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Il conflitto di interesse negli orientamenti ANAC

Il conflitto di interesse negli orientamenti ANAC
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Il conflitto di interesse negli orientamenti ANAC

Focus sull’approfondimento condotto dall’Autority Anticorruzione Italiana sui conflitti di interesse ed ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi pubblici

In un approfondimento contenuto nella newsletter del 13 dicembre 2021, l’ANAC fornisce un focus sulla disciplina del conflitto di interessi nell’ambito della P.A., prendendo spunto dalle sue ultime e più significative deliberazioni sul tema.

La materia del conflitto di interessi coinvolge l’Autorità Anticorruzione soprattutto per la funzione preminentemente collaborativa esercitata dalla stessa mediante il supporto fornito agli RPCT per il necessario accertamento da parte di costoro degli elementi di fatto ricorrenti nei singoli casi concreti dagli stessi affrontati. 

Proprio grazie alle molteplici segnalazioni degli RPCT, infatti, l’Autorità è riuscita nel tempo a ricostruire una sorta di casistica generale delle diverse situazioni di conflitto di interesse, chiarendone e precisandone meglio i contorni e le azioni conseguenti.

Venendo al documento in esame, esso è suddiviso in 2 parti, la prima concernente, appunto, il conflitto di interesse e l’altra riguardante le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità.

1. LE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE.

1.1 Quanto al primo ambito, tra gli argomenti affrontati dall’approfondimento dell’ANAC vi sono: 

– Quello del conflitto di interesse sussistente tra i membri della commissione di una procedura di selezione interna, scelti tra i dirigenti di I e II fascia dell’amministrazione interessata ed un candidato, dipendente di ruolo dell’amministrazione stessa con incarico di Segretario Generale, posto che il “rapporto di subordinazione dei commissari dirigenti rispetto al candidato segretario generale” determina la lesione della “par condicio dei partecipanti alla selezione interna (Delibera n. 1048/2020).

– Nonché quello relativo allalegittimità del contestuale svolgimento da parte del medesimo soggetto del ruolo di direttore generale di un Ateneo e di membro della Consulta di un ente interuniversitario (Del. n. 150/2020 emessa in occasione di un’attività di vigilanza). Qui l’Autorità “ha ritenuto insussistente la fattispecie di conflitto di interessi, per carenza di uno dei due termini costitutivi della fattispecie, ovvero di quello inerente all’interesse privatistico”.

1.2 Altri orientamenti in materia sono stati espressi dall’ANAC nell’ambito della propria attività consultiva per esempio quando ha rilasciato, tra gli altri pareri riguardanti:

– La legittimità della nomina a Capo di Gabinetto di un’amministrazione centrale di un soggetto già Direttore Generale di un ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell’amministrazione stessa, suggerendo, come misura idonea alla gestione del potenziale conflitto di interesse, la cd. “segregazione delle funzioni”, realizzabile mediante la sottrazione delle questioni riguardanti l’ente vigilato dalle funzioni del Capo di Gabinetto e l’attribuzione della relativa competenza ad altro soggetto.

– Un’ipotesi di presunto conflitto di interessi relativo ad un avvocato capo di una città metropolitana dovuto al fatto che il regolamento dell’Avvocatura prevede che spetti all’avvocato capo la quantificazione delle somme e i pagamenti dei compensi professionali dovuti agli avvocati interni all’Ente, tra cui egli medesimo (delibera n. 232 del 4 marzo 2020). La decisione qui è stata nel senso di escludere il conflitto di interessi poiché la procedura di quantificazione dei compensi non era rimessa a criteri discrezionali ma era ancorata ad elementi predeterminati e vincolanti, “tali da escludere la permanenza di margini di intervento e di autodeterminazione in capo all’organo amministrativo”.

2. L’INCONFERIBILITÀ E L’INCOMPATIBILITÀ. 

2.1 Nella parte dedicata alle fattispecie di inconferibilità, invece, l’Autorità, dopo aver richiamato la delibera ricognitiva n. 1201 del 18 dicembre 2019, contenente “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”, passa ad approfondire le questioni più significative emerse in materia. 

