1. Premessa
Con delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 (PNA), che inaugura per la prima volta una vera e propria Strategia nazionale per la prevenzione della corruzione e la promozione dell’integrità pubblica per il triennio di riferimento.
Il documento – articolato in parte generale e parte speciale – non si limita a fornire indicazioni operative per la predisposizione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, ma definisce un impianto programmatorio integrato, fondato su linee strategiche, obiettivi misurabili, indicatori di risultato e meccanismi di monitoraggio. Particolare rilievo assumono gli approfondimenti dedicati ai contratti pubblici, alle inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e alla trasparenza amministrativa.
2. Il nuovo PNA nel sistema delle fonti anticorruzione
Il PNA 2026-2028 si colloca nel solco della legge n. 190/2012, che attribuisce ad ANAC il compito di definire indirizzi e strumenti per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti soggetti alla disciplina anticorruzione.
La novità principale del nuovo Piano consiste nell’elaborazione, per la prima volta in modo sistematico, di una Strategia nazionale strutturata, articolata in:
- linee strategiche;
- obiettivi specifici;
- azioni concrete;
- risultati attesi;
- indicatori e target per il monitoraggio.
L’attuazione della Strategia è prevista su base annuale, con valutazione complessiva al termine del triennio, secondo una logica di accountability e miglioramento progressivo. Il Piano chiarisce che la responsabilità dell’attuazione è condivisa: ANAC esercita funzioni di regolazione e vigilanza, mentre amministrazioni ed enti sono chiamati a declinare gli obiettivi nella propria programmazione interna.
Il PNA si integra con il sistema del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), rafforzando la tendenza verso una programmazione unitaria, nella quale prevenzione della corruzione, performance e creazione di valore pubblico sono tra loro interconnesse.
3. La parte generale: centralità del RPCT e integrazione nel PIAO
La parte generale del PNA fornisce indicazioni operative per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, collocata nella Sezione 2 del PIAO (“Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”).
L’Autorità individua nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il perno del sistema, chiamato non solo a redigere la sottosezione ma a coordinare le diverse componenti organizzative coinvolte.
La Sottosezione deve contenere:
- introduzione e parte generale;
- anagrafica dell’ente;
- analisi del contesto esterno e interno;
- mappatura dei processi;
- valutazione e gestione del rischio corruttivo;
- programmazione delle misure generali e specifiche;
- disciplina della trasparenza;
- sistema di monitoraggio.
Il PNA insiste sulla necessità di evitare impostazioni meramente compilative, invitando le amministrazioni a sviluppare un’analisi del rischio effettiva, coerente con la struttura organizzativa e con le aree di maggiore esposizione.
Vengono inoltre suggerite forme di coordinamento tra RPCT, OIV, uffici di controllo interno, strutture dirigenziali e organi di indirizzo politico, in un’ottica di integrazione funzionale e responsabilizzazione diffusa.
4. La parte speciale: focus sui contratti pubblici
Il primo approfondimento tematico riguarda i contratti pubblici, qualificati come area a elevato rischio corruttivo ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012.
Alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e delle modifiche introdotte dal correttivo (d.lgs. n. 209/2024), il PNA richiama l’attenzione su alcune criticità operative, tra cui:
- il mancato o non corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), strumenti essenziali per la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
- l’uso improprio del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella fase di verifica dei requisiti;
- la gestione dei conflitti di interesse ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito l’art. 42 del previgente Codice, confermando l’obbligo di adottare misure preventive adeguate.
Particolare enfasi è posta sulla fase esecutiva del contratto, spesso meno presidiata rispetto alla fase di affidamento. Il Piano richiama la necessità di rafforzare i controlli sulla qualità delle prestazioni, sulla tracciabilità dei dati e sulla corretta esecuzione, prevenendo fenomeni distorsivi o elusivi.
Un’attenzione specifica è dedicata ai Collegi Consultivi Tecnici (CCT), con indicazioni sulla nomina, sui compensi e sui conflitti di interesse dei componenti, al fine di garantire competenza tecnica e imparzialità.
5. Inconferibilità e incompatibilità: aggiornamenti e vademecum operativo
Il secondo approfondimento della parte speciale del PNA 2026-2028 è dedicato alla disciplina delle inconferibilità e incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013, ambito che negli ultimi anni ha registrato un significativo incremento di contenzioso, richieste di parere e attività di vigilanza da parte di ANAC.
Il Piano prende le mosse dalle modifiche normative intervenute sugli articoli 4, 7 e 12 del decreto legislativo n. 39/2013 e dal necessario coordinamento con le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali. L’Autorità evidenzia come tali interventi abbiano inciso in modo non marginale sull’ambito soggettivo e oggettivo delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità, rendendo necessario un aggiornamento interpretativo e operativo.
Il PNA insiste in modo particolare sul ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale vengono riconosciuti poteri di accertamento e verifica sostanziali, non limitati alla mera acquisizione formale delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Il RPCT è chiamato a svolgere una vera e propria attività di vigilanza interna, che deve essere coordinata con i poteri di vigilanza esterna attribuiti ad ANAC.
Il documento chiarisce che l’obbligo dichiarativo non esaurisce il procedimento di verifica. La dichiarazione dell’interessato costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente: l’amministrazione deve dotarsi di strumenti organizzativi idonei a controllare la veridicità e completezza delle informazioni rese, anche mediante riscontri documentali e, ove necessario, richieste di integrazione.
Particolarmente rilevante è l’Allegato 1 al PNA, che contiene schemi esplicativi delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità. Gli schemi, costruiti secondo una logica per “incarico da conferire”, consentono di individuare con maggiore chiarezza le situazioni ostative, distinguendo tra incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni ed esterni, incarichi presso enti di diritto privato in controllo pubblico e incarichi in enti regolati o finanziati.
Viene fornita una ricostruzione sistematica delle ipotesi di inconferibilità per condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3), delle fattispecie connesse allo svolgimento di incarichi politici o amministrativi negli anni precedenti, nonché delle incompatibilità derivanti dall’esercizio contestuale di funzioni potenzialmente confliggenti. L’Autorità richiama espressamente le definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, del decreto, che assumono rilievo decisivo nell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione.
Il PNA riconosce, inoltre, l’autonomia organizzativa delle amministrazioni nella scelta delle modalità di verifica, purché tali modalità garantiscano efficienza, efficacia e sostenibilità. Si supera così una visione formalistica del controllo, privilegiando un approccio proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell’ente.
Nel complesso, l’approfondimento si configura come un vero e proprio vademecum operativo, che mira a uniformare le prassi applicative e a ridurre l’incertezza interpretativa che ha caratterizzato, soprattutto in passato, l’attuazione del d.lgs. n. 39/2013.
6. Trasparenza amministrativa: qualità, accessibilità e vigilanza
Il terzo approfondimento concerne la trasparenza amministrativa, con specifico riferimento alla corretta implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” nei siti istituzionali.
Il PNA ribadisce che l’accesso alla sezione deve essere:
- libero e non subordinato a registrazioni o autenticazioni;
- facilmente individuabile e navigabile;
- pienamente fruibile anche da dispositivi mobili;
- indicizzabile dai motori di ricerca.
Viene richiamato l’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, che individua i criteri di qualità dei dati pubblicati (integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione).
ANAC segnala, anche mediante esempi visivi, alcune criticità ricorrenti riscontrate in sede di vigilanza: difficoltà di accesso, mancanza di indicizzazione, disomogeneità nella pubblicazione, scarsa riconoscibilità della sezione AT. Per ciascuna criticità sono formulate raccomandazioni operative, con l’obiettivo di garantire effettiva fruibilità dei dati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
7. Profili sistemici e impatti sulla compliance pubblica
Il PNA 2026-2028 segna un’evoluzione significativa nella governance dell’anticorruzione, rafforzando la dimensione strategica e la misurabilità delle politiche di integrità.
In prospettiva, il nuovo PNA si pone come strumento di consolidamento della cultura dell’integrità amministrativa, fondato su responsabilizzazione, trasparenza e monitoraggio dei risultati. Per le amministrazioni e gli enti destinatari della disciplina anticorruzione, l’adozione del Piano impone un adeguamento non solo formale, ma sostanziale, dei sistemi interni di prevenzione, in una logica di effettiva gestione del rischio e di presidio organizzativo.
Avv. Adamo Brunetti

