
Nota a Cass., Sez. IV pen., 4 marzo 2026, n. 8397
Introduzione
La Cassazione torna sui criteri di imputazione della responsabilità dell’ente per gli infortuni sul lavoro e consolida una lettura che interessa direttamente chi governa l’impresa: l’interesse o vantaggio ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 può annidarsi nel risparmio di spesa e nella continuità produttiva preservata a scapito delle cautele, mentre la «colpa di organizzazione» misura la qualità effettiva del sistema di controllo interno, non la sua rappresentazione documentale. La nota che segue ricostruisce la vicenda e i principi affermati dalla Sezione IV, soffermandosi sui meccanismi premiali dell’art. 12: risarcimento integrale del danno e modello organizzativo adottato e reso operativo prima del dibattimento impongono una riduzione della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi. Ne esce confermata una indicazione di governance precisa: il rischio infortunistico è un elemento strutturale della valutazione del rischio d’impresa, di pertinenza dell’organo amministrativo, e il disallineamento tra modello formale e prassi operative ha un prezzo, patrimoniale e reputazionale, che la pronuncia quantifica con nettezza. – Adamo Brunetti –
Nel commento che segue proponiamo l’analisi di una sentenza che si presta a una doppia lettura. Sul piano strettamente giuridico, essa rinsalda l’ormai consolidato orientamento della Sezione IV in materia di responsabilità da reato dell’ente per infortuni sul lavoro, ricomponendo il rapporto fra criteri di imputazione oggettiva, “colpa di organizzazione” e meccanismi premiali di cui all’art. 12, D.lgs. 231/2001. Sul piano gestionale, però, la pronuncia parla in modo molto diretto a chi governa l’impresa: la responsabilità dell’ente non è un accidente esterno, bensì la proiezione patrimoniale e reputazionale di scelte – o non-scelte – di governance. Il rischio infortunistico, in altri termini, smette di essere una variabile tecnica delegata alla funzione HSE per diventare un elemento strutturale della valutazione del rischio d’impresa, di pertinenza dell’organo amministrativo e dei suoi comitati.
Letta in questa chiave, la pronuncia rappresenta un caso di scuola sulle conseguenze, anche economiche, di un disallineamento fra modello organizzativo formalmente adottato e prassi operative effettivamente in essere. Il “bypass” dei dispositivi di sicurezza, la formazione non erogata, la continuità produttiva preservata a scapito delle cautele: sono tutte voci che, sommate, producono un “vantaggio” per l’ente nel senso dell’art. 5, ma che – sul piano della governance – segnalano un fallimento del sistema di controllo interno. Da qui il filo conduttore della presente nota: leggere la pronuncia non solo come arresto giurisprudenziale, ma come strumento di benchmarking dei propri presìdi 231 e, più in generale, dell’architettura di risk management aziendale.
1. Premessa
La pronuncia in epigrafe si inserisce nel consolidato orientamento in tema di responsabilità da reato degli enti per reati colposi di evento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che muove dai criteri di imputazione oggettiva di cui all’art. 5, D.lgs. 231/2001 (interesse o vantaggio) e dalla nozione di colpa di organizzazione (Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, ThyssenKrupp), in quanto rimprovero fondato sull’inosservanza di cautele organizzative idonee a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
L’architrave concettuale, ormai sedimentato nella giurisprudenza di legittimità, va però letto in chiave d’impresa: la “colpa di organizzazione” non è un mero requisito ascrittivo, bensì la traduzione, sul terreno sanzionatorio, della qualità complessiva del sistema di governo del rischio. In una prospettiva strategica, ciò significa che la mappatura dei rischi-reato, l’assetto delle deleghe, la formazione e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza non sono adempimenti documentali ma componenti del sistema di controllo interno di cui l’organo amministrativo risponde anche ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c.
Nel medesimo solco, la Corte ribadisce i presupposti e il perimetro applicativo delle riduzioni della sanzione pecuniaria ex art. 12, con particolare riguardo all’ipotesi di concorso delle condizioni di cui al comma 2 (risarcimento integrale del danno e adozione/operatività del MOG prima dell’apertura del dibattimento), che impone la riduzione dalla metà ai due terzi ex comma 3.
In parallelo, il Collegio si pone in linea con gli arresti più recenti della Sezione IV, che distinguono con nettezza tra interesse (proiezione finalistica ex ante) e vantaggio (esito oggettivo ex post), includendo, tra i profili vantaggiosi, sia il risparmio di spesa (ad es., in tema di formazione non erogata, si veda Cass., Sez. IV pen., 5 giugno 2024, n. 22586) sia la continuità del ciclo produttivo (Cass., Sez. IV pen., 10 febbraio 2026, n. 5357).
Il messaggio, per chi governa l’impresa, è chiaro: ogni scelta che incide – anche solo di riflesso – sul ritmo produttivo o sui costi della prevenzione genera una traccia oggettiva, suscettibile di essere riletta ex post in chiave di “vantaggio” dell’ente. Non si tratta, dunque, di evitare risparmi, bensì di documentare, a monte, che le scelte allocative siano state assunte nel rispetto del perimetro cautelare.
2. Il fatto
La vicenda origina dall’infortunio occorso a un tirocinante addetto a una linea per la produzione di vassoi in plastica: nel tentativo di rimuovere una velina inceppata, l’operatore apriva la barriera di protezione e veniva ferito dalla lama che, invece di bloccarsi, riprendeva a tagliare i fogli.
Gli accertamenti della ASL evidenziavano carenze formative e informative sul sistema di sicurezza, oltre alla rimozione dei dispositivi di sicurezza dalla macchina. Infatti, i microinterruttori di sicurezza risultavano neutralizzati dalla presenza di un selettore a bordo macchina, consentendo la marcia a ripari aperti.
Si tratta, sul piano del risk management, di una dinamica esemplare: la presenza di un “bypass” tecnico stabilizzato insieme alla non adeguata formazione ed informazione del lavoratore costituiscono un classico segnale di allarme che un sistema di controllo interno maturo dovrebbe intercettare ben prima dell’evento, attraverso audit di prima e seconda linea, near-miss reporting e verifiche periodiche dell’OdV sui flussi informativi provenienti dalle funzioni preposte (RSPP e HSE se esistente).
Il Tribunale, ritenendo sussistente l’illecito ex art. 25‑septies, c. 3, D.lgs. 231/2001 (art. 590 c.p.), irrogava alla società una sanzione pecuniaria per € 13.000 e sanzioni interdittive per la durata di tre mesi. La Corte d’appello riduceva l’importo della sanzione pecuniaria a € 8.666, facendo applicazione del comma 2 dell’art. 12. La società proponeva ricorso per Cassazione.
3. Il ragionamento della Cassazione
3.1. Quadro normativo e principi applicabili
Il Supremo Collegio riafferma che la responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001 configura un tertium genus, distinto tanto dalla responsabilità penale della persona fisica quanto da quella amministrativa in senso classico, e che il suo fondamento è da rinvenire nei criteri di imputazione di cui all’art. 5 (alternativi e concorrenti) e nella “colpa di organizzazione” quale requisito tipico dell’illecito dell’ente. Il difetto di presìdi (mappatura dei rischi, procedure, formazione, vigilanza) deve emergere normativamente – ovvero quale violazione di una regola cautelare/organizzativa imposta dall’ordinamento – e non in termini meramente formali.
Il giudizio sulla colpa di organizzazione, in altri termini, si svolge sul piano sostanziale, misurando l’aderenza dei protocolli di controllo alla regola cautelare e alla concreta operatività dell’ente. Ne discende che l’idoneità del modello 231 dipende, in ultima analisi, dalla capacità del sistema di controllo interno di agganciarsi al rischio concreto individuato nel risk assesment e di tenere sotto la soglia di accettabilità il rischio stesso. Ciò mediante misure concrete ed attualizzate, oltre che costantemente aggiornate rispetto ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e di processo che nelle more intervengono.
Quanto ai criteri di imputazione, vengono ribaditi a) la distinzione concettuale e temporale tra interesse (ex ante, teleologico) e vantaggio (ex post, oggettivo); b) la piena compatibilità dei medesimi con reati colposi antinfortunistici; c) la riconducibilità del risparmio di spesa (formazione omessa, elusione del fermo macchina) e della continuità produttiva al vantaggio dell’ente. 3.2. Interesse, vantaggio e “colpa di organizzazione” nel caso concreto
La Corte ritiene non illogica la motivazione che ha ravvisato un vantaggio concreto: la disattivazione dei dispositivi di sicurezza e la mancata formazione del tirocinante hanno prodotto un risparmio economico e assicurato continuità al ciclo, con significatività rapportata alle dimensioni dell’impresa; non è necessaria una quantificazione analitica ove il compendio probatorio consenta un giudizio qualitativo di concretezza e incidenza. Il quadro integra, pertanto, la “colpa di organizzazione”, quale deficit di governo del rischio prevenibile e prevenuto dalla disciplina cautelare.
Quest’ultimo passaggio merita di essere sottolineato per il suo peso operativo: la rinuncia a una quantificazione analitica del “vantaggio” sposta l’attenzione dal terreno – tipicamente difensivo – della contestazione delle stime economiche al terreno – ben più esigente per l’impresa – della ricostruzione qualitativa della governance del rischio. In quest’ottica diventa centrale, di conseguenza, la qualità della documentazione di processo: verbali del CdA, deliberazioni in materia di investimenti HSE, flussi informativi verso l’OdV, evidenze formative.
