifica, pur non intervenendo direttamente sul rito, incide in modo significativo sulla posizione sostanziale dell’ente, eliminando attraverso la riscrittura dei criteri di imputazione contenuti negli artt. 6 e 7, ed eliminando automatismi e inversioni probatorie che, nella prassi, hanno inciso negativamente sull’effettività delle garanzie dell’ente.
5. Le criticità dell’attuale sistema di imputazione soggettiva
Il Tavolo individua nel sistema vigente degli artt. 6 e 7 uno dei principali fattori di instabilità del decreto 231. La distinzione tra reati commessi da apicali e reati commessi da sottoposti ha prodotto un assetto disomogeneo, nel quale la colpa di organizzazione assume un ruolo strutturalmente diverso a seconda della qualifica dell’autore materiale del reato.
Nei reati apicali, in particolare, la colpa di organizzazione emerge solo in via difensiva, attraverso la prova liberatoria dell’adozione e attuazione del modello, con una discutibile inversione dell’onere della prova. Questa impostazione, secondo il Tavolo, rischia di svuotare di contenuto la responsabilità autonoma dell’ente, riducendola a una forma di responsabilità riflessa.
La proposta di modifica consiste nel superamento strutturale della distinzione tra artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, eliminando la diversa disciplina della responsabilità a seconda che il reato sia commesso da soggetti apicali o sottoposti. Il Tavolo propone un criterio unitario di imputazione, fondato esclusivamente sulla colpa di organizzazione, indipendente dalla qualifica soggettiva dell’autore del reato-presupposto.
6. La colpa di organizzazione come fulcro dell’illecito dell’ente
Come anticipato, il cuore della riforma proposta consiste nell’elevazione della colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. La responsabilità non è più costruita sulla base della posizione dell’autore del reato, ma sulla base della qualità dell’organizzazione aziendale.
La proposta di modifica prevede che l’ente risponda quando il reato-presupposto sia stato determinato o agevolato dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione di un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questo modo:
- viene superata la distinzione strutturale tra artt. 6 e 7;
- viene eliminata l’inversione dell’onere della prova;
- l’accusa è chiamata a dimostrare il deficit organizzativo rilevante.
La colpa di organizzazione assume, così, una funzione pienamente imputativa, analoga – pur nella diversità strutturale – alla colpa individuale nel diritto penale della persona fisica.
7. Il nesso tra deficit organizzativo e reato nei contesti complessi
La relazione affronta con particolare attenzione il problema del nesso imputativo tra carenza organizzativa e reato. Nei contesti aziendali complessi, il reato non è quasi mai il prodotto lineare di una singola omissione, ma il risultato di una pluralità di fattori organizzativi.
La proposta di modifica introduce espressamente il criterio dell’agevolazione, accanto a quello della determinazione, all’art. 6, consentendo di imputare all’ente anche quei reati che siano stati resi più probabili o meno controllabili da un’organizzazione inadeguata. Al tempo stesso, il Tavolo chiarisce che la responsabilità deve essere esclusa quando il reato risulti imprevedibile o inevitabile anche in presenza di un modello adeguato, evitando derive verso forme di responsabilità oggettiva.
8. La struttura del modello e il superamento dell’elusione fraudolenta
Un altro intervento di rilievo concerne la struttura del modello di organizzazione. Il Tavolo prende atto delle difficoltà interpretative e probatorie legate al requisito dell’elusione fraudolenta del modello, che nella prassi si è rivelato fonte di incertezze e di contenzioso.
La proposta di modifica elimina ogni riferimento all’elusione fraudolenta, riconducendo la violazione del modello nell’alveo dell’inefficace attuazione o dell’inidoneità originaria dello stesso. Il modello viene concepito come sistema integrato di controlli, articolato su più livelli e non più incentrato esclusivamente sull’Organismo di Vigilanza.
9. La valutazione di idoneità del modello e il ruolo delle best practices
Uno dei nodi più critici del sistema vigente è rappresentato dalla valutazione giudiziale di idoneità del modello, rimessa a una discrezionalità ampia e poco guidata.
Viene introdotto un nuovo art. 7-bis, volto a disciplinare la valutazione giudiziale di idoneità del modello. La disposizione impone al giudice di tenere conto delle best practices, delle linee guida e delle certificazioni, attribuendo loro funzione orientativa. Il giudice può discostarsene, ma solo fornendo una motivazione rafforzata, idonea a esplicitare le ragioni dell’inidoneità nel caso concreto.
10. Autonomia della responsabilità dell’ente e deflazione selettiva
La relazione interviene anche sulla disciplina dell’autonomia della responsabilità dell’ente, proponendo correttivi mirati in materia di cause di non punibilità.
La proposta di modifica, introducendo un nuovo art. 7-bis, prevede l’estensione all’ente, a condizioni rigorose, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, escludendone tuttavia l’applicazione nei casi di illeciti organizzativi seriali o strutturali. Si introduce così una deflazione selettiva, coerente con la funzione preventiva del sistema.
11. Considerazioni conclusive
Nel complesso, la riforma proposta dal Tavolo tecnico mira a rendere il sistema 231 più coerente, leggibile e conforme ai principi della responsabilità colpevole, senza inasprirne l’impianto sanzionatorio.
La colpa di organizzazione diviene il fulcro dell’imputazione e il modello organizzativo assume definitivamente la funzione di strumento di governo del rischio penale.
Si tratta di un intervento che segna una maturazione del diritto penale dell’impresa, destinata a incidere profondamente tanto sulla futura disciplina normativa quanto sulla cultura della compliance e sulla prassi applicativa del decreto 231/2001.
Avv. Adamo Brunetti
