Nota a Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2026, n. 24402

In breve

Nella responsabilità amministrativa degli enti l’interesse o il vantaggio non possono essere presunti dalla mera persistenza di una condizione di rischio: vanno specificamente dimostrati con riferimento a elementi concreti. La colpa di organizzazione, poi, è autonoma rispetto alla colpa dell’autore materiale del reato e richiede un accertamento distinto. Con la sentenza n. 24402/2026 la Terza Sezione penale cassa con rinvio una condanna per motivazione generica su entrambi i profili.

 

Premessa

L’accertamento del requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente, criterio di imputazione oggettiva della responsabilità ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2001, resta uno degli snodi più delicati nell’applicazione pratica del sistema 231, specie nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), dove la relazione tra condotta antinfortunistica e beneficio per l’ente non è mai immediata né presunta. Con la pronuncia in commento la Corte, al termine di un articolato iter giudiziario, ha cassato con rinvio la decisione di appello per omessa e generica motivazione tanto sull’interesse/vantaggio quanto sulla colpa di organizzazione, offrendo indicazioni di rilievo sistematico sull’onere motivazionale gravante sui giudici di merito.

 

La vicenda in esame

La vicenda trae origine dall’infortunio occorso a un lavoratore della società imputata, ferito alla mano mentre puliva il rullo spalmatore di un macchinario, per l’insufficiente distanziamento tra i rulli, in violazione dell’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato V, punto 5.9.1. Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la società responsabile dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001; la Corte di appello di Ancona aveva confermato la pronuncia, salvo essere annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di legittimità nel 2023 per la tardiva notifica del decreto di citazione in appello. Nel giudizio di rinvio la Corte distrettuale aveva escluso le sanzioni interdittive, per l’intervenuto risarcimento della persona offesa, confermando nel resto la condanna e ritenendo che la perdurante carenza dei requisiti di sicurezza rispondesse a un interesse della società in termini di maggiore velocità di produzione.

Avverso tale decisione la società ha proposto nuovo ricorso, articolato in cinque motivi: il primo relativo alla presunta contraddittorietà della motivazione sull’individuazione dell’addebito colposo (protezione mancante o distanziamento insufficiente); i restanti quattro incentrati sulla insussistenza dimostrata dell’interesse o vantaggio e sull’omessa verifica della colpa di organizzazione, anche alla luce di una consulenza tecnica di parte che documentava l’assenza di qualsiasi incidenza del revamping del macchinario sulla velocità produttiva.

 

Il percorso argomentativo della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato: la Corte richiama la propria precedente pronuncia del 2023 che aveva già accertato, con riferimento alla posizione del legale rappresentante, la pericolosità della macchina per il mancato distanziamento massimo dei rulli, elemento sufficiente a fondare il nesso causale indipendentemente dalla mera successione temporale tra le modifiche apportate al macchinario e l’infortunio.

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono invece accolti congiuntamente, in quanto tutti attinenti alla dimostrazione dell’interesse o vantaggio e alla colpa di organizzazione. La Corte ribadisce l’impianto sistematico del D.Lgs. n. 231/2001, che ha consapevolmente rifiutato un criterio di imputazione fondato sulla mera commissione del reato presupposto, costruendo una responsabilità dell’ente autonoma seppur collegata a quella della persona fisica: sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato commesso da un soggetto qualificato nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5); sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, ossia la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei, elemento distinto dalla colpa dell’autore materiale del reato.

Applicando tali principi, il Collegio censura la Corte territoriale per essersi limitata ad affermare, in termini generici, che la carenza dei requisiti di sicurezza rispondesse a un interesse apprezzabile per la società in termini di maggiore velocità produttiva, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, suffragati da una relazione tecnica secondo cui la velocità di produzione prima e dopo la modifica risultava sovrapponibile. Su un piano distinto, la Corte rileva come i giudici di merito abbiano integralmente omesso qualsiasi verifica della colpa di organizzazione dell’ente, elemento che non può ritenersi assorbito dall’accertamento dell’interesse o vantaggio, dovendo costituire oggetto di autonoma e specifica motivazione.

 

Osservazioni conclusive

La pronuncia conferma un principio di garanzia di sicuro rilievo operativo: l’interesse o il vantaggio dell’ente non può essere presunto dalla mera persistenza di una condizione di rischio, ma deve essere specificamente dimostrato con riferimento a elementi concreti, tanto più quando la difesa produca evidenze tecniche di segno contrario che il giudice di merito è tenuto a confutare con adeguata motivazione. Rileva altresì la piena autonomia della colpa di organizzazione rispetto alla colpa dell’autore del reato presupposto, che deve essere oggetto di un accertamento distinto e non può ritenersi implicitamente dimostrata dalla sola violazione delle regole cautelari da parte della persona fisica.

Per gli enti la decisione offre indicazioni utili sia per la costruzione delle strategie difensive nei procedimenti per infortuni sul lavoro, sia per l’attività dell’Organismo di Vigilanza, chiamato a verificare che il sistema di controllo interno documenti in modo puntuale l’assenza di correlazione economico-produttiva tra le omissioni antinfortunistiche contestate e un effettivo beneficio per l’ente, oltre all’adeguatezza del Modello quale presidio contro l’automatismo presuntivo talora presente nelle pronunce di merito.

 

Domande frequenti

L’interesse o vantaggio dell’ente può desumersi dalla sola violazione delle norme antinfortunistiche?

No. Secondo la Corte l’interesse o il vantaggio devono essere specificamente dimostrati con elementi concreti; la mera persistenza di una condizione di rischio non è sufficiente, soprattutto se la difesa allega evidenze tecniche di segno contrario.

La colpa di organizzazione coincide con la colpa del datore di lavoro?

No. Sono elementi distinti: la colpa di organizzazione riguarda il deficit dei presidi preventivi dell’ente e va accertata in modo autonomo, non assorbita né dalla colpa dell’autore materiale né dall’accertamento dell’interesse/vantaggio.

Che cosa dovrebbe documentare l’OdV alla luce di questa pronuncia?

L’assenza di una correlazione economico-produttiva tra le omissioni contestate e un beneficio per l’ente, nonché l’adeguatezza e l’effettiva attuazione del Modello quale presidio dei rischi antinfortunistici (art. 25-septies).

 

Avv. Adamo Brunetti