Provvedimento dell’11 gennaio 2024 [9983210] – Garante Privacy

Nel mese di marzo 2023 è pervenuto al Garante della privacy un reclamo con il quale è stata lamentata l’avvenuta diffusione sul social media Instagram, nel profilo pubblico della società che gestisce un centro estetico, di un video in cui il reclamante è stato ripreso durante una procedura di medicina estetica.

Il reclamante ha sostenuto che tale diffusione fosse avvenuta in assenza di un valido presupposto giuridico, in quanto l’informativa resa e la manifestazione di consenso sottoscritta dall’interessato non sarebbero conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

1.    L’istruttoria ed i rilievi del reclamante e della Società.

Preso atto di ciò, l’Autorità ha avviato l’istruttoria chiedendo informazioni alla Società, la quale ha riscontrato che, fra le altre cose, il consenso rilasciato dal reclamante conteneva l’espresso avvertimento e chiara previsione che i dati e le immagini acquisite nel corso dei trattamenti sarebbero state utilizzate anche per la pubblicazione sui social network a scopi divulgativi/scientifici/pubblicitari, come da art. 1 dell’informativa sottoscritta dall’interessato.

Il trattamento, inoltre, sarebbe stato relativo a video di pochi secondi pubblicati tramite “live story” su Instagram e di un “post”, sarebbe stato quindi coerente con le informazioni date e con il consenso prestato. In aggiunta, il video sarebbe stato prontamente rimosso, dietro richiesta semplice dell’interessato.

La società ha evidenziato anche l’importanza divulgativa dei social network, come riportato da un rapporto della Commissione europea, il c.d. Eurobarometer 2021, ove si indica come nei Paesi europei il 29% della popolazione si tiene informata su scienza e tecnologia attraverso i nuovi media digitali, tra cui i social network.

Infine, la Società ha anche posto in essere le seguenti azioni per la verifica della conformità dei trattamenti svolti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali:

Va aggiunto anche che la Società, mediante scritti difensivi, ha riportato che la procedura di medicina estetica non sarebbe qualificabile come relativa a “dati sanitari”.

2.    Le valutazioni dell’Autorità.

L’Autorità ha osservato quanto segue:

Dalla documentazione prodotta in atti, si rileva che:

è di rilievo sottolineare che, secondo il Garante, citando il Codice di condotta per l’utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica approvato con il provvedimento del Garante n. 7 del 14 gennaio 2021, per le richiamate e asserite finalità divulgative-scientifiche perseguite dalla Società mediante la pubblicazione del predetto video avrebbero dovuto, se del caso, essere perseguite attraverso il trattamento di dati anonimizzati alla luce dell’Opinion 05/2014 del WP29; qualora non fosse stato possibile procedere all’anonimizzatine dei dati (es. per le peculiarità del caso clinico rappresentato), si sarebbe dovuto acquisire uno specifico e informato consenso dell’interessato, raccolto il quale i dati avrebbero dovuto comunque essere sottoposti a pseudonimizzazione.

In ogni caso, non può ritenersi valido il consenso acquisito dal reclamante in occasione dei trattamenti di medicina estetica cui l’interessato si è sottoposto, in quanto non esplicito, specifico e non informato in ordine alla finalità in questione (cfr. Il citato codice di condotta per l’utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica). Infatti, l’informativa utilizzata dal titolare, nella sezione rubricata “finalità del trattamento”, reca un generico riferimento “alla pubblicazione di articoli su social media e magazinenon specificando che sarebbero stati diffusi dati sulla salute dell’interessato sul profilo pubblico social della società, senza alcuna pseudonimizzazione degli stessi.

Infine, l’Autorità ha rilevato che l’informativa non prevedesse gli elementi essenziali dell’art. 13 del GDPR:

3.    Considerazioni conclusive

In sintesi, l’Autorità ha accertato che effettivamente il video, postato dal centro medico per scopi divulgativi, riprendeva il volto riconoscibile del paziente per più di 30 secondi, senza che l’interessato avesse rilasciato uno specifico consenso alle riprese e alla relativa diffusione. Inoltre, il filmato era rimasto online accessibile a chiunque per 45 giorni, prima di venire rimosso dal centro medico a seguito della richiesta di cancellazione del paziente.

Con il provvedimento sanzionatorio, l’Autorità ha ribadito che è necessario prestare particolare attenzione nel diffondere immagini e informazioni riferite a casi clinici per scopi divulgativi o scientifici. Prima di farlo, occorre sempre accertarsi che il paziente sia stato preventivamente informato, abbia dato il proprio specifico consenso o che i suoi dati siano stati resi anonimi.

Il Garante, nel ricordare che in tale contesto, senza il consenso dell’interessato, è vietata la diffusione video di qualsiasi informazione sullo stato di salute, ha pertanto irrogato al centro medico una sanzione di 8mila euro per trattamento illecito di dati sanitari.  

L’Autorità ha inoltre ingiunto alla struttura sanitaria l’adozione di misure correttive per conformare l’informativa alla normativa privacy.

Avv. Adamo Brunetti