Blog

ANAC e adozione PTPCT: sanzioni ai componenti del CdA di un ente inadempiente sugli obblighi anticorruzione

ANAC e adozione PTCPT_sanzioni ai componenti del CdA di un ente inadempiente sugli obblighi anticorruzione
anticorruzione

ANAC e adozione PTPCT: sanzioni ai componenti del CdA di un ente inadempiente sugli obblighi anticorruzione

Con una delibera del 16 marzo 2022 (n. 124), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha applicato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5000 euro ai componenti del CdA di un’Azienda territoriale per l’Edilizia di un importante Comune laziale, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio per omessa adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nel comunicato con cui è stato annunciato il provvedimento l’ANAC ha informato che “l’indagine di verifica […] ha portato ad accertare la mancata pubblicazione” da parte dell’ente soggetto a controllo del PTPCT in tal modo violando l’ente stesso l’obbligo di adozione, con relative inadempienze nella sezione Amministrazione Trasparente”.

In particolare, tre sono gli aspetti di maggior rilievo emergenti dalla delibera in esame:

  • il Piano triennale è stato approvato dal Cda dell’ente solo in data successiva all’avvio da parte di ANAC del procedimento sanzionatorio, con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge;
  • l’Autorità ha irrogato la sanzione non solamente nei confronti dell’RPCT, ma anche a carico dell’organo di indirizzo politico;
  • la sanzione ha carattere pecuniario e personale.

1. I FATTI OGGETTO DELL’ISTRUTTORIA 

Il provvedimento trae origine da un controllo condotto sul sito web dell’ente il 21 gennaio 2022, attraverso cui il competente Ufficio dell’Autorità accertava la mancata pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2021-2023 in violazione dell’art. 1, co. 8, l. 190/2012 sull’obbligo di adozione da parte degli enti pubblici del PTPCT.

Il Piano veniva poi effettivamente adottato dal CdA dell’azienda in data 25 febbraio 2022 e quindi pubblicato sul portale dell’ente.

Secondo l’ANAC, dalle risultanze istruttorie sono emerse circostanze dalle quali si evidenziano una serie di omissioni da parte dell’Ente rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione, le quali sono idonee a scandire le responsabilità a vario titolo del RPCT pro tempore e dell’organo di indirizzo politico.

2. I PROFILI DI RESPONSABILITÀ ACCERTATI DA ANAC

Ed infatti, sotto tale profilo gli accertamenti condotti hanno consentito di accertare come:

  • Il RPCT nominato non abbia formulato alcuna proposta di PTPCT entro il termine ultimo di legge per l’adozione del Piano stesso (lo scorso anno fissato eccezionalmente al 31 marzo 2021);
  • Il Commissario Straordinario, quale organo di direzione in tale data, non ha sollecitato l’RPCT al fine di predisporre una proposta di Piano;
  • Inoltre, il Commissario Straordinario (ad oggi Presidente del CdA), a far data dal 1° aprile 2021 non ha provveduto a nominare un nuovo RPCT fino a gennaio 2022, “ponendo, dunque, in essere una condotta negligente che ne sottolinea la responsabilità ai sensi di legge”.

Infine, analogamente al Commissario anche il CdA subentrato in carica ad aprile 2021 è stato ritenuto responsabile a titolo di culpa in vigilando per aver “omesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna al RPCT”.

Secondo l’Autorità “l’organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate”.

A conclusione dell’iter argomentativo, l’ANAC evidenza i fondamentialla base dell’obbligo normativo di adozione del Piano anticorruzione.

Viene precisato, infatti, che “il Piano è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile”. 

In sintesi, “la mancata adozione del PTPCT rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito”. 

Per quel che concerne le sanzioni comminate dall’Autorità a titolo di responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 riguardano, dunque:

  • Il RPCT pro tempore ed il Presidente, nella qualità di Commissario Straordinario fino al 30 aprile 2021 nella misura di 1500 euro ciascuno;
  • Gli altri componenti del CdA, in misura di 1000 euro ciascuno (sanzione minima comminabile).

Scarica qui la delibera

Avv. Adamo Brunetti

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookies indispensabili per il suo funzionamento. Cliccando Accetta, autorizzi l'uso di tutti i cookies.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy