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Whistleblowing: al via la legge di delegazione europea per il recepimento della Direttiva 2019/1937

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Whistleblowing: al via la legge di delegazione europea per il recepimento della Direttiva 2019/1937

Nella seduta dello scorso 2 agosto, la Camera dei Deputati, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, che include la Direttiva 2019/1937 in materia di “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”.

Il provvedimento, tra le altre disposizioni riguardanti il recepimento di diverse direttive europee inserite nell’allegato A, contiene anche la delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2019/1937 in tema di Whistleblowing.

Come noto e più volte sottolineato nei nostri interventi, tale Direttiva avrebbe dovuto già essere recepita entro il mese di dicembre del 2021, ciò che però non è accaduto e che ha causato nei confronti dello Stato italiano l’avvio di una procedura di infrazione di una procedura di infrazione da parte dell’UE (comunicata al nostro Governo il 27 gennaio 2022).

Al fine di colmare il gap causato dall’inottemperanza del nostro Paese, è stato introdotto l’articolo 13 alla nuova Legge di delegazione europea, il quale concede al Governo altri 3 mesi per adottare un decreto attuativo sul whistleblowing.

L’art. 13 della nuova legge di delegazione europea prevede, in particolare, che il Governo, nell’attuazione della delega, debba rispettare i seguenti criteri direttivi:

  • Modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni elencate dall’articolo 2 della direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall’articolo 4, paragrafo 4 della direttiva;
  • Curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla precedente lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
  • Esercitare l’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva(UE) 2019/1937 che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
  • Operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell’interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell’ente.

Il Decreto Legislativo che recepirà la Direttiva Whistleblowing, nell’attuarne lo spirito e le finalità, dovrà necessariamente percorrere le seguenti direttrici, e cioè:

  • Uniformare la disciplina delle segnalazioni tra il settore pubblico ed il settore privato oggi differenziati;
  • Estendere l’elenco dei whistleblower ricomprendendovi non solo i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, coloro che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, oltre che i c.d. facilitatori – ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione;
  • Irrobustire le tutele per questi ultimi e per le persone a questi vicini (ad es. familiari);
  • Estendere le tipologie di violazioni potenzialmente oggetto di segnalazione includendovi – tra le altre – quelle relative alla disciplina degli appalti pubblici, dei servizi finanziari ed alla prevenzione del terrorismo e riciclaggio;
  • Prevedere canali di segnalazione anche esterni.

Sarà interessante, da ultimo, comprendere in che modo il legislatore intenderà nel concreto rendere lo strumento del Whistleblowing realmente efficace e concretamente attuato dalle organizzazioni tenute ad implementarlo, ciò che potrà constatarsi dalle scelte che il Decreto Delegato effettuerà in punto di Autorità deputata al controllo sul rispetto degli obblighi derivanti in materia e di sanzioni applicabili in caso di violazioni riscontrate.

Nel frattempo, attendiamo (ancora).

Adamo Brunetti

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