
Nota a Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 2025, n. 39162
1. Premessa
Con la sentenza n. 39162 del 13 novembre 2025, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione affronta nuovamente il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, soffermandosi in particolare sui criteri di imputazione della responsabilità al committente e sul rilievo della prassi aziendale quale elemento sintomatico del concorso nel reato.
La pronuncia consente di delineare con chiarezza i confini tra responsabilità per omessa vigilanza e responsabilità concorsuale, nonché di precisare i rapporti tra deposito incontrollato e combustione illecita, alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta nel 2025.
2. Il fatto
La vicenda trae origine dalla condanna del titolare di un’impresa per il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, norma collocata nel Titolo VI del Testo Unico Ambientale, dedicato alla tutela penale dell’ambiente.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, due dipendenti dell’impresa avevano dato fuoco a un cumulo di rifiuti costituiti prevalentemente da residui di polistirolo e imballaggi, accatastati su un terreno di proprietà dell’imputato. L’area non risultava autorizzata allo stoccaggio dei rifiuti e non era riconducibile a un deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. bb), TUA.
Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano ritenuto che la condotta non potesse qualificarsi come iniziativa isolata dei lavoratori, ma fosse espressione di una modalità operativa tollerata e funzionale all’attività dell’impresa. Su tali basi, il titolare veniva ritenuto responsabile a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., in quanto committente e organizzatore dell’attività aziendale.
Nel ricorso per cassazione, la difesa deduceva l’estraneità dell’imputato alla decisione di bruciare i rifiuti, la natura autonoma della condotta dei dipendenti e l’assenza di prova di un deposito incontrollato presupposto, oltre a contestare il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti.
3. Il ragionamento della Cassazione
3.1. I limiti del giudizio di legittimità e il controllo sulla motivazione
La Corte apre il proprio ragionamento specificando che la Cassazione non può procedere a una rivalutazione del fatto o del materiale probatorio, essendo il suo sindacato limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Nel caso di specie, la motivazione dei giudici di merito viene ritenuta congrua e coerente, poiché fondata su elementi oggettivi (verbali di sopralluogo, documentazione fotografica, modalità di deposito dei rifiuti) e su una valutazione logica delle circostanze di fatto. Le doglianze difensive, volte a prospettare una diversa lettura delle prove, vengono quindi giudicate inammissibili.
3.2. Deposito incontrollato e combustione illecita
Un passaggio centrale della decisione riguarda il rapporto tra deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti, tema che si colloca all’incrocio tra le fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 256 TUA e il delitto di cui all’art. 256-bis TUA.
La Corte chiarisce che la combustione illecita costituisce una fattispecie autonoma e non richiede la formale contestazione del reato di deposito incontrollato. È sufficiente che la combustione abbia ad oggetto rifiuti che, in fatto, risultino abbandonati o depositati in modo non conforme alla disciplina del deposito temporaneo.
Nel caso concreto, la presenza di rifiuti accatastati alla rinfusa, in quantità significativa e su un’area priva di autorizzazione, consente di escludere la liceità del deposito e di ritenere integrata la condizione oggettiva richiesta dalla norma incriminatrice. La Cassazione si muove così in continuità con l’orientamento che valorizza la finalità di tutela anticipata dell’ambiente perseguita dal legislatore, che ha inteso reprimere in modo particolarmente severo la pratica dell’abbruciamento incontrollato.
3.3. La responsabilità del committente tra concorso di persone e organizzazione aziendale
Il profilo più significativo della pronuncia concerne l’imputazione soggettiva della condotta al titolare dell’impresa, tema che richiama i principi generali del concorso di persone nel reato di cui agli artt. 110 e ss. c.p., declinati nel contesto dell’attività d’impresa.
La Corte esclude che la responsabilità dell’imputato possa essere ricondotta a una mera posizione di garanzia o a una colpa per omessa vigilanza. Al contrario, valorizza una serie di elementi sintomatici che consentono di configurare un concorso materiale e morale nel reato.
In particolare, viene attribuito rilievo decisivo alla prassi aziendale, intesa come modalità ordinaria di gestione dei rifiuti all’interno dell’impresa. L’assenza di istruzioni operative lecite, la tolleranza della condotta da parte del titolare e la mancata presa di distanza immediata dall’operato dei dipendenti costituiscono indici di una partecipazione consapevole alla condotta illecita.
La responsabilità del committente viene così ricondotta all’ambito dell’organizzazione dell’attività imprenditoriale, secondo un’impostazione che richiama i principi elaborati in tema di imputazione soggettiva nei reati d’impresa e che presenta evidenti punti di contatto con la nozione di colpa di organizzazione, pur restando nell’alveo della responsabilità penale personale.
3.4. L’abrogazione della responsabilità per omessa vigilanza e i suoi effetti
Di particolare interesse è il passaggio in cui la Corte prende atto dell’abrogazione dell’art. 256-bis, comma 3, del TUA, che prevedeva una specifica ipotesi di responsabilità per omessa vigilanza.
Tale intervento normativo, collocabile nell’ambito delle recenti riforme in materia ambientale, ha eliminato una forma autonoma di responsabilità fondata sulla sola posizione di controllo.
La Cassazione chiarisce tuttavia che l’abrogazione non incide sui casi in cui sia accertata una partecipazione concorsuale alla condotta illecita. In tali ipotesi, la responsabilità continua a fondarsi sui principi generali del concorso di persone nel reato, senza necessità di richiamare una specifica fattispecie di omissione.
3.5. Trattamento sanzionatorio e inapplicabilità della particolare tenuità del fatto
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte richiama la disciplina dell’art. 131-bis c.p. e le modifiche che ne hanno ristretto l’ambito applicativo, escludendo espressamente i delitti ambientali di maggiore gravità. In ogni caso, la non occasionalità della condotta e il quantitativo dei rifiuti coinvolti rendono congrua la valutazione dei giudici di merito anche alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p.
Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione al diniego delle attenuanti generiche, fondato su una valutazione complessiva della gravità del fatto e della condotta dell’imputato.
4. Considerazioni conclusive
La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale che attribuisce crescente rilievo alla dimensione organizzativa dell’illecito ambientale.
La nozione di prassi aziendale diventa il punto di raccordo tra diritto ambientale e principi generali del diritto penale, consentendo di superare letture formalistiche della responsabilità e di valorizzare il ruolo effettivo del committente nell’organizzazione dell’attività illecita.
In prospettiva di compliance, la pronuncia conferma l’esigenza di una gestione dei rifiuti fondata su procedure chiare, tracciabilità e controlli effettivi. L’assenza di un assetto organizzativo adeguato non solo espone l’imprenditore a responsabilità penale personale, ma costituisce anche un fattore di rischio rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Avv. Adamo Brunetti
