La Legge 10 giugno 2025, n. 80, di conversione del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, introduce importanti novità in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità violenta, intervenendo sia sul Codice penale sia sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Tra le novità di maggiore rilievo si segnala l’introduzione del nuovo art. 270-quinquies.3 c.p., rubricato “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”, che amplia il catalogo dei reati presupposto ex art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, in quanto rientrante nel rinvio generico ai delitti “aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.
Accanto a ciò, viene modificato anche l’art. 435 c.p., che punisce la diffusione di istruzioni per la fabbricazione di ordigni esplosivi o micidiali, con una rilevanza che potrebbe indirettamente riflettersi, in futuro, sul sistema “231”.
L’articolo 270-quinquies.3 del codice penale punisce:
“Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali […], con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.”
La pena è la reclusione da due a sei anni.
La norma si colloca nel solco della prevenzione del terrorismo “materiale”, anticipando la soglia della punibilità alla mera detenzione consapevole di contenuti istruttivi, in linea con un modello di diritto penale della prevenzione che trova legittimazione nelle esigenze di sicurezza collettiva e nella giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (Corte EDU, Sabou and Pircalab v. Romania, 2021).
Con l’entrata in vigore dell’art. 270-quinquies.3 c.p., si configura pertanto un automatismo normativo nell’ampliamento del catalogo “231”: l’ente può essere chiamato a rispondere in sede penale qualora una persona apicale o sottoposta, nell’interesse o vantaggio dell’ente, commetta tale delitto.
La stessa Legge n. 80/2025 modifica anche l’art. 435 c.p., rubricato “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”, introducendo una nuova fattispecie al secondo comma:
“Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate nel primo comma […], ovvero indicazioni su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluni delitti contro l’incolumità pubblica […] è punito con la reclusione da tre a sette anni.”
Il nuovo comma introduce una figura di reato a contenuto informativo, finalizzata a colpire la circolazione digitale (es. forum, canali Telegram, dark web) di contenuti pericolosi, anche laddove non accompagnati da condotte materiali di esecuzione o partecipazione.
L’introduzione dell’art. 270-quinquies.3 c.p. impone agli enti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 231/2001 di aggiornare i propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), D.Lgs. 231/2001.
È dunque necessario:
- effettuare un risk assessment aggiornato;
- rafforzare i protocolli di controllo aziendali;
- aggiornare il sistema disciplinare interno;
- formare il personale sui nuovi profili di rischio e responsabilità.
Avv. Adamo Brunetti
