
Nota a Cass., Sez. III pen., 2026, n. 6294
1. Premessa
Con la sentenza n. 6294 del 21 gennaio 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal titolare di un’impresa di spurgo, condannato per il reato di cui all’art. 452-septies c.p. — impedimento al controllo ambientale — per aver ostacolato i tecnici della società di gestione idrica incaricati di svolgere verifiche presso la propria azienda. La pronuncia, sebbene non investa direttamente il sistema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, è di interesse per i professionisti della compliance ambientale per almeno due ragioni: consolida l’interpretazione estensiva dell’art. 452-septies c.p. in punto di legittimazione della parte civile ed esplicita il confine tra la fattispecie delittuosa e il più lieve illecito contravvenzionale di cui all’art. 137, comma 8, D.Lgs. 152/2006.
2. Il fatto oggetto di giudizio
Tecnici di una società a capitale interamente pubblico, deputata alla gestione del sistema idrico integrato per una pluralità di comuni lombardi, si recavano presso l’azienda per svolgere un’attività ispettiva di controllo e vigilanza ambientale. L’imprenditore ostacolava progressivamente l’attività: dapprima dichiarava di non poter attendere il completamento dell’intervento per recarsi a pranzo; poi allegava urgenti impegni di lavoro altrove; infine, con l’aiuto di colleghi, si impossessava fisicamente della strumentazione dei tecnici e la portava fuori dall’azienda, impedendo l’apertura dei pozzetti di scarico in fognatura necessari per le misurazioni.
Il Tribunale di Lodi condannava il titolare per il reato di cui all’art. 452-septies c.p. La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: contestazione della legittimazione della parte civile (la società di gestione idrica); insussistenza della fattispecie; inapplicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; riqualificazione del fatto come illecito contravvenzionale ex art. 137, comma 8, D.Lgs. 152/2006.
3. Il ragionamento della Cassazione
3.1. La legittimazione della parte civile: il nesso di strumentalità con le funzioni di controllo
Il primo motivo contestava la legittimazione della società controllate della società di gestione idrica a costituirsi parte civile, sul presupposto che il soggetto direttamente incaricato del controllo fosse Amiacque s.r.l. e non la sua controllante. La Cassazione respinge la censura richiamando la propria giurisprudenza (Sez. 3, n. 30805/2024, Medicina) secondo cui il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, può essere riconosciuto agli enti cui siano riferibili le prerogative lese dalla condotta penalmente rilevante, purché sussista uno specifico e stringente collegamento tra l’ente e l’interesse tutelato dalla norma violata.
Nel caso di specie, CAP Holding è società in house a capitale interamente pubblico, titolare in virtù di apposita Convenzione della gestione del sistema idrico integrato: è dunque essa stessa longa manus dell’amministrazione e titolare delle prerogative che l’art. 452-septies c.p. mira a tutelare. La forma societaria del soggetto che esercita le funzioni di controllo è irrilevante: ciò che conta è il nesso di strumentalità tra l’attività svolta e il presidio delle funzioni di vigilanza ambientale.
3.2. La struttura dell’art. 452-septies c.p. e il bene giuridico tutelato
La fattispecie di cui all’art. 452-septies c.p. punisce chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero di sicurezza e igiene del lavoro, svolta dalle autorità competenti. La Corte chiarisce che il bene giuridico tutelato è duplice: in via diretta, le funzioni di controllo e vigilanza in quanto tali; in via indiretta, il bene finale della tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. La fattispecie prescinde dalla natura giuridica dell’organo coinvolto — pubblico o privato, specializzato o di polizia giudiziaria — purché sussista il nesso di strumentalità con le funzioni di controllo.
La pronuncia ribadisce che il reato si consuma con la realizzazione di un effetto di danno o pericolo di danno alle funzioni ispettive: non è sufficiente la mera condotta ostruttiva, occorre che essa produca un concreto intralcio o la compromissione degli esiti dell’attività di vigilanza. Nel caso in esame, la Corte rileva che i tecnici non erano stati in grado di aprire i pozzetti di scarico né di completare le misurazioni, con effettiva compromissione del controllo.
3.3. Il confine con la contravvenzione ex art. 137, comma 8, D.Lgs. 152/2006
Il motivo più rilevante sotto il profilo sistematico è il quarto, con cui la difesa invocava la riqualificazione del fatto come illecito contravvenzionale ai sensi dell’art. 137, comma 8, D.Lgs. 152/2006, che punisce il titolare dello scarico che non consenta l’accesso al soggetto incaricato del controllo. La Cassazione rigetta la riqualificazione delineando con precisione il confine tra le due fattispecie.
Tre elementi differenziano la fattispecie delittuosa da quella contravvenzionale: il dolo (richiesto dall’art. 452-septies, assente nell’art. 137 dove è sufficiente la colpa); il necessario evento di danno o pericolo alle funzioni di vigilanza (richiesto dall’art. 452-septies, non richiesto dall’art. 137); la soggettività del reato (l’art. 137 è reato proprio del titolare dello scarico, mentre l’art. 452-septies è reato comune). La contravvenzione residua, dunque, solo per le condotte colpose del titolare dello scarico che non consenta l’accesso, oppure per condotte dolose che, pur ostruttive, non producano alcuno degli eventi descritti dalla norma codicistica.
3.4. Considerazioni conclusive
L’art. 452-septies c.p. — norma relativamente recente, introdotta dalla L. 68/2015 sui reati ambientali — presidia con sanzione penale l’effettività dei controlli pubblici: ostacolarne lo svolgimento, anche con comportamenti solo apparentemente passivi o giustificati da esigenze contingenti, espone il soggetto agente a responsabilità penale per delitto doloso.
La sequenza di pretesti addotti — il pranzo, gli impegni urgenti, infine l’impossessamento fisico degli strumenti — è stata letta dalla Corte come progressiva e intenzionale ostruzione, idonea a integrare il dolo richiesto dalla norma. Per le imprese, ciò significa che i protocolli interni devono prevedere procedure chiare per la gestione delle ispezioni ambientali, garantendo piena collaborazione agli organi di vigilanza e documentando l’attività svolta. Un comportamento ostruttivo rischia di configurare il reato di cui all’art. 452-septies, con conseguenze personali per il soggetto agente e possibili ricadute reputazionali per la società.
Avv. Adamo Brunetti