– Tra le altre, quella contenuta nella delibera n. 149/2020 con cui è stata esclusa la ricorrenza dell’incarico di “amministratore” di ente pubblico, per carenza del requisito delle deleghe gestionali dirette, in capo al Presidente di un’Agenzia di livello regionale, già assessore di un comune della medesima Regione. Il motivo risiede nel fatto che relativamente a tale Agenzia i poteri gestionali sono attribuiti non al Presidente ma al Direttore Generale, ritenuto – in base allo statuto – l’organo effettivo di amministrazione e gestione dell’Ente.

– Oppure quella in cui – a fronte della dichiarazione di inconferibilità da parte di ANAC ex art. 4 D.Lgs. 39/2013 dell’incarico di Presidente di un’Autorità di sistema portuale per colui il quale nei 2 anni precedenti aveva svolto l’incarico di amministratore di una società regolata o finanziata dallo stesso ente – il Giudice Amministrativo ha espresso un diverso avviso, annullando il relativo provvedimento. Ciò in quanto in tale ipotesi l’ente conferente l’incarico di Presidente dell’Autorità di sistema è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non l’Autorità stessa, dunque, un soggetto giuridico differente da quello che finanzia o controlla il soggetto privato da cui proveniva la persona nominata.    

– Altro argomento è stato quello della natura giuridica dei comitati specialistici che, a vario titolo, hanno coadiuvato il Governo durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19; in particolare, gli approfondimenti dell’ANAC hanno riguardato l’osservanza della normativa sull’inconferibilità e l’incompatibilità nell’attribuzione degli incarichi quali componenti del Comitato Tecnico scientifico (istituito con ordinanza n. 630 del 03.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) e del Comitato di esperti in materia economica e sociale (istituito con DPCM del 10 aprile 2020). Rispetto a siffatte funzioni è stata, in particolare, esclusa l’applicabilità del D.Lgs. n. 39/2013, trattandosi di incarichi preminentemente consulenziali, quindi esulanti il campo di applicazione del Decreto stesso che, invece, si riferisce alla titolarità di competenze e poteri di tipo gestionale.

– Interessante, poi, è la questione interpretativa riguardante l’applicabilità della normativa sull’inconferibilità ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 39/2013 (che esclude l’affidamento di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali a coloro che nei 2 anni precedenti hanno ricoperto la funzione di amministratori pubblici) nei confronti dei commissari prefettizi nominati ai sensi degli articoli 141 e seguenti del T.U.E.L. 

Qui, invero, l’Autorità ha escluso l’operatività del citato art. 7 sul presupposto che nonostante il commissario prefettizio sostituisca gli organi politici venuti meno per scioglimento, in realtà le relative modalità di investitura sono del tutto svincolate da qualsiasi competizione elettorale e dunque da qualsivoglia logica politica. Il che fa venir menola ratio ispiratrice dell’ipotesi di inconferibilità in parola, ossia quella di garantire il rispetto del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione e di evitare che gli incarichi in lato sensu amministrativi presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici siano attribuiti in occasione, ovvero nell’immediata conclusione di un mandato politico, piuttosto che sulla base di criteri di merito e di professionalità”. 

– Degno di nota, infine, è il parere rilasciato dall’Autorità in ordine alla legittimità del conferimento di un incarico di Amministratore Delegato presso una società in controllo pubblico a colui che già rivestiva l’incarico di Amministratore presso società controllate dall’ente nel quale si intendeva conferire l’incarico. 

Il tema riguarda il rapporto fra l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7 del D.Lgs. 39/2013 e quella introdotta dall’art. 11, comma 11 del D.Lgs. 175/2016 la quale vieta di nominare, nelle società controllate indirettamente da amministrazioni pubbliche, gli amministratori della società controllante, “a  meno  che  siano  attribuite  ai  medesimi  deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero  che  la  nomina  risponda all’esigenza  di  rendere  disponibili  alla società controllata particolari e comprovate  competenze  tecniche  degli  amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio  dell’attività di direzione e coordinamento”.

Pronunciandosi nel merito (delibera n. 207 del 3 marzo 2021), l’ANAC, ammettendo la ricorrenza nel caso specifico dell’eccezione appena rappresentata poiché il doppio incarico rispondeva ad esigenze funzionali sia alla controllante che alla controllata, ha altresì precisato che “non sussistono le ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, comma 1 lettera d) e comma 2, lettera d) del d.lgs. n.39/2013 qualora colui che sia stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico assuma l’incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, nelle ipotesi previste dall’art. 11, comma 11, del d.lgs. 175/2016”.

Scarica qui il documento dell’ANAC

Avv. Adamo Brunetti

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