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Cassazione, la società è esente da responsabilità per il reato posto in essere dai soci solo qualora sussista un interesse esclusivo degli stessi

La Cassazione sull’interesse dell’ente per la responsabilità amministrativa discendente dal reato di truffa ai danni dello Stato.
231 / Aziende

Cassazione, la società è esente da responsabilità per il reato posto in essere dai soci solo qualora sussista un interesse esclusivo degli stessi

Corte di Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 23300 del 15 giugno 2021 (ud. 23 aprile 2021).

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al concetto di interesse esclusivo dell’autore dell’illecito presupposto (o di un terzo) in grado di far venir meno la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Lo ha fatto nella sentenza in esame in cui ha affrontato un caso di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1, c.p.; 24, D. Lgs. n. 231/2001) nel quale si configurava anche un interesse concorrente dei soci della società imputata.

Nell’argomentare la propria decisione il collegio ha sottolineato che il “D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all’ente, sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Precisando al comma 2 che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e cioè per un fine che non avvantaggia in alcun modo l’ente stesso.  L’assenza dell’interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie”.

La pronuncia n. 23300/2021 assume rilievo nella misura in cui si innesta in quell’orientamento giurisprudenziale propenso ad escludere la responsabilità da reato dell’ente al ricorrere della sola ipotesi di assenza totale di interesse di quest’ultimo nella commissione del reato-presupposto. 

Si legge, invero, tra le righe del provvedimento dei giudici di legittimità:

Risulta decisiva la circostanza del concorrente interesse personale dei soci; difatti si è già affermato come sussiste la responsabilità da reato dell’ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto (…); principio, questo, ribadito anche in altre pronunce secondo cui ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell’ente, l’interesse dell’autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l’illecito anche quando l’agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente quello dell’ente.”

Leggi la sentenza 

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