Rassegna: AGCM, TAR Lazio e Tribunale di Venezia (gennaio 2025 – luglio 2026)

 

1. Premessa

Dal 27 settembre 2026 si applicano le modifiche apportate al codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) dal D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di recepimento della direttiva (UE) 2024/825. Il decreto ha aggiunto all’elenco delle pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli (art. 23, comma 1, del codice) 5 condotte relative alla comunicazione ambientale:

Per queste condotte non occorre accertare l’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio. È inoltre ingannevole, se idoneo a falsare la decisione del consumatore, il claim su prestazioni ambientali future privo di un piano con obiettivi misurabili e scadenze, verificato periodicamente da un terzo indipendente (art. 21, comma 2, lett. b-ter, del codice).

Quali condotte, già sanzionate in base alla disciplina generale, ricadono oggi in un divieto assoluto, e quali presidi ne derivano per l’impresa? Proviamo a rispondere attraverso l’analisi di alcuni casi concreti.

 

2. Compensazione e neutralità climatica

Nel gennaio 2025 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha sanzionato in solido per 8 milioni di euro 3 società di un gruppo multinazionale della logistica (AGCM, provvedimento 21 gennaio 2025, n. 31445): il sito confondeva compensazione e riduzione delle emissioni; un certificato sul solo metodo di calcolo era presentato come prova della compensazione; alle imprese clienti di minori dimensioni era addebitato, per un certificato di compensazione, un contributo i cui proventi eccedevano i costi del programma. Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio ha confermato il provvedimento (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 23959): l’uso promiscuo dei termini compensazione e riduzione inganna anche il destinatario che ne conosce la differenza; l’obiettivo di lungo periodo esige un «credibile piano d’intervento».

La lezione. Il claim di neutralità climatica fondato sulla compensazione è oggi vietato in ogni caso (art. 23, comma 1, lett. d-quater, del codice del consumo), anche quando l’impresa cliente lo fonda sul certificato del fornitore; l’obiettivo privo di un piano verificato ricade nell’art. 21, comma 2, lett. b-ter.

 

3. Claim generici e obiettivi di decarbonizzazione

Nel luglio 2025 l’AGCM ha sanzionato per 1 milione di euro la società che gestisce in Europa i siti di una piattaforma di abbigliamento del c.d. ultra-fast fashion (AGCM, provvedimento 29 luglio 2025, n. 31639). I claim sulla circolarità erano vaghi e privi di dati; la collezione presentata come sostenibile, che accoglieva capi con almeno il 30% di materiali “preferibili” – dato leggibile soltanto al passaggio del cursore –, rappresentava circa il 2,2% dei prodotti a marchio nel 2023; gli obiettivi climatici erano smentiti da un aumento delle emissioni dell’82% nello stesso anno. L’Autorità ha affermato, per i settori altamente inquinanti, un «dovere rafforzato di chiarezza e completezza informativa».

La lezione. Il claim di circolarità privo di specificazione è oggi generico e, in mancanza di eccellenza riconosciuta, vietato (art. 23, comma 1, lett. d-bis, del codice del consumo); la sostenibilità attribuita al capo per la sola quota di fibre “preferibili” estende al prodotto un aspetto parziale (lett. d-ter). La specificazione deve essere resa «tramite lo stesso mezzo di comunicazione» (art. 18, comma 1, lett. n-quinquies): un testo visibile al solo passaggio del cursore difficilmente soddisfa il requisito.

 

4. Claim sull’impresa e tutela inibitoria collettiva

Nell’estate 2025 un produttore di acque minerali ha rimosso il claim «CO2 impatto zero» a seguito di un intervento di moral suasion dell’AGCM (AGCM, comunicato stampa del 26 agosto 2025, PS12596). L’8 luglio 2026 il Tribunale di Venezia, accogliendo in parte l’azione inibitoria collettiva di un’associazione di consumatori, ha inibito 5 ulteriori claim dello stesso produttore (Trib. Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, decr. 8 luglio 2026).

I claim riguardavano plastica riciclata, peso delle bottiglie ed efficienza energetica degli stabilimenti, oltre alla formula «[marchio] è Sostenibilità»; il Tribunale li ha ritenuti ingannevoli perché non indicavano i prodotti interessati né termini di confronto e trasmettevano l’immagine di una produzione complessivamente a ridotto impatto ambientale. L’eccezione fondata sulla moral suasion già conclusa è stata respinta, perché l’intervento dell’Autorità e l’azione inibitoria perseguono finalità differenti; la direttiva (UE) 2024/825 è stata impiegata come criterio interpretativo, pur non applicabile ratione temporis.

La lezione. Il dato numerico non ha reso specifici 2 dei claim inibiti – il 40% di materia prima in meno e il 30% di plastica riciclata –, perché privo dell’indicazione dei prodotti e del termine di confronto. Per i nomi di marchio o di prodotto che suscitano un’associazione ambientale, il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ritiene necessaria una specificazione chiara e ben visibile sullo stesso supporto (MIMIT, Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde…, 1° ottobre 2026, sez. B, n. 1).

 

5. Il quadro d’insieme

Nelle vicende esaminate l’ingannevolezza è stata accertata in concreto; oggi gran parte di quelle condotte ricade nell’art. 23 del codice del consumo, che prescinde da tale accertamento. Pertanto, la prova dell’esattezza dei dati deve precedere la diffusione del claim, anche perché, se l’AGCM la richiede e la prova manca o è insufficiente, i dati si considerano inesatti (art. 27, comma 5).

Per i beni durevoli di cui sia provata la produzione anteriore al 27 settembre 2026, il MIMIT ha indicato in via orientativa 6 mesi per l’adeguamento delle confezioni (MIMIT, Prime indicazioni…, circolare del 27 agosto 2026, protocollo n. 0031671); le indicazioni ministeriali non vincolano l’AGCM né il giudice.

 

6. Presidi organizzativi

All’interno delle organizzazioni il presidio deve estendersi al processo di formazione dei messaggi e comprende:

Le pratiche commerciali scorrette non sono reati presupposto ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; un claim non veritiero sulla composizione di un bene, come la percentuale di fibra riciclata di un capo, potrebbe tuttavia integrare la frode nell’esercizio del commercio o la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 515 e 517 del codice penale), richiamate dall’art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001.

Dal 27 settembre 2026 l’impresa deve poter dimostrare il fondamento di ogni claim ambientale e specificarlo con lo stesso mezzo di comunicazione; altrimenti il claim è generico e resta vietato anche se le prestazioni sono migliorate, salvo che ne sia dimostrata l’eccellenza riconosciuta.

 

Avv. Adamo Brunetti

Dott. Giuseppe Monteleone