
Nota a ANAC, Parere anticorruzione approvato dal Consiglio del 25 maggio 2026, fasc. n. 1833/2026
Premessa
Il tema dei limiti alla conferibilità di incarichi di gestione nelle società in house a componenti degli organi di indirizzo politico degli enti locali partecipanti si rivela, nella prassi applicativa, di frequente emersione. La stratificazione normativa che governa la materia — nella quale si intrecciano il d.lgs. n. 39/2013, il d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate) e il più recente d.lgs. n. 201/2022 (riforma dei servizi pubblici locali) — rende non sempre agevole individuare la disciplina applicabile al caso concreto. Con il parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità il 25 maggio 2026 (fasc. n. 1833/2026), l’ANAC ha fornito indicazioni di significativo rilievo pratico: ai consiglieri comunali in carica è preclusa la nomina ad amministratore unico della società in house del proprio Comune, qualora essa gestisca servizi pubblici locali di interesse economico generale, in forza del regime di inconferibilità previsto dall’art. 6, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 201/2022 — e non dal d.lgs. n. 39/2013.
La vicenda in esame
Il quesito è stato sottoposto all’Autorità dal Segretario comunale di un Comune di ridotte dimensioni demografiche, il quale chiedeva se fosse possibile conferire l’incarico di Amministratore Unico di una società in house del Comune medesimo a un consigliere comunale in carica, alla luce della disciplina del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. La società è strutturata secondo il modello dell’in house providing con controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci e svolge un ampio ventaglio di attività: gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, raccolta e manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali, gestione di impianti sportivi, promozione turistica, pulizia degli uffici comunali e salvataggio in mare. L’affidamento avviene in via diretta, senza evidenza pubblica, in applicazione del regime derogatorio previsto per le società in house dall’art. 16 d.lgs. n. 175/2016.
Il percorso argomentativo dell’ANAC
L’Autorità si concentra anzitutto sulla qualificazione delle attività svolte dalla società. Il quesito le aveva definite «strumentali», ma l’ANAC respinge tale qualificazione con nettezza. La distinzione è decisiva ai fini del regime applicabile: per servizi strumentali si intendono quelli rivolti all’amministrazione stessa per il proprio funzionamento interno (caso paradigmatico, la pulizia degli uffici comunali); i servizi pubblici locali sono invece diretti alla collettività, per soddisfarne i bisogni. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766; 14 aprile 2008, n. 1600) e le definizioni dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 201/2022, il parere riconduce ai servizi pubblici locali di interesse economico generale la gestione del ciclo dei rifiuti — servizio pubblico a rete soggetto a regolazione ARERA — nonché i servizi cimiteriali e la gestione degli impianti sportivi, questi ultimi ricompresi nell’elenco esemplificativo del Decreto direttoriale MIMIT n. 639 del 31 agosto 2023. La circostanza che la società svolga anche attività genuinamente strumentali (come la pulizia degli uffici) non ne muta la qualificazione complessiva: rileva che gran parte dell’attività rientri nell’alveo dei servizi pubblici.
Sebbene il quesito fosse formulato con riferimento al d.lgs. n. 39/2013, l’ANAC individua la disciplina applicabile nel d.lgs. n. 201/2022. L’art. 6 di quest’ultimo — disposizione speciale rispetto al regime generale del d.lgs. n. 39/2013 per i servizi pubblici locali — preclude ai componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente preposto all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo del servizio il conferimento di «incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario» e di incarichi inerenti alla gestione del servizio. Si tratta di una vera e propria causa di inconferibilità, non di incompatibilità. La distinzione non è nominalistica, e le conseguenze pratiche — è osservazione di chi scrive, coerente con l’impianto sistematico richiamato dal parere — sono rilevanti: l’inconferibilità opera ab initio, impedendo che l’incarico possa essere legittimamente conferito, e non è sanabile con una successiva rinuncia a uno dei due incarichi, come invece accade per le mere incompatibilità. Il comma 6 dell’art. 6 impone comunque al destinatario dell’incarico la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013.
Nella verifica del caso concreto, infine, l’ANAC analizza l’incarico «in provenienza» e quello «in destinazione». Quanto al primo, l’interessato è consigliere comunale, dunque componente dell’organo di indirizzo politico del Comune che esercita — congiuntamente con gli altri soci — il controllo analogo sulla società in house. Quanto al secondo, l’incarico di Amministratore Unico rientra pacificamente tra quelli di «amministrazione» contemplati dall’art. 6, comma 4, lett. a). Il parere aggiunge un elemento interpretativo di rilievo: ai fini dell’art. 6 d.lgs. n. 201/2022 la figura dell’amministratore va intesa in senso più ampio rispetto al d.lgs. n. 39/2013, secondo l’accezione civilistica e commercialistica, fino a comprendere ogni componente dell’organo di governo dell’ente. Entrambe le condizioni del divieto risultano dunque integrate: il nuovo incarico potrà essere assunto soltanto dopo un anno dalla cessazione della carica di consigliere comunale (art. 6, comma 5).
Considerazioni conclusive
Il parere costituisce un utile riferimento per gli enti locali che intendano procedere alla nomina degli organi di amministrazione delle proprie società in house. Prima di procedere occorre: (i) qualificare correttamente le attività svolte dalla società, distinguendo con precisione i servizi strumentali da quelli pubblici locali; (ii) identificare la normativa di inconferibilità applicabile — d.lgs. n. 39/2013 o d.lgs. n. 201/2022 — in ragione della natura delle attività; (iii) verificare le posizioni «in provenienza» e «in destinazione» del candidato, con particolare attenzione alle cariche in organi di indirizzo politico dell’ente controllante; (iv) acquisire la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013, espressamente richiamata dal comma 6 dell’art. 6 d.lgs. n. 201/2022.
Qualora sussista una causa di inconferibilità, l’incarico non potrà essere conferito prima che sia decorso un anno dalla cessazione della carica politica: una tempistica che, nel contesto dei cicli elettorali locali, può avere implicazioni concrete significative nella programmazione della governance delle società partecipate.
In sintesi
Riepilogando, nel presente articolo si sono affrontati i seguenti aspetti:
- con il parere fasc. n. 1833/2026 l’ANAC esclude che un consigliere comunale in carica possa essere nominato amministratore unico della società in house del proprio Comune;
- la disciplina applicabile è l’art. 6 d.lgs. n. 201/2022, norma speciale rispetto al d.lgs. n. 39/2013 quando la società gestisce servizi pubblici locali di interesse economico generale;
- la qualificazione delle attività (strumentali vs servizi pubblici locali) è il passaggio decisivo per individuare il regime applicabile;
- si tratta di inconferibilità, non di incompatibilità: l’incarico non può essere conferito e il divieto non è sanabile con la rinuncia;
- il nuovo incarico è assumibile solo dopo un anno dalla cessazione della carica politica.
Domande frequenti
Un consigliere comunale può fare l’amministratore unico della società in house del suo Comune?
No, se la società gestisce servizi pubblici locali di interesse economico generale: opera l’inconferibilità ex art. 6, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 201/2022. L’incarico è assumibile solo dopo un anno dalla cessazione della carica.
Qual è la differenza tra inconferibilità e incompatibilità?
L’inconferibilità impedisce a monte il conferimento dell’incarico e non è sanabile; l’incompatibilità consente invece di scegliere, entro un termine, a quale dei due incarichi rinunciare.
Quando si applica il d.lgs. n. 201/2022 invece del d.lgs. n. 39/2013?
Quando l’incarico riguarda società che gestiscono servizi pubblici locali di interesse economico generale: in tal caso l’art. 6 d.lgs. n. 201/2022 opera come disposizione speciale. Per le attività strumentali resta il regime generale del d.lgs. n. 39/2013.
Che cosa deve fare l’ente prima di nominare un amministratore della propria in house?
Qualificare le attività della società, individuare il regime di inconferibilità applicabile, verificare le posizioni in provenienza e in destinazione del candidato e acquisire la dichiarazione di insussistenza ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013.
Avv. Adamo Brunetti
