
Nota a Cass. pen., Sez. IV, 11 dicembre 2025, n. 39821
1. Premessa
Con la sentenza n. 39821 dell’11 dicembre 2025, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione interviene nuovamente sui presupposti della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio occorso al dipendente, soffermandosi in particolare sul rapporto tra condotta imprudente del lavoratore e obblighi prevenzionistici gravanti sull’organizzazione datoriale.
La pronuncia si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro e offre un’ulteriore occasione per chiarire i limiti dell’esimente costituita dal comportamento del lavoratore, nonché il ruolo centrale della valutazione dei rischi e dell’assetto organizzativo predisposto dal datore ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Il fatto
La vicenda oggetto di giudizio trae origine da un grave infortunio verificatosi durante lo svolgimento di attività lavorative rientranti nel ciclo produttivo ordinario dell’impresa. Il lavoratore riportava lesioni significative a seguito di un evento che si inseriva nel contesto delle mansioni affidategli, in un ambiente di lavoro caratterizzato dalla presenza di rischi tipici, conosciuti o comunque conoscibili dal datore di lavoro.
A seguito dell’accertamento ispettivo, emergevano carenze sul piano della prevenzione: in particolare, profili critici relativi alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure tecniche e organizzative e alla gestione delle istruzioni operative. Il datore di lavoro veniva quindi tratto a giudizio per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, ai sensi dell’art. 590, commi 2 e 3, c.p., in relazione agli obblighi imposti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il giudizio di merito si concludeva con la condanna dell’imputato, ritenendo sussistente il nesso causale tra le omissioni prevenzionistiche e l’evento lesivo. Nel ricorso per cassazione, la difesa insisteva sulla riconducibilità dell’infortunio a una condotta imprudente del lavoratore, sostenendo che tale comportamento avrebbe dovuto interrompere il nesso causale e assorbire ogni profilo di colpa datoriale.
3. Il ragionamento della Cassazione
3.1. Il perimetro della responsabilità datoriale nel sistema del D.Lgs. 81/2008
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, collocando la fattispecie nell’ambito del diritto penale del lavoro e, in particolare, del sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 81/2008. Viene ribadito che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia ampia e articolata, che si traduce nell’obbligo di valutare tutti i rischi connessi all’attività svolta, di predisporre misure tecniche e organizzative idonee e di vigilare sulla loro effettiva attuazione.
In tale prospettiva, la valutazione dei rischi non è intesa come adempimento meramente formale, ma come strumento sostanziale di governo dell’attività lavorativa. La sua incompletezza o inadeguatezza si riflette direttamente sulla configurabilità della colpa datoriale, qualora l’evento dannoso si collochi nell’area di rischio non correttamente gestita.
3.2. La condotta del lavoratore e il criterio dell’abnormità
Uno dei nodi centrali affrontati dalla Cassazione riguarda il ruolo della condotta del lavoratore nell’accertamento del nesso causale, tema che si colloca all’intersezione tra diritto penale generale (artt. 40 e 41 c.p.) e diritto della sicurezza sul lavoro.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il comportamento imprudente o negligente del lavoratore non esclude, di per sé, la responsabilità del datore di lavoro. Affinché tale comportamento possa assumere efficacia interruttiva del nesso causale, è necessario che esso presenti i caratteri dell’abnormità, dell’eccezionalità e dell’estraneità rispetto al procedimento lavorativo e alle mansioni affidate.
Nel caso di specie, la condotta del lavoratore viene ritenuta non eccentrica rispetto al ciclo produttivo, ma piuttosto inserita nell’area di rischio che il datore era tenuto a governare mediante adeguate misure di prevenzione. La Corte osserva che proprio la prevedibilità di comportamenti non pienamente diligenti da parte dei lavoratori costituisce uno dei presupposti fondamentali dell’obbligo prevenzionistico.
3.3. Nesso causale e colpa organizzativa
Nel confermare la responsabilità del datore, la Cassazione valorizza il profilo organizzativo della colpa. L’evento lesivo non viene ricondotto a un errore isolato o imprevedibile, ma a un contesto lavorativo nel quale risultavano carenti la pianificazione delle attività, le istruzioni operative e il controllo sull’osservanza delle regole di sicurezza.
Il ragionamento della Corte si colloca nel solco di una lettura “sistematica” della colpa, che tiene conto non solo della singola omissione, ma dell’assetto complessivo dell’organizzazione del lavoro. In questo senso, l’infortunio appare come la concretizzazione di un rischio non adeguatamente valutato o neutralizzato, secondo una logica che presenta evidenti affinità con il concetto di colpa di organizzazione, pur restando nell’ambito della responsabilità penale individuale del datore di lavoro.
3.4. Limiti del giudizio di legittimità
Sotto il profilo processuale, la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, richiamando i principi di cui all’art. 606 c.p.p. Le censure difensive, volte a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, vengono ritenute inammissibili, poiché il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
La motivazione dei giudici di merito viene giudicata logica e coerente, fondata su un corretto inquadramento normativo e su un’adeguata ricostruzione del nesso causale tra le omissioni prevenzionistiche e l’evento lesivo.
3.5. Trattamento sanzionatorio
La Corte si sofferma infine sul trattamento sanzionatorio, ritenendo congrua la valutazione operata dai giudici di merito alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p. La gravità delle lesioni, la natura delle violazioni riscontrate e l’incidenza delle carenze organizzative giustificano il diniego delle attenuanti richieste e confermano la proporzionalità della pena irrogata.
4. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 39821/2025 si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, che attribuisce centralità all’organizzazione del lavoro e alla gestione preventiva dei rischi.
La condotta imprudente del lavoratore, salvo casi eccezionali di abnormità, non è idonea a escludere la responsabilità del datore quando l’evento si collochi nell’area di rischio che questi era tenuto a governare.
In chiave sistemica, la pronuncia conferma che la sicurezza sul lavoro non può essere affidata alla sola diligenza individuale dei lavoratori, ma richiede un assetto organizzativo coerente, fondato su valutazione dei rischi, formazione, istruzioni chiare e controlli effettivi.
Dal punto di vista della compliance, tale impostazione rafforza il legame tra prevenzione degli infortuni, modelli organizzativi e responsabilità dell’impresa, anche in prospettiva di possibili riflessi sul piano della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Avv. Adamo Brunetti
