Con provvedimento del 2 febbraio 2023, il Garante della privacy stabilisce la limitazione provvisoria del trattamento dei dati nei confronti della Luka Inc, società statunitense che ha sviluppato e gestisce l’applicazione chatbotReplika”.

La chatbot, dotata di una interfaccia scritta e vocale che basandosi sull’intelligenza artificiale genera un “amico virtuale”, per il momento non potrà usare i dati personali degli utenti italiani.

1.    Il caso e l’istruttoria del Garante.

Il Garante premette che le recenti notizie di stampa hanno dato evidenza – con dovizia di dettagli – di alcune prove condotte sull’applicazione Replika (una chatbot, con interfaccia scritta e vocale, basata sull’intelligenza artificiale che genera un “amico virtuale” che l’utente può decidere di configurare come amico, partner romantico o mentore), che hanno evidenziato concreti rischi per i minori d’età e, più in generale, per le persone in stato di fragilità emotiva;

Inoltre, nella privacy policy (aggiornata al 5 luglio 2022) pubblicata nel suo sito web, il fornitore del servizio dichiara di non raccogliere consapevolmente dati personali di minori di età inferiore ai 13 anni ed incoraggia i genitori e i tutori legali a monitorare l’utilizzo di Internet da parte dei propri figli, a rispettare la privacy policy istruendo i minori a non fornire mai dati personali sul servizio senza la loro autorizzazione e a contattare la piattaforma nell’ipotesi in cui abbiano motivo di ritenere che un bambino di età inferiore ai 13 anni abbia fornito dati personali affinché questi possano essere eliminati dai database.

Tuttavia, il Garante rileva che:

In definitiva, il Garante ha valutato come la società che gestisce “Replika” viola il GDPR (Reg. 2016/679), nella misura in cui non rispetta il principio di trasparenza ed effettua un trattamento di dati personali illecito, in quanto non può essere basato, anche solo implicitamente, su un contratto che il minorenne è incapace di concludere.

2.    Provvedimento del Garante

Sulla scorta delle considerazioni svolte nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha quindi disposto nei confronti del titolare:

a) Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del GDPR, in via d’urgenza, la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti nel territorio italiano;

b) Ex art. 58, par. 1, del GDPR, l’invito, entro 20 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto e di fornire ogni elemento ritenuto utile a giustificare le violazioni sopra evidenziate.

Avv. Adamo Brunetti

Leggi qui il provvedimento