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Garante Privacy, segnalazione conservazione dati di traffico telefonico e telematico

Garante Privacy, segnalazione conservazione dati di traffico telefonico e telematico
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Garante Privacy, segnalazione conservazione dati di traffico telefonico e telematico

Segnalazione sulla disciplina della conservazione, a fini di giustizia, dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; art. 24 l. 20 novembre 2017, n. 167).Il Garante Privacy ha provveduto ad inviare una segnalazione al Parlamento e al Governo al fine di invitare ad una più puntuale valutazione dell’opportunità di una riforma della disciplina della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico a fini di giustizia alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2021, nella causa C-746/18. La pronuncia sottolinea due aspetti fondamentali ai fini della acquisibilità processuale dei dati di traffico che deve essere:-limitata ai soli procedimenti per gravi reati o per gravi minacce per la sicurezza pubblica;-subordinata all’autorizzazione di un’autorità terza rispetto all’autorità pubblica richiedente.
Il Garante sottolinea come un’attenta costruzione della disciplina della data retention, costituisca un’esigenza imprescindibile per un’efficace tutela della privacy. L’obiettivo è la classificazione delle condizioni, dei limiti e dei termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico in base alla gravità del reato per cui si procede, e “comunque entro periodi massimi compatibili con il principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.”In particolare, è interessante la proposta del Garante di subordinare l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico all’autorizzazione del gip, “ferma restando, nei casi d’urgenza, la possibilità per il pubblico ministero di provvedervi con proprio decreto, da convalidare in una fase successiva.
La segnalazione del Garante rileva nella misura in cui sollecita lo Stato italiano al pieno adeguamento ai principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE, attuabile soltanto attraverso “un intervento chiarificatore del legislatore, che assicuri quel bilanciamento, tra esigenze investigative e protezione dei dati personali, più volte invocato dalla giurisprudenza europea”.

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