
D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115 (attuazione dir. UE 2024/1712)
In breve. Con il D.Lgs. n. 115/2026 (in G.U. n. 150 del 1° luglio 2026, in vigore dal 16 luglio 2026), l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1712, modifica gli artt. 600 e 601 c.p. e introduce l’art. 601.1 c.p., che punisce l’approfittamento consapevole delle prestazioni della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta. La nuova fattispecie entra nel Catalogo 231 nell’ambito dell’art. 25-quinquies, con sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 115/2026, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Il provvedimento, in vigore dal 16 luglio 2026, interviene sul codice penale modificando gli artt. 600 e 601 c.p. e introduce una nuova fattispecie, l’art. 601.1 c.p., con contestuale ampliamento del Catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.
Il quadro normativo previgente
I delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601 c.p.) costituivano già presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001, sin dalla formulazione originaria del Catalogo relativa ai delitti contro la personalità individuale. Tale previsione impone da tempo agli enti operanti in filiere ad alta intensità di manodopera — settore agricolo, tessile, edile, logistico e dei servizi in appalto — di presidiare, nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i rischi connessi all’utilizzo di manodopera fornita da terzi, specie ove reclutata tramite agenzie interinali, cooperative o subappaltatori.
Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 115/2026
Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 rafforzando le fattispecie già esistenti agli artt. 600 e 601 c.p. e introducendo la nuova figura dell’art. 601.1 c.p., che punisce l’approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta, ossia la condotta di chi, pur non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto, si avvalga consapevolmente delle prestazioni della vittima. La nuova fattispecie è inserita nel Catalogo 231 nell’ambito dell’art. 25-quinquies, con un trattamento sanzionatorio di significativo rigore: la sanzione pecuniaria va da 100 a 600 quote e, in caso di condanna, è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive [N.d.R.: la durata minima indicata nella bozza («non inferiore a sei mesi») è da confermare sul testo di Gazzetta Ufficiale del decreto].
Impatti sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
Gli enti già dotati di una Parte Speciale dedicata ai delitti contro la personalità individuale sono chiamati a un tempestivo aggiornamento del Modello, alla luce della già intervenuta entrata in vigore della novella. Rileva anzitutto la necessità di estendere la mappatura dei rischi al nuovo art. 601.1 c.p., con particolare attenzione ai processi di approvvigionamento di manodopera da terzi — appalti, subappalti, agenzie per il lavoro, cooperative — nei quali il rischio di un «approfittamento» anche non consapevole può annidarsi in carenze di controllo lungo la catena di fornitura.
Occorre inoltre rafforzare le procedure di due diligence sui fornitori di manodopera, specie nei settori a più elevata esposizione — agricoltura, edilizia, logistica, tessile, servizi di pulizia e facchinaggio — mediante clausole contrattuali che prevedano dichiarazioni di conformità, diritti di audit e verifica delle condizioni di impiego dei lavoratori. Rileva altresì l’opportunità di programmare percorsi formativi mirati per il personale delle funzioni HR e procurement, chiamato a riconoscere segnali di rischio quali condizioni alloggiative precarie, anomalie retributive o irregolarità nella documentazione dei lavoratori. Gli Organismi di Vigilanza delle filiere più esposte dovrebbero sollecitare senza indugio l’avvio dell’aggiornamento della Parte Speciale, programmando una verifica a campione dei rapporti con i principali fornitori di manodopera già in essere.
Osservazioni conclusive
L’intervento si colloca in continuità con la più recente tendenza legislativa, nazionale ed eurounitaria, a rafforzare la responsabilità degli enti per le condotte di sfruttamento della persona lungo le catene di fornitura, in coerenza con la disciplina in materia di caporalato (art. 603-bis c.p.) e con gli obblighi di due diligence sui diritti umani che interessano un numero crescente di operatori economici. Per gli operatori della compliance 231 si tratta di una novità da monitorare con priorità, sia per la severità del trattamento sanzionatorio riservato alla nuova fattispecie di approfittamento, sia per la trasversalità del rischio, che investe non soltanto gli enti operanti direttamente nei settori più esposti, ma anche quelli che si avvalgono, sia pure indirettamente, di manodopera fornita da terzi.
In sintesi
Riassumendo brevemente, l’articolo in oggetto si è focalizzato su: 1 – la cornice eurounitaria (direttiva UE 2024/1712) e il recepimento con il D.Lgs. n. 115/2026; 2 – la modifica degli artt. 600 e 601 c.p. e l’introduzione dell’art. 601.1 c.p.; 3 – l’ampliamento del Catalogo 231 nell’ambito dell’art. 25-quinquies e il trattamento sanzionatorio; 4 – gli impatti sulla mappatura dei rischi e sulle procedure di due diligence dei Modelli; 5 – le priorità operative per gli Organismi di Vigilanza delle filiere ad alta intensità di manodopera.
Domande frequenti
La tratta di persone era già un reato presupposto della 231?
Sì. Gli artt. 600 e 601 c.p. erano già presupposto ex art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001 sin dalla formulazione originaria del Catalogo. Il D.Lgs. n. 115/2026 li rafforza e vi aggiunge l’art. 601.1 c.p.
Che cosa punisce il nuovo art. 601.1 c.p.?
L’approfittamento consapevole delle prestazioni della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta da parte di chi non ha concorso nel reato presupposto. Per l’ente la sanzione pecuniaria va da 100 a 600 quote, con applicazione di sanzioni interdittive.
Quali enti dovrebbero aggiornare il Modello con priorità?
Quelli operanti in filiere ad alta intensità di manodopera (agricoltura, edilizia, logistica, tessile, servizi in appalto) e, più in generale, chi si avvale — anche indirettamente — di manodopera fornita da terzi tramite appalti, subappalti, agenzie o cooperative.
Avv. Adamo Brunetti