È del 27 gennaio 2022 il Parere favorevole del Garante Privacy sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-covid-19. 

L’Autorità aveva già più volte sottolineato la necessità che la presentazione cartacea dei certificati di esenzione dovesse necessariamente avere un regime transitorio con riferimento ai principi di principi di correttezza del trattamento, di minimizzazione e di integrità e riservatezza dei dati (art. 5, par. 1, lett. a), c) e f), del Regolamento). 

Invero, l’Autorità aveva evidenziato, nel parere dell’11 ottobre 2021, come: “la presentazione di un documento cartaceo di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, diverso dalla certificazione verde” comporterebbe necessariamente la conoscibilità da parte di terzi della “sussistenza di una condizione di salute dell’interessato che gli impedisce, in via temporanea o definitiva, di sottoporsi alla predetta vaccinazione”. 

Ancora, l’invito era stato rinnovato nel provvedimento del 13 dicembre 2021con cui il Garante ribadivala necessità di intervenire prioritariamente per assicurare che i soggetti esenti dalla vaccinazione, in caso di accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesta la certificazione verde, possano presentare un documento digitale dotato di QR Code che, attraverso l’uso dei sistemi di verifica previsti dalla normativa vigente, riveli le medesime informazioni delle certificazioni verdi Covid-19, ovvero quelle relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione”.

Lo schema di DPCM prospettato, nel recepire le indicazioni del Garante e, pertanto, in conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, ha assicurato modalità idonee ad evitare che il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione venga a conoscenza della condizione di salute in virtù della quale è stata emessa la certificazione di esenzione e data di fine della validità della stessa, nonché idonee a scongiurare il rischio che il preposto al controllo venga a conoscenza della diversa natura della certificazione di esenzione rispetto alla certificazione verde. 

L’urgenza dell’intervento normativo si giustifica in virtù dell’avvenuta estensione dell’uso delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro e alle nuove modalità di impiego delle stesse. 

Cosa prevede lo schema di DPCM: 

L’Autorità conclude sottolineando come la questione inerente alla digitalizzazione dei documenti di esenzione è una questione urgentissimaperché necessaria per consentire alle persone che per specifici motivi di salute sono state esentate dalla vaccinazione, di non subire le limitazioni previste dal cosiddetto decreto “Riaperture” per la non disponibilità di Green pass o super Green pass.”

In virtù di dette osservazioni l’Autorità ha invitato ad una quanto più rapida attuazione del decreto.

Avv. Adamo Brunetti