3.3. Nesso causale e imputazione all’ente
La Corte richiama la prospettiva dell’immedesimazione organica “rafforzata”: l’azione del soggetto inserito nella struttura organizzativa, funzionalmente rivolta a soddisfare istanze dell’ente (evitare fermi macchina, comprimere costi), consente l’imputazione all’ente medesimo, senza scivolare nella responsabilità oggettiva, purché siano accertati reato presupposto, criteri di imputazione e deficit organizzativo.
3.4 Trattamento sanzionatorio e art. 12, D.lgs. 231/2001
Il nucleo decisorio è rappresentato dalla disapplicazione del comma 2 dell’art. 12, a fronte del concorso di entrambe le condizioni riduttive (risarcimento integrale e adozione/operatività di un MOG idoneo prima dell’apertura del dibattimento), che rende doverosa la riduzione dalla metà ai due terzi ex comma 3. Accertata in appello la volontà di attestarsi al minimo, la Cassazione procede alla rideterminazione della pecuniaria ex art. 620 c.p.p., quantificandola in € 6.500. La decisione chiarisce, anche sul piano operativo, che il momento temporale e la effettività del MOG sono indice decisivo per l’accesso al comma 3.
Va da sé che la disciplina premiale ex art. 12 non si attiva con la mera adozione di un modello, ma con la sua effettiva operatività prima dell’apertura del dibattimento: due requisiti distinti, entrambi necessari, entrambi da documentare. Ne deriva che il timing delle decisioni post-evento – adozione di un MOG riparatore e definizione delle posizioni risarcitorie – diventa una variabile sanzionatoria a tutti gli effetti, e come tale deve essere governata dal vertice con la stessa attenzione riservata alle altre decisioni di rilievo. Un MOG “cartolare”, adottato in fretta dopo il fatto e privo di evidenze di operatività (audit, formazione, flussi informativi, riunioni dell’OdV, tracciamento delle non conformità), non consente del resto di accedere al beneficio del comma 3 e produce, in concreto, un costo sanzionatorio incrementale rispetto a un modello effettivo.
4. Considerazioni conclusive e implicazioni operative
La sentenza in commento si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che attribuisce centralità all’assetto organizzativo dell’ente e alla gestione preventiva dei rischi ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, valorizzando i criteri di imputazione oggettivi (interesse e vantaggio) e la nozione di “colpa di organizzazione” delineata dalle Sezioni Unite.
La pronuncia ribadisce che la sicurezza sul lavoro non può essere affidata alla sola diligenza individuale, ma richiede un modello organizzativo effettivo: valutazione dei rischi, formazione mirata («mancata assunzione di costi per la formazione del lavoratore peraltro mero tirocinante»), istruzioni chiare, controlli e presidi tecnici attivi (con monitoraggio di eventuali override o bypass). Il caso di specie – in cui alla disattivazione delle misure di sicurezza concorrevano le carenze formative – rende evidente come il deficit di governance si traduca in vantaggio per l’ente (risparmio di costi/tempi e continuità produttiva), criterio idoneo a fondare l’imputazione ex art. 5, D.lgs. 231/2001.
Sul piano della compliance, la Corte offre un chiarimento operativo di rilievo: quando l’ente, prima dell’apertura del dibattimento, risarcisce integralmente e adotta/rende operativo un MOG idoneo, la riduzione della sanzione pecuniaria deve collocarsi nel range del comma 3 dell’art. 12 (dalla metà ai due terzi), non nel solo intervallo del comma 2.
Ne discende, in prospettiva applicativa, un doppio messaggio: da un lato, l’ente risponde quando il fatto si inscrive in un rischio organizzativo non governato (colpa di organizzazione); dall’altro, il legislatore incentiva azioni riparatorie e di risanamento realmente anticipatorie del rischio (MOG attuato, non meramente cartolare), che incidono concretamente sulla misura sanzionatoria. L’asse prevenzione–modello organizzativo–responsabilità dell’impresa ne esce ulteriormente rafforzato, in continuità con i principi affermati dalla giurisprudenza più autorevole.
In conclusione, la pronuncia conferma come la colpa di organizzazione, lungi dall’esaurirsi in un criterio di ascrizione del fatto all’ente, finisca per operare quale chiave di lettura unitaria dell’intero giudizio: in essa convergono tanto la valutazione del deficit cautelare originario, quanto l’apprezzamento delle iniziative con cui l’ente, in un momento successivo, dimostra di voler ricondurre il proprio assetto entro standard di adeguatezza, e proprio nel tenere insieme questi due momenti la disciplina trova la propria coerenza interna e il proprio fondamento sistematico.
Dott. Giuseppe Monteleone
Avv. Adamo Brunetti