Blog

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): informativa Antimafia e Modelli 231

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): informativa Antimafia e Modelli 231
Aziende / sicurezza

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): informativa Antimafia e Modelli 231

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose il quale interviene, tra le altre, anche in materia di informativa interdittiva antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

La novità più rilevante sotto tale profilo, in particolare, è rappresentata dalla modifica al Codice antimafia nella parte in cui si introduce, nell’ambito del procedimento volto all’emissione dell’interdittiva antimafia di cui agli artt. 90 e ss. D.Lgs. 159/2011, il contraddittorio preventivo tra Autorità competente – il Prefetto – ed impresa rispetto alla quale siano emersi elementi di una possibile penetrazione mafiosa prima dell’adozione del provvedimento amministrativo antimafia.

Trattasi di un’innovazione di non poco conto se si considera che innesta in una procedura finora caratterizzata da unidirezionalità da parte delle Prefetture che agivano inaudita altera parte, un elemento di confronto dialettico con il soggetto destinatario del provvedimento, il quale oggi ha la possibilità – oltreché di conoscere l’esistenza di un procedimento a proprio carico – anche di intervenirvi rappresentando il proprio punto di vista. 

Non solo, ma è stata anche prevista la possibilità, lì dove gli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa rilevati a carico dell’impresa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, che all’esito del procedimento il Prefetto, anziché emettere l’interdittiva, prescriva all’impresa specifiche misure da adottare, tra cui l’implementazione di un modello 231.

Viene così delineato uno strumento in grado di promuovere ed incentivare la collaborazione attiva del soggetto interessato in funzione di rafforzare la logica preventiva tipica dell’interdittiva antimafia.

1. Cos’è l’interdittiva antimafia è qual è la sua natura? 

L’informazione antimafia interdittiva (più nota come “interdittiva antimafia”) è il provvedimento, previsto dagli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 159/2011 la cui emissione determina l’impossibilità per gli enti pubblici o i soggetti a questi equiparati (Pubbliche amministrazioni, enti ed aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché concessionari di lavori o di servizi pubblici di cui all’art. 83 co. 1 e 2 D.Lgs. 159/2011) di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti con imprese e società che ne siano destinatarie, ovvero di autorizzare, rilasciare o comunque consentire concessioni od erogazioni in favore di queste ultime (art. 94 Codice). 

Sostanzialmente il provvedimento è adottato per prevenire fenomeni di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico che possano condizionare le scelte e gli indirizzi della PA, determinando il corto circuito dei rapporti, attuali o potenziali, tra Pubblici Uffici ed imprese colpite dall’interdittiva. 

Circa il procedimento per la sua adozione il Prefetto, valutata la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 94 D.Lgs. 159/2011, dispone l’informazione interdittiva quando emerga la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto (di licenze o autorizzazioni, di concessioni di opere pubbliche o di servizi pubblici, di attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici) connesse all’applicazione di una misura di prevenzione (art. 67 Codice), ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti da una serie di elementi sintomatici del condizionamento subito dall’impresa interessata nei propri indirizzi, decisioni, scelte strategiche da parte di organizzazioni criminali. 

Quel che caratterizza l’interdittiva antimafia è la discrezionalità con cui l’autorità prefettizia competente effettua le sue valutazioni adottando la propria decisione.

Quanto alla natura del provvedimento, il Consiglio di Stato (Ad. Plen., Sent. 06/04/2018, n. 3) ha chiarito che “l’interdittiva antimafia è provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost. 

Essa “determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247)”. 

2. Cosa Cambia con il Decreto-Legge 152/2021? 

Con il D.L. 152/2021 si introducono, come anticipato sopra, modifiche al procedimento per il rilascio dell’interdittiva antimafia che vede oggi la possibilità di un contraddittorio preventivo con l’impresa prima che l’iter procedimentale si concluda.

Ciò accadrà nell’ipotesi in cui, dagli accertamenti preliminari condotti, il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informativa.

In tali casi, invero, l’art. 92 co.2 bis del D.Lgs. 159/2011(introdotto dal D.L. 152) prevede oggi che il Prefetto, ove non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa fornendogli un termine di 20 giorni entro i quali presentare le proprie osservazioni, nonché per richiedere l’audizione (art. 92, co. 2-bis).

Al termine della fase contraddittoria il Prefetto procede alternativamente:

  • A rilasciare l’informazione antimafia liberatoria se gli elementi infiltrativi non risultino confermati;
  • Ad adottare l’informazione antimafia interdittiva; ovvero
  • A disporre l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis lì dove accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa riscontrati sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

In tale ultima evenienza, l’Autorità procedente prescrive all’impresa interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un annoi, determinate misure, tra cui quelle di:

  1. Adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale (implementazione di un modello 231); 
  2. Consentire il monitoraggio – mediante comunicazione da inoltrare al gruppo interforze istituito presso la Prefettura – degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, dei pagamenti ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, degli atti di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal Prefetto;
  3. Mettere a conoscenza il gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; 
  4. Rendere edotto il gruppo interforze dei contratti di associazione in partecipazione stipulati dall’impresa; 
  5. Utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c).

3. Considerazioni conclusive.

Quel che risulta apprezzabile nell’intervento operato dal Legislatore con il D.L. 152/2021 relativamente alla disciplina antimafia è la visione maggiormente modulare e costruttiva che ha inteso imprimere all’istituto dell’interdittiva antimafia di cui all’art. 90 del D.Lgs. 159/2011. 

Tutto ciò, è evidente, a scapito di un’attuazione eccessivamente afflittiva (per quanto pur sempre ancorata ad una funzione preventiva dell’istituto) che nella pratica ha finora accompagnato tale strumento di contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto imprenditoriale.

Graduare, invero, l’intervento prefettizio in relazione alla pervasività dell’infiltrazione (occasionale o più stabile); introdurre una fase di confronto con l’impresa soggetta a verifica per consentirle di fornire chiarimenti ed osservazioni utili nel giudizio finale; contemplare, ancora, la possibilità che il Prefetto prescriva misure appropriate – tra cui l’implementazione di modelli 231 – per scongiurare la cristallizzazione irreversibile di situazioni di agevolazione occasionale, rappresentano tutti elementi indicativi di uno sforzo compiuto dal Legislatore per (ri)condurre – almeno in parte – l’interdittiva antimafia verso una logica realmente, concretamente, fattivamente preventiva.

Una logica, cioè, volta a sanare in via preferenziale le anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti, permettendo di conservare ciò che di buono può ancora essere preservato, prima che sull’impresa si abbattano misure particolarmente angustianti (quali quelle recidenti ogni rapporto con le PP.AA) e (soprattutto) potenzialmente fatali anche solo a fronte di segnali sintomatici di una condizione patologica non ancora irrecuperabile e definitiva.

In questo, un contributo decisivo potrà essere fornito proprio senz’altro dai modelli 231 la cui funzione sarebbe quella di definire un assetto organizzativo capace di impermeabilizzare, attraverso specifici protocolli, l’intera struttura aziendale ed i suoi processi rispetto alle incursioni, più o meno subdole, che le organizzazioni mafiose possano mettere in atto per infiltrarsi all’interno dell’impresa. 

Avv. Adamo Brunetti

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookies indispensabili per il suo funzionamento. Cliccando Accetta, autorizzi l'uso di tutti i cookies.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy