Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23910 del 26 giugno 2025, consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale in materia di responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal d.lgs. 231/2001. La decisione ribadisce con fermezza il divieto per il legale rappresentante, qualora sia indagato per il reato presupposto, di nominare il difensore dell’ente, a causa di una presunzione assoluta di conflitto di interessi.

 

1. Il caso in esame e la decisione della suprema corte

La vicenda processuale ha origine da un decreto di sequestro preventivo di oltre 668.000 euro emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata. Il tribunale di Milano aveva inizialmente dichiarato inammissibile l’istanza di riesame per mancanza di un interesse concreto, dato che il sequestro non era stato materialmente eseguito.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha dichiarato l’inammissibilità per una ragione differente e di fondamentale importanza: il difetto di una valida procura speciale. La nomina del difensore era infatti avvenuta in una situazione di palese incompatibilità, come previsto dall’articolo 39 del d.lgs. 231/2001.

 

2. Conflitto d’interessi: una presunzione assoluta e insanabile

Il fulcro della sentenza risiede nella riaffermazione di una presunzione iuris et de iure, ovvero assoluta e che non ammette prova contraria, di conflitto di interessi tra l’ente e il suo rappresentante legale quando quest’ultimo è anche indagato. La logica seguita dalla corte è lineare: la persona fisica, che rischia una condanna penale, non può validamente rappresentare l’ente, che a sua volta è esposto a sanzioni patrimoniali e interdittive. Gli interessi dei due soggetti sono, in questa situazione, oggettivamente e insanabilmente divergenti.

Questa posizione non è nuova, ma si pone in continuità con la celebre sentenza «Gabrielloni» delle Sezioni Unite (n. 33041/2015), che aveva già stabilito l’impossibilità per il legale rappresentante indagato di nominare il difensore dell’ente. La pronuncia del 2025, tuttavia, appare ancora più rigorosa, estendendo il divieto a meccanismi che potrebbero aggirare la norma.

 

3. L’invalidità della procura concessa da un «procuratore ad litem»

Nel caso specifico, la difesa aveva tentato di superare l’ostacolo attraverso un passaggio intermedio: il legale rappresentante indagato aveva nominato un procuratore speciale ad litem, il quale a sua volta aveva conferito il mandato al difensore. La cassazione ha definito questo schema una mera «translatio potestatis», ovvero un semplice trasferimento di poteri incapace di sanare il conflitto di interessi originario.

Secondo i giudici, questo meccanismo non garantisce quella “scissione degli interessi” necessaria per una difesa effettiva dell’ente. Il procuratore speciale, nominato direttamente dall’indagato, è visto come una sua “emanazione” e non come un soggetto terzo e indipendente in grado di tutelare gli interessi della società. Di conseguenza, la procura è stata ritenuta radicalmente nulla e gli atti compiuti dal difensore improduttivi di effetti.

 

4. Modelli organizzativi 231: la chiave per garantire il diritto di difesa

La sentenza lancia un messaggio inequivocabile al mondo delle imprese: è indispensabile che i modelli di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. 231/2001 prevedano procedure specifiche per gestire queste situazioni. Un modello organizzativo, per essere considerato efficace, deve contemplare meccanismi idonei a prevenire i reati e a gestire le fasi patologiche, inclusa l’eventualità che il vertice aziendale sia coinvolto in un’indagine penale.

Le società devono, quindi, dotarsi di clausole di governance che permettano di nominare un soggetto delegato o un rappresentante ad hoc, dotato di effettiva indipendenza, per il conferimento del mandato difensivo. In assenza di tali previsioni, l’ente rischia di trovarsi privo di una difesa tecnica valida, con conseguenze potenzialmente gravi sul piano processuale.

Resta aperta la sfida di implementare efficacemente questi meccanismi, soprattutto nelle realtà aziendali meno strutturate, per evitare che un principio posto a garanzia del diritto di difesa si traduca, di fatto, in una sua compressione

 

Avv. Adamo Brunetti