Nota a Cass., Sez. V pen., 2026, n. 8290

 

1.    Premessa

Con la sentenza n. 8290 del 3 marzo 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione di una cantina cooperativa trentina condannato per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza di cui all’art. 2638, comma 2, c.c. La vicenda riguarda l’occultamento fraudolento, in concorso con altri soggetti apicali della cooperativa, della mancanza di oltre 2.200 ettolitri di vino mediante il riempimento dei vasi vinari con acqua, al fine di ingannare i revisori contabili incaricati del controllo della giacenza.

La pronuncia è di interesse per i professionisti della compliance e del diritto societario per due ordini di ragioni. In primo luogo, offre una ricognizione sistematica della struttura dell’art. 2638 c.c. nelle sue due fattispecie, precisandone l’elemento soggettivo richiesto. In secondo luogo, chiarisce in quali termini il Presidente del CdA — che non ha personalmente riempito i vasi con acqua — possa rispondere a titolo concorsuale del reato proprio commesso dai soggetti incardinati nell’organizzazione.

 

2.    Il fatto oggetto di giudizio

Nell’estate del 2017, i responsabili della cantina cooperativa — il responsabile della produzione M. e il direttore T. — si trovavano a dover fronteggiare un disallineamento di oltre 2.200 ettolitri di vino tra le giacenze reali annotate nei registri di cantina e le giacenze fisicamente presenti nei serbatoi. La discrepanza era nota anche al Presidente del Consiglio di amministrazione S., il quale, informato del problema verso fine luglio, aveva risposto con l’espressione «speriamo che ci vada bene», mostrando all’esterno di non esserne al corrente, mentre in un secondo momento cercava di defilarsi dalla questione, tanto che uno dei coimputati registrava clandestinamente una conversazione telefonica con lui.

In prossimità del controllo programmato per il 1° agosto 2017 da parte della società di revisione contabile incaricata dell’ispezione delle giacenze, gli autori materiali provvedevano a riempire alcuni vasi vinari della cantina con acqua, identificandoli come contenenti vino «X» — individuato a livello contabile con uno specifico codice — al fine di far risultare le giacenze conformi alle annotazioni dei registri. Il Presidente del CdA, nella sua qualità e con piena consapevolezza del piano criminoso, avallava la decisione di occultare il disallineamento con questa condotta fraudolenta.

Il Tribunale di Rovereto condannava S. per il reato di cui all’art. 2638, comma 2, c.c. La Corte d’Appello di Trento confermava la sentenza. L’imputato ricorreva per cassazione con un unico articolato motivo, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla propria responsabilità concorsuale, all’elemento soggettivo del dolo specifico e all’attendibilità dei coimputati.

 

3.    Il ragionamento della Cassazione

3.1.  La struttura dell’art. 2638 c.c.: due fattispecie distinte e l’elemento soggettivo

La Corte prende le mosse da una ricognizione della struttura normativa dell’art. 2638 c.c., che — secondo il modello della cosiddetta norma mista cumulativa — contempla due autonome fattispecie incriminatrici. Il primo comma punisce l’esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero l’occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che i soggetti indicati avrebbero dovuto comunicare, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza. Il secondo comma punisce, con formula residuale e a forma libera, le condotte che «in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza».

Sul piano dell’elemento soggettivo, le due fattispecie si differenziano significativamente. Il delitto del primo comma è a dolo specifico: richiede il fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Il delitto del secondo comma richiede invece il dolo generico diretto — non il dolo eventuale, come precisa la Corte richiamando l’avverbio «consapevolmente» contenuto nella norma — e deve investire anche l’evento del reato, ossia il verificarsi dell’effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza. Quest’ultima fattispecie è delitto a forma libera di evento: l’ostacolo all’attività di controllo «si realizza con l’impedimento in toto di detto esercizio ovvero con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento».

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ricondotto la condotta degli imputati al secondo comma dell’art. 2638 c.c., per avere consapevolmente deciso di mascherare le mancanze nelle giacenze mediante il riempimento dei vasi vinari con acqua, al fine di ostacolare il controllo programmato. Sul punto nessuna censura era stata sollevata con il ricorso, sicché la qualificazione giuridica era da ritenersi definitivamente acquisita.

3.2.  Il concorso del Presidente del CdA: reato proprio non esclusivo e contributo morale

Il nucleo più rilevante della pronuncia riguarda la configurabilità del concorso del Presidente del CdA nel reato, considerato che egli non aveva materialmente provveduto a riempire i vasi vinari con acqua né aveva impartito direttive operative specifiche in tal senso. La difesa sosteneva che la mera qualifica soggettiva di Presidente del CdA non fosse sufficiente a fondare la responsabilità, in assenza di condotte attive dimostrate.

La Cassazione respinge la censura enunciando principi di portata sistematica. Anzitutto, l’art. 2638 c.c. — nella sua fattispecie al secondo comma — è un reato proprio, ma non un reato proprio cosiddetto «esclusivo» (o «di propria mano»). Nella distinzione tra reati propri esclusivi e non esclusivi, i primi richiedono che sia necessariamente il soggetto qualificato (intraneus) a porre in essere personalmente la condotta tipica (come nel reato di incesto); nei secondi, invece, la condotta tipica può essere materialmente realizzata anche da un concorrente non qualificato (extraneus), purché l’intraneus fornisca il proprio contributo efficiente — in qualsiasi forma, compresa quella omissiva — alla realizzazione del reato.

Applicando questo schema, la Corte conclude che per la configurabilità del concorso del Presidente del CdA non è necessario che questi abbia personalmente eseguito la manomissione dei vasi vinari. È sufficiente che egli abbia consapevolmente aderito al piano criminoso e vi abbia apportato un contributo causalmente efficiente — anche in forma di concorso morale — alla realizzazione del reato. Nel caso di specie, il contributo del Presidente era consistito nell’aver preso atto del piano di occultamento, nell’averlo avallato e nel rafforzare così il proposito criminoso degli autori materiali: comportamento che la Corte qualifica come contributo causale determinante, nonché espressione della volontà di cooperare per il raggiungimento dello scopo penalmente illecito.

Ai fini della configurabilità del concorso morale, è sufficiente l’incidenza sul determinismo psicologico dell’autore materiale, ossia che l’opera del concorrente morale sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldandone il proposito criminoso. Nel caso concreto, il coinvolgimento del Presidente si evinceva dalla registrazione telefonica della conversazione con il coimputato M. — ritenuta genuina e spontanea dai giudici di merito e quindi pienamente utilizzabile come prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. — nonché dalle dichiarazioni dei coimputati, sorrette da plurimi riscontri esterni.

 

4.    Considerazioni conclusive

In definitiva, la Suprema Corte sancisce che l’art. 2638, comma 2, c.c. punisce qualsiasi forma di ostacolo consapevole all’esercizio delle funzioni ispettive, incluse condotte di occultamento che non implichino comunicazioni formalmente false ma si realizzino attraverso manipolazioni materiali delle evidenze fisiche sottoposte a controllo. La norma presidia dunque non solo l’integrità delle comunicazioni societarie, ma anche l’effettività del controllo nelle sue forme operative.

Inoltre, viene approfondita la responsabilità degli organi apicali in contesti di reato collegiale. La pronuncia conferma che il Presidente del CdA — in ragione della propria posizione di vertice nella cooperativa e del suo interfacciarsi istituzionale con l’autorità di vigilanza — è potenzialmente esposto alla responsabilità per l’art. 2638 c.c. anche in assenza di condotte esecutive dirette, quando sia provato che abbia aderito e avallato consapevolmente il piano criminoso altrui.

 

Avv. Adamo Brunetti