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Riforma dei reati agroalimentari e responsabilità 231. Ripreso l’iter della riforma.

illeciti agroalimentari
231 / Aziende

Riforma dei reati agroalimentari e responsabilità 231. Ripreso l’iter della riforma.

È ripartito lo scorso 29 novembre 2023 alla Camera dei deputati l’esame del Disegno di Legge in materia di reati agroalimentari.

Già proposta durante la precedente legislatura e mai approvata prima dello scioglimento delle Camere, la proposta di legge A.C. 823, intitolata “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari“, è stata inserita nel calendario dei lavori – in quota opposizione – a partire dalla fine dello scorso anno.

La proposta reca una riforma complessiva del sistema sanzionatorio in materia di illeciti agroalimentari al fine di adeguare la relativa disciplina al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari e di contrastare il fenomeno delle frodi alimentari.

1.    Cosa prevede.

I principali obiettivi della riforma possono essere individuati:

  • nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l’industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
  • nell’individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa.

Per perseguire tali obiettivi, la proposta:

  • dedica un apposito capo del codice penale ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale inserisce fattispecie di pericolo concreto, ad es. modificando le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.); inserendo nel codice penale il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.) ed aggravando, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica;
  • apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale, ad es. introducendo i nuovi reati di agropirateria (art. 517-quater. 1), frode nel commercio di alimenti (art. 517-sexies), commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies);
  • modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari e l’integrazione del catalogo dei “reati presupposto” , ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (articolo 5).

2.    Il nuovo regime di responsabilità 231 per illecito agroalimentari.

Si intende focalizzare l’attenzione sul citato articolo 5, che modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso l’integrazione del catalogo dei “reati presupposto” e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari.

La vera novità è, però, l’inserimento dell’articolo 6-bis, concernente i modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare, nel d.lgs. n. 231/2001. Tale articolo si colloca tra gli artt. 6 (reati commessi da soggetti in posizione apicale) e 7 (reati commessi dai sottoposti) del citato decreto, in cui sono delineati i parametri generali del modello organizzativo considerato idoneo ad avere efficacia esimente (se attuato prima della commissione del reato) o attenuante (se posto in essere a seguito della commissione del reato) della responsabilità dell’ente, rendendolo applicabile anche nello specifico ambito dei delitti agro-alimentari.

Dal punto di vista soggettivo, il comma 1 dell’articolo 6-bis prevede l’adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all’art. 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Affinché il modello organizzativo possa essere considerato idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa, l’ente deve assicurare, attraverso l’implementazione di un proprio sistema aziendale, l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, sia di livello nazionale che di livello internazionale, in una serie di materie puntualmente elencate al comma 1:

  • il rispetto della normativa circa la fornitura di informazioni sugli alimenti (lettera a),
  • la verifica sui contenuti della comunicazione pubblicitaria, dei quali deve essere garantita la coerenza con le caratteristiche del prodotto (lettera b),
  • gli obblighi di rintracciabilità del prodotto, intesa come possibilità di conoscere tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione attraverso cui è passato l’alimento (lettera c),
  • il controllo sulla qualità, la sicurezza e l’integrità del prodotto, ivi compreso il suo confezionamento (lettera d);
  • il richiamo dei prodotti, siano essi importati, trasformati, lavorati, o semplicemente distribuiti, che non siano conformi alle norme sulla sicurezza alimentare (lettera e).
  • la valutazione e gestione del rischio (lettera f);
  • e, infine, le verifiche periodiche al fine di valutare l’efficacia e l’adeguatezza del modello adottato alle previste finalità di prevenzione e minimizzazione del rischio (lettera g).

Il comma 2, tenendo conto delle differenze dovute alla natura e alla dimensione dell’impresa nonché al tipo di attività da essa svolta, delinea i pilastri fondamentali intorno ai quali deve essere articolato il modello organizzativo, non dissimili da quanto previsto per i “Modelli 231” di “ordinaria” attuazione:

  • un sistema di registrazione che dia conto dell’effettiva realizzazione delle attività prescritte dal modello (lettera a);
  • un’organizzazione che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, corredata da un apparato disciplinare che sia in grado di operare efficacemente in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello (lettera b);
  • l’attività di vigilanza e di controllo sull’attuazione del modello, funzionale anche ad evidenziare eventuali carenze da colmare o malfunzionamenti da correggere, da porre in atto in particolare quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla sicurezza alimentare e alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero quando taluni cambiamenti nel modello si rendano necessari per il mutare dell’organizzazione di impresa o in ragione di progressi scientifici e tecnologici (lettera c).

Infine, i commi 3 e 4 dell’art. 6-bis prevedono alcune semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare. Il comma 3 dispone, per le piccole e medie imprese, in cui può essere difficoltoso individuare, all’interno della propria organizzazione, le figure di riferimento che possano svolgere le funzioni indicate alle lettere b) e c) del comma 2, che tali funzioni possano essere affidate ad un unico soggetto, che sia però dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare e al quale devono essere riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tal fine, è prevista la creazione di un apposito elenco nazionale, da istituire, con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  

3.    Un’analisi preliminare della riforma da approvare.

Com’è evidente, non si tratta di una delle tante modifiche normative al D.lgs. 231/2001 che si limita ad introdurre nuove fattispecie di reato-presupposto, alle quali il legislatore ci ha abituato negli ultimi vent’anni.

Tale ddl, infatti, introduce una forma di “Modello 231 speciale” che si pone a cavallo tra la disciplina del ben noto Modello 231 “ordinario” e quello altrettanto noto alle imprese previsto dall’art. 30 del D.L.gs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Ddl ha certamente il merito di provare a definire un Modello organizzativo proprio delle imprese agroalimentari, superando così un deficit di determinatezza normativa, che caratterizza i modelli 231 di tutte le altre tipologie di impresa, le quali, come noto, si limitano a fondare la propria metodologia su linee guida di associazioni private, come Confindustria, le quali non possono che essere necessariamente generiche.

Avv. Adamo Brunetti

Scarica qui il fascicolo completo del Centro Studi della Camera

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