Commento a Cass. Pen., Sez. III, n. 20078/2025
1. Il caso: sequestro preventivo per dazi doganali evasi da società
La pronuncia n. 20078 del 2025 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si inserisce nell’alveo della giurisprudenza in materia di misure cautelari reali applicate agli enti, ribadendo il principio secondo cui il sequestro preventivo ex art. 53 D.lgs. 231/2001 – pur finalizzato alla successiva confisca obbligatoria – deve sempre fondarsi su una motivazione concreta e attuale in ordine al periculum in mora.
Il caso riguardava la società Atala S.p.A., destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo per l’importo di € 5.039.260,08, relativo a beni aziendali e immobili, ritenuti profitto del reato di evasione di dazi antidumping e IVA all’importazione, in violazione del Reg. UE 1012/2018, 73/2019 e 72/2019. Il reato presupposto era attribuito a un soggetto apicale della società, e veniva inquadrato ai sensi dell’art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001, in relazione agli artt. 292 e 295 del d.P.R. 43/1973.
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 6 settembre 2024, aveva rigettato la richiesta di revoca o modifica del sequestro, argomentando che l’incapienza patrimoniale e la ridotta liquidità aziendale evidenziassero un concreto pericolo di dispersione del profitto confiscabile.
2. Il ragionamento della Cassazione.
2.1. Il principio di diritto affermato: centralità del periculum in mora anche nei sequestri 231
La Corte annulla il provvedimento, ritenendo fondata la doglianza della società ricorrente, secondo cui la motivazione dell’ordinanza impugnata si era limitata a indicare un quadro economico-finanziario sfavorevole, senza dimostrare specificamente il rischio di perdita del bene in pendenza del processo.
Richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite Eliade (n. 36959/2021), la Corte sottolinea che “il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio”.
Si afferma inoltre che il parametro da seguire per la valutazione del pericolo di dispersione del bene è la c.d. “esigenza anticipatoria” della confisca, che deve essere concretamente motivata e non dedotta ex silentio, posto che «è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che […] il giudice sarà tenuto a spiegare le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
Ne consegue che non è sufficiente la natura obbligatoria della confisca per giustificare automaticamente la misura cautelare, poiché «nessun “utile parametro” può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria […] avendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite valenza “trasversale” […] anche per la responsabilità da reato degli enti».
Il fulcro della censura della Cassazione risiede nella valutazione inadeguata da parte del Tribunale milanese, che aveva fondato il periculum in mora su meri indici patrimoniali. Il Tribunale aveva infatti osservato che gli indici di solvibilità immediata della società deponessero per una solvibilità negativa, e che l’esposizione debitoria della società nei confronti degli Istituti di credito si fosse quadruplicata.
Tuttavia, per la Corte, tale impostazione non soddisferebbe i requisiti di legge, perché omette di collegare questi dati a un concreto rischio di dispersione, modificazione o alienazione del bene. Sul punto, la S.C. richiama inoltre recenti arresti giurisprudenziali secondo cui «deve escludersi ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione […] al generico riferimento all’incapienza della società» (Cass., Sez. 3, n. 15487/2025, Ruglioni).
La Corte, infine, ribadisce con forza la differenza strutturale tra sequestro preventivo e conservativo, che si riflette nei diversi presupposti applicativi. Nel caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, si afferma che non è consentito fondare il presupposto sulla sola mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale. Ciò perché il sequestro preventivo ha una finalità strumentale alla confisca, ma non ne condivide la natura. Il rischio che giustifica la misura deve riguardare l’irreperibilità futura del bene in quanto oggetto diretto o equivalente del profitto, non già la mera debolezza economica del soggetto sottoposto alla misura.
Come chiarito dalla Corte, «in tal modo si finirebbe con l’equiparare il sequestro preventivo […] al sequestro conservativo […] in tal caso non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo sufficiente un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali».
Ma, contrariamente a ciò, nel sequestro preventivo non è ammesso fondare il periculum sulla mera insufficienza patrimoniale, in assenza di un reale pericolo di dispersione o alienazione del bene oggetto della futura confisca.
La sentenza, dunque, rafforza il principio di motivazione effettiva e contestualizzata della misura ablativa, nel rispetto dei diritti di proprietà (art. 42 Cost.) e libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché dell’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU.
3. Considerazioni conclusive.
Con l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio, la Cassazione richiama il giudice di merito al rispetto di un quadro garantista fondato sulla valutazione concreta e non automatica del periculum, anche nei casi di confisca obbligatoria ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Avv. Adamo Brunetti